Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39560 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39560 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Campobasso nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 310/20 in data 09/02/2022 del Tribunale di Larino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 – duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso
chiedendo di disporsi l’annullamento con rinvio avanti al Tribunale di Larino per nuovo giudizio;
letta la memoria difensiva con produzione documentale in data 13/07/2023.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 09/02/2022, il Tribunale di Larino dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di ricettazione per essere stato pronunciato nei confronti dell’imputato decreto di archiviazione in data 06/05/2019.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge, assumendo che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 649 cod. proc. pen. attesa la presenza di precedente decreto di archiviazione non assimilabile alle sentenze dotate del requisito dell’irrevocabilità.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il reato contestato al COGNOME è lo stesso oggetto di imputazione di entrambi i procedimenti penali che lo hanno visto imputato: il 1452/2018 R.g.n.r. definito con la sentenza qui impugnata ed il 2127/2017 R.g.n.r. e n. 345/2018 R.g. G.i.p. oggetto di decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino del 05/05/2019. 1[1 decreto di archiviazione del G.i.p. di Larino del 05/05/2019 è stato pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
Come rilevato dalla difesa, costituisce jus receptum come la pronuncia del decreto di archiviazione, emessa per particolare tenuità del fatto presuppone, a monte, una valutazione di merito del Giudice in ordine alla sussistenza del fatto reato e della riconducibilità dello stesso ala condotta dell’imputato tale da comportare l’applicazione, a carico di quest’ultimo, per il fatto criminoso commesso della sanzione penale che, solo in un’ottica di politica criminale deflattiva e di favor libertatis, non viene punito. Sotto questo profilo, non vi è dubbio che il soggetto che subisce una siffatta pronuncia è destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna per un fatto reato e, quindi, non può essere più sottoposto a un ulteriore giudizio per il medesimo fatto reato per il principio del ne bis in idem, desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen. che sancisce, appunto, il divieto di un nuovo giudizio per l’imputato assolto o condannato in via definitiva
per lo stesso fatto, anche se considerato diversamente per titolo, grado o circostanze: da qui l’inammissibilità del proposto ricorso.
La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 08/09/2023.