Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violaz del divieto di secondo giudizio in relazione all’art. 649 cod. proc manifestamente infondato;
che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudic non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in rifer diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di sue implicazioni penali (cfr. Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze 281799);
che, inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-natu nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi co (cfr. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02);
che, in particolare, si deve ribadire che “è configurabile il concorso mat tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune d provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano m psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione” (Sez.1, 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.