Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di PALMI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
14-13767-correfecte -cl – ri -etterreFo l’inammissibilità del ricorso udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e deposita la nomina con revoca di ogni altro difensore.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, perché faceva ingresso e si tratteneva nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni di detto decreto, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena (sospesa) di euro tremila di ammenda.
1.1. In data 27 maggio 2019 l’imputato, sottoposto a controllo da parte di personale del RAGIONE_SOCIALE Gioia Tauro, era risultato irregolare sul territorio dello Stato italiano, in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno e munito unicamente di passaporto con timbro di ingresso datato 24.01.2019 sul territorio della Romania. Allo stesso era stato, in pari data, notificato decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO e dal Questore di AVV_NOTAIO Calabria.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione degli artt. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, 649 cod. proc. pen., 4 Prot. 7 Cedu e 50 Cdfue, e viene contestualmente sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità del disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 10-bis del suddetto decreto, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedime amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Cedu, quale il decreto di espulsione previsto dall’art. 13, comma 2, lett. b) del medesimo decreto.
La difesa rileva che il decreto di espulsione emesso in data 27.05.2019, sebbene applicativo di sanzione amministrativa, è da considerarsi come sostanzialmente avente valenza penale, ex art. 7 Cedu, con le conseguenze che ne derivano in tema di violazione del divieto del ne bis in idem. Evidenzia, a tale riguardo, che l’art. 16, comma 1, d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 sancisce che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10-bis, qualora nor ricorrano le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1 del medesimo decreto, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione; e che parallelamente alla denuncia per il reato di cui all’art. 10-bis, l’imputato vien
espulso in via amministrativa dal AVV_NOTAIO. Osserva, di conseguenza, come dall’accertamento di clandestinità derivino due procedimenti – uno penale e uno amministrativo – a carico dell’imputato, per il medesimo fatto.
Rileva, sempre il difensore, che la sanzione amministrativa applicata non ha carattere risarcitorio, bensì sanzionatorio a fini repressivi e preventivi, potendosi riscontrare una significativa afflittività del decreto. Richiamando pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ribadisce che la natura amministrativa della sanzione irrogata con il decreto di espulsione non può, alla luce della normativa convenzionale, comportare un deficit di tutela a carico dell’imputato.
Riconosciuta, dunque, la natura sostanzialmente penale della sanzione di cui al decreto di espulsione, la difesa affronta il tema del ne bis in idem europeo richiamando le più importanti pronunce in materia e ritenendo che, nel caso di specie, l’irrogazione della sanzione inflitta all’imputato con il decreto e il procedimento penale non siano frutto né di una strategia unitaria, né di un sistema coerente e integrato.
Con riferimento alla fondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., il difensore osserva come sia di immediata percezione che si sia in presenza di un idem factum, nella sua identità storiconaturalistica, così come inteso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e che i due procedimenti (quello amministrativo, all’esito del quale è stata applicata la sanzione dell’espulsione, e quello penale, conclusosi con la condanna alla pena dell’ammenda) non possano ritenersi avvinti cla “una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, essendosi il procedimento amministrativo concluso con l’emanazione del decreto di espulsione il 27.5.2019, mentre quello penale, a distanza di quasi quattro anni, il 19.01.2023.
Con riferimento al perseguimento di scopi complementari da parte dei due procedimenti, si rileva che gli stessi hanno di mira fini identici ovvero l’interesse dell Stato al controllo dei flussi migratori. E ci si duole, altresì, del fatto che, nel caso specie, non fosse prevedibile l’assoggettamento a un doppio giudizio e che nel procedimento penale non si sia tenuto conto della sanzione inflitta in quello amministrativo.
2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore si duole della violazione degli artt. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, 649 cod. proc. pen., 4 Prot. 7 Cedu, 50 Cdfue.
Rileva che il Giudicante, non facendo buon governo dei principi unionali, ha omesso di riconoscere efficacia diretta all’art. 50 in ultimo menzionato, con la conseguente disapplicazione in mitius dell’art. 10 bis suddetto. Quest’ultimo articolo, invero, incriminando lo stesso fatto già sanzionato con il decreto di espulsione
prefettizio, avente natura sostanzialmente penale, si pone in conflitto con il diritto a ne bis in idem.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, 649 cod. proc. pen., 4 Prot. 7 Cedu, 49 Cdfue.
Rileva che il Giudice a quo avrebbe dovuto far diretta applicazione dell’art. 49 Cdfue disapplicando in mitius la disposizione di cui all’art. 10 summenzionato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in modo tale da garantire l’irrogazione di una pena rispettosa del principio di proporzionalità.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione dell’art. 157, quinto comma, cod. pen. in quanto una sua corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre a dichiarare la prescrizione del reato contestato all’imputato.
Alla luce dei suddetti motivi, la difesa chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1.11 primo motivo di impugnazione è infondato.
Il diritto al ne bis in idem, che trova esplicito riconoscimento anche a livello internazionale, nell’art. 4 par.1, Prot. 7 Cedu, ha il fine di tutelare l’imputato non so contro la prospettiva dell’inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall’esito del primo processo. Ciò non esclude che l’imputato possa essere sottoposto, in esito ad un medesimo procedimento, a due o più distinte sanzioni per il medesimo fatto, ferma restando la necessità di una proporzionalità tra le due.
La difesa, nel sostenere che la sanzione amministrativa applicata abbia natura sostanzialmente penale, lamenta violazione del suddetto articolo, secondo cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisprudenza dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”. Ma, per giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo, tali concetti devono essere interpretati alla luce dei criteri RAGIONE_SOCIALE, da tempo utilizzati dalla Corte Edu per fissare il perimetro applicativo della materia penale. Ad assumere rilevanza non è, quindi, la qualificazione di una certa sanzione come “penale” da parte dell’ordinamento nazionale, quanto piuttosto la sua natura sostanzialmente “punitiva”.
Con la sentenza, del 15 novembre 2016, NOME e NOME contro Norvegia, della Grande Camera della Corte Edu, in via innovativa rispetto alla configurazione tradizionale del divieto di bis in idem in ambito convenzionale che proibiva la celebrazione di due procedimenti per lo stesso fatto, è stato affermato il principio secondo cui gli Stati devono poter adottare risposte giuridiche complementari di fronte a comportamenti socialmente inaccettabili, per mezzo di procedure che formino un insieme coerente, in modo tale da trattare nei diversi aspetti il fatto in questione, purché le rispos combinate non rappresentino un onere eccessivo per il soggetto interessato e sanzionato. Non necessariamente, infatti, l’inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione ad un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell’ambito di un diverso procedimento dà luogo a una violazione del ne bis in idem. Una tale violazione è da escludere nel caso in cui tra i due procedimenti vi sia un nesso sostanziale e temporale sufficientemente stretto (“a sufficienti), dose connection in substance and time”).
Per indagare la sussistenza di una tale connessione, la Corte Edu ha individuato alcuni criteri che i Giudici nazionali dovranno prendere in considerazione. Si tratta, sotto il profilo del nesso materiale: a) del perseguimento, da parte dei procedimenti sanzionatori, di scopi differenti e del loro tenere conto di profili diversi complementari della medesima condotta antisociale; b) della “prevedibilità” del doppio giudizio; c) della conduzione dei procedimenti in modo da evitare, per quanto possibile, la duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova; d) della “proporzione complessiva” della pena; e) dell’appartenenza delle fattispecie in oggetto al “nucleo duro” del diritto penale e, dunque, caratterizzate da forme accentuate di stigma sociale; sotto il profilo temporale: f) della presenza di un collegamento di natura cronologica fra i procedimenti, che devono essere non necessariamente contestuali ma sufficientemente vicini nel senso di non protrarsi eccessivamente nel tempo, affinché la persona sottoposta alla giustizia non lo sia per un periodo irragionevolmente prolungato (vedi anche Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 24/01/2018).
Orbene, sulla base dei criteri menzionati, è da escludere che le censure della difesa possano trovare accoglimento.
In particolare, l’art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 punisce lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, mentre l’art. 13, comma 2, lett. b) del medesimo decreto dispone l’espulsione quando lo straniero si trattiene nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso d soggiorno nel termine prescritto. Deve, invero, osservarsi che la espulsione
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amministrativa prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) è diversa dall’espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ex art. 16 dello stesso decreto ovvero sostitutiva della pena pecuniaria; e che, alla luce dei criteri RAGIONE_SOCIALE, la suddetta misura non può considerarsi sostanzialmente penale. Ciò perché non è tanto la qualificazione giuridica della violazione data dall’ordinamento nazionale a dover essere valorizzata a tal fine, quanto piuttosto la natura effettiva della violazione e grado di severità della stessa, in virtù dell’obiettivo perseguito dall’espulsione, che non è in alcun modo sovrapponibile alla finalità caratteristica della sanzione penale.
A tale proposito, i decreti di espulsione amministrativa sono dei veri e propri provvedimenti disposti dall’autorità amministrativa con lo scopo di allontanare dal territorio nazionale stranieri in posizione irregolare. La misura ha, quindi, una finalit preventiva, più che punitiva, oltre che rispondere alla finalità generale del controllo dei flussi migratori sul territorio nazionale. Solo indirettamente l’espulsione rivest un contenuto afflittivo, posto che il suo effetto tipico consiste nel limitare la libert movimento del soggetto per impedirgli di permanere illegalmente sul territorio nazionale.
Volendo fare un paragone con le misure di prevenzione personali, va ricordato che la Corte Edu ha escluso che queste costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente penale, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla materia penale. In particolare, ha sostenuto che si tratta di misure limitative della libertà di circolazione, misure che sono legittime in quanto sussistano certe condizioni previste per legge.
Lo stesso principio è applicabile al caso di specie.
Dunque, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non può in alcun modo parlarsi di bis in idem nel caso in cui uno straniero, condannato ad una pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 10-bis TU Immigrazione, sia stato destinatario anche di un provvedimento amministrativo di espulsione per effetto del quale gli è stato impartito l’obbligo di allontanamento e il divieto di rientro.
Ne consegue che, come già affermato da questa Corte, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. pe violazione dell’art. 117, comma primo, Cost. in relazione all’art 4 Protocollo n. 7 CEDU, dal momento che, alla luce della sentenza della Corte Edu, GC, 15 novembre 2016, NOME e NOME. contro Norvegia, il doppio binario sanzionatorio non viola il principio del ne bis in idem convenzionale, laddove tra i due procedimenti, quello penale e quello amministrativo, ricorra un legame temporale e materiale sufficientemente stretto, che il giudice nazionale è tenuto a verificare (Sez. 5, n. 5679 del 09/11/2018, dep. 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275314). Dovendosi in generale osservare che non
sussiste violazione del divieto di bis in idem convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282799).
Orbene, nel caso in esame i due procedimenti in questione risultano avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, perseguendo finalità complementari, ovvero la pretesa punitiva in seguito alla commissione di un reato e l’interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori e ad impedire l permanenza nel suo territorio di chi vi abbia fatto ingresso o vi si sia trattenuto i violazione delle prescrizioni normative.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La difesa rileva che il Giudice a quo ha omesso di riconoscere efficacia diretta all’art. 50 Cdfue, che enuncia il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Posto che per le ragioni sopra menzionate non vi è stata alcuna violazione del bis in idem, detto Giudice ha correttamente ritenuto inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 50 Cdfue.
Deve comunque rilevarsi che non si adatta al caso di specie la pronuncia della Corte Edu Gurguchiani contro Spagna (ric. n. 16012/06) che riguardava la espulsione dello straniero, condannato a pena detentiva per un reato, applicata in sostituzione della pena detentiva stessa.
In detta situazione la Corte sovranazionale ha riconosciuto la violazione dell’art. 7 Cedu e la natura di pena ai sensi della Convenzione alla espulsione perché applicata in modo retroattivo secondo la disciplina più severa, entrata in vigore successivamente al fatto, ma soprattutto in luogo della sanzione penale, violando così il principio di affidamento che prevede l’applicazione del trattamento punitivo vigente al momento del fatto di reato o della decisione.
In precedenza la stessa Corte nel caso COGNOME contro Francia del 5 ottobre 2000 aveva negato la natura di pena all’espulsione applicata in via complementare rispetto alla sanzione penale per il suo carattere preventivo.
1.3. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso.
Deve comunque rilevarsi che non si adatta al caso di specie la pronuncia della Corte Edu
La difesa rileva che il Giudicante avrebbe dovuto fare diretta applicazione dell’art. 49 Cdfue, disapplicando, in tutto o in parte, l’art. 10-bis, in modo da garantire l’irrogazione di una pena (cumulativamente considerata) rispettosa del principio di proporzionalità.
Nel caso di specie, non solo non vi è stata alcuna violazione del bis in idem, ma la pena inflitta, oltre ad essere prevedibile al pari della sanzione amministrativa, in quanto entrambe contemplate da norme preesistenti alla commissione del fatto, risulta individuata nel minimo, con concessione altresì delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell’entità del fatto commesso e della personalità dell’imputato, e pertanto anche la sanzione complessiva cumulata nei due procedimenti non può ritenersi sproporzionata.
1.4. Infine, il quarto motivo di ricorso può considerarsi altrettanto infondato, muovendo dalla premessa – errata per quanto si è detto – che l’espulsione sia una pena paradetentiva.
Va, comunque, osservato che: – l’art. 58 d. lgs. n. 274 del 2000 espressamente equipara, ad ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive; – a norma dell’invocato art. 157, quinto comma, coc:l. pen. “quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni”; – è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui i termini di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, commessi dopo l’entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, siano quelli ordinari di cui all’art. 157, primo comma, cod. pen. come novellato (quattro anni per le contravvenzioni e sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor tempo di cui al nuovo quinto comma della stessa disposizione (per tutte: Sez. 2, n. 45543 del 16/10/2009, Cavallaro, Rv. 245874; Sez. IV, n. 13966 del 22/02/2008, Antichi, Rv. 239601); – pertanto, nel caso in esame, la prescrizione non è ancora maturata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu r:s Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.