Ne bis in idem e concorso di reati: quando lo stesso fatto può portare a due condanne?
Il principio del ne bis in idem, che vieta un doppio processo per lo stesso fatto, è un caposaldo del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, la sua applicazione non è sempre lineare, specialmente quando un’unica vicenda storica sembra integrare più figure di reato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui confini di questo principio, stabilendo che la detenzione illegale di un’arma rubata e la sua ricettazione sono due reati distinti che possono coesistere.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente sosteneva che la sua condanna violasse il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’articolo 649 del codice di procedura penale. A suo dire, era stato giudicato due volte per la medesima condotta, legata al possesso di un’arma da fuoco risultata provento di furto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una precisa interpretazione dei limiti del principio del ne bis in idem.
Le Motivazioni della Corte e l’applicazione del principio ne bis in idem
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra “fatto storico” e “fatto giuridico”. La Corte ha ribadito che il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è già formato un giudicato. Tuttavia, ciò non preclude di esaminare lo stesso evento storico e di valutarlo sotto il profilo di un reato diverso. Una vicenda criminosa, infatti, deve essere analizzata alla luce di tutte le sue implicazioni penali.
Perché operi la preclusione del doppio giudizio, è necessaria una totale corrispondenza “storico-naturalistica” del fatto, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato la diversità tra il delitto di ricettazione e quello di detenzione illegale di arma comune da sparo.
I due reati sono diversi:
1. Sul piano materiale e psicologico: La ricettazione consiste nell’acquisire un bene di provenienza illecita per trarne profitto, mentre la detenzione illegale consiste nel possedere un’arma senza la prescritta autorizzazione, a prescindere dal profitto.
2. Sul piano cronologico: I momenti di consumazione dei due reati sono differenti. La ricettazione è un reato istantaneo che si perfeziona con l’acquisizione del bene rubato. La detenzione illegale d’arma, invece, è un reato permanente, la cui condotta illecita perdura per tutto il tempo in cui si mantiene il possesso dell’arma.
Di conseguenza, è pienamente configurabile un concorso materiale tra i due delitti, senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato e offre un importante chiarimento pratico. Il divieto di doppio processo non è uno scudo assoluto contro ogni possibile conseguenza penale derivante da un unico episodio. È fondamentale analizzare la struttura giuridica dei reati contestati. Quando, come nel caso della ricettazione e della detenzione di un’arma rubata, le fattispecie tutelano beni giuridici diversi e presentano elementi costitutivi differenti, è legittimo procedere per entrambi i reati. Questa decisione riafferma la necessità di una valutazione completa e dettagliata delle condotte illecite per garantire che tutte le loro implicazioni penali siano adeguatamente sanzionate.
Quando si applica il principio del ne bis in idem?
Il principio si applica per impedire che una persona sia processata una seconda volta per lo stesso identico fatto su cui sia già intervenuta una sentenza definitiva. L’identità del fatto deve essere totale, riguardando tutti i suoi elementi costitutivi dal punto di vista storico e naturalistico.
Uno stesso evento storico può dar luogo a più reati senza violare il ne bis in idem?
Sì. La Corte ha chiarito che un singolo evento storico può essere esaminato e valutato in riferimento a diversi reati, qualora le fattispecie criminose siano distinte. Il giudice deve considerare tutte le implicazioni penali di una vicenda.
Perché ricettazione e detenzione illegale di un’arma rubata sono considerati due reati diversi?
Sono considerati due reati diversi perché le due fattispecie differiscono sia sul piano materiale e psicologico, sia su quello cronologico. La ricettazione si consuma al momento dell’acquisto della cosa rubata, mentre la detenzione illegale è un reato permanente che continua per tutto il tempo in cui si possiede l’arma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violaz del divieto di secondo giudizio in relazione all’art. 649 cod. proc manifestamente infondato;
che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudic non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in rifer diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di sue implicazioni penali (cfr. Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze 281799);
che, inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-natu nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi co (cfr. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02);
che, in particolare, si deve ribadire che “è configurabile il concorso mat tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune d provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano m psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione” (Sez.1, 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.