Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10530 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10530 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, cheha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata dal condannato NOME COGNOME, di riconoscimento del ne bis in idem ex art. 649 cod, proc. pen. in relazione a due sentenze (1. sentenzadella Corte di appello di Catanzaro di condanna del COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,in relazione a due carnet di assegni provento di furto in danno di tale NOME; fatto accertato in Soriano Calabro il 03/05/1998. 2. Sentenza del Tribunale di Potenza del 31/10/2003 di assoluzione del COGNOME dai reati di cui agli artt. 81 cv., 485, 491, 494 e 640 cod. pen., per avere apposto la firma di NOME COGNOME su un assegno smarrito da NOME COGNOME, e per avere impiegato la carta di identità del COGNOME per l’acquisto di beni, traendo in tal modo in inganno il venditore, in Potenza il 25/02/1998), evidenziando come tra i fatti giudicati con le due citate sentenze non vi fosse alcuna interferenza.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione, ex art. 606 lett. c) ed e )cod. proc. pen., dell’art. 649cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 4 protocollo 7 CEDU e art. 50Carta di Nizza, in relazione agli artt. 666 e 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del bis in idem tra le sentenze indicate in istanza, stante l’identità del fatto storico sotteso all’instaurazione di ben tre procedimenti; in particolare, a seguito della perquisizione del 3 maggio 1998 a carico del COGNOME si era aperto un procedimento legato al rinvenimento di sostanza stupefacente, ed un altro quale conseguenza del rinvenimento di un carnet di assegni; ai due citati procedimenti si
aggiungeva un terzo per utilizzo, attraverso un documento falso, di uno degli assegni rinvenuti a seguito della perquisizione del 3 maggio 1998.
L’accertato legame tra l’assegno negoziato ed il NOME avrebbe dovuto condurre il Giudice dell’esecuzione a riconoscere lo stesso legame anche rispetto allo stupefacente rinvenuto.
La motivazione con la quale la Corte reggina ha respinto l’istanza Ł pertanto illogica e carente.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione, ex art. 606 lett. c) ed e )cod. proc. pen., degli artt. 671, 125 e 12 lett. c) cod. proc. pen..
Il ricorrente si duole della totale assenza di motivazione in ordine alla subordinata domanda di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze della Corte di appello di Catanzaro, che si riferiscono al medesimo fatto storico (contestuale rinvenimento a seguito della perquisizione operata il 03/05/1998 di droga ed assegni).
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la qualeha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione; rigetto nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo Ł inammissibile.
Il ricorrente si duole che il Giudice dell’esecuzione non abbia accolto l’eccezione di ne bis in idem in relazione alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro di condanna per il reato di ricettazione, ex art. 648 cod. pen., avente ad oggetto due carnet di assegni provento di furto, e alla sentenza del Tribunale di Potenza di assoluzione dai reati di falso e truffa, relativi all’utilizzo di uno degli assegni rinvenuti in occasione della medesima perquisizione.
La decisione reiettiva del Giudice dell’esecuzione Ł corretta. In tema di ne bis in idem , il divieto di un secondo giudizio opera esclusivamente in presenza di identità del fatto storico, da intendersi come coincidenza della condotta, dell’evento e del nesso causale, valutati nella loro dimensione naturalistica, e non già in presenza di un mero collegamento fattuale o probatorio tra diverse vicende criminose.
Nel caso in esame, i fatti giudicati con le due sentenze non presentano alcuna sovrapponibilità: la condanna per ricettazione concerne la detenzione e la consapevole disponibilità di carnet di assegni provento di furto, mentre il procedimento definito con assoluzione attiene a una distinta e successiva condotta di utilizzo di un singolo assegno, mediante l’impiego di un documento di identità non proprio, al fine di trarre in inganno il venditore. Si tratta, dunque, di condotte autonome, sorrette da differenti modalità esecutive e da un diverso disvalore giuridico, che non consentono di ravvisare un’unica azione naturalisticamente intesa.
NØ assume rilievo, ai fini dell’identità del fatto, la circostanza che gli assegni siano stati rinvenuti nel medesimo contesto temporale della perquisizione, trattandosi di un elemento meramente occasionale, inidoneo a fondare la coincidenza dei fatti oggetto dei due giudizi. Correttamente, pertanto, il Giudice dell’esecuzione ha escluso la ricorrenza del ne bis in idem e respinto la relativa eccezione.
Il motivo si sostanzia, peraltro, in una mera reiterazione di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice dell’esecuzione, senza misurarsi in modo puntuale con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.
2.Il secondo motivo Ł invece fondato.
Dall’esame del fascicolo risulta, infatti, che nell’incidente di esecuzione introdotto dal condannato era stata espressamente formulata la richiesta di riconoscimento della continuazione tra la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha condannato il COGNOME per il reato di ricettazione, ex art. 648 cod. pen., in relazione a due carnet di assegni provento di furto, e il distinto procedimento concernente il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo allo stupefacente rinvenuto in occasione della medesima perquisizione domiciliare del 3 maggio 1998.
L’ordinanza si presenta, pertanto, affetta da omessa motivazione su una domanda ritualmente proposta.
Tale omissione integra un vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., imponendo l’annullamento con rinvio affinchØ il giudice dell’esecuzione proceda a un nuovo esame della richiesta, colmando la riscontrata lacuna motivazionale.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione- in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – perchØ proceda all’esame dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze definitive con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 19/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME