Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39652 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore (Sa) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha chiesto raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/12/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiara non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME con riguardo al reato di c agli artt. 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per ne bis in idem, e condannava lo stesso alla pena di 206 euro di ammenda quanto alla contravvenzione di cui a artt. 94-95, decreto citato.
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Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe ritenuto COGNOME responsabile per aver eseguito determinati lavori senza ottenere la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, ma non avrebbe valutato che la medesima condotta – al pari di quella oggetto della pronuncia di improcedibilità – sarebbe stata contestata al ricorrente già in un altro procedimento penale (n. 3707/2017), ormai definito in primo grado; in particolare, la sentenza qui impugnata – pur riconoscendo la perfetta coincidenza delle opere – avrebbe valorizzato in senso contrario al bis in idem l’avvenuto, successivo rilascio dell’autorizzazione in oggetto, negandone ogni effetto estintivo. Ebbene, pur condividendosi questa ultima conclusione, il ricorso ribadisce che la condotta di cui agli artt. 94-95 citati sarebbe contestata in questo procedimento negli esatti termini del precedente, e che la natura permanente del reato evidenzierebbe l’identità del fatto; il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 649 cod. proc. pen. anche con riguardo a questa contravvenzione, come da giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 16/10/2023, ha giudicato il COGNOME con riguardo ai reati di cui agli artt. 44, compia 1, 64-71, 65-72, 93 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 aprile 2001, n. 42 e 734 cod. pen., in ordine al medesimo immobile oggetto di questo giudizio. In ragione di ciò, lo stesso Tribunale, con la sentenza del 22/12/2023 qui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per ne bis in idem, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., quanto alla contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (esecuzione di opere senza darne preavviso scritto allo sportello unico, con allegazione del progetto). Il COGNOME, per contro, è stato ritenuto colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 94-95, d.P.R. n. 380 del 2001, per aver eseguito le stesse opere senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale.
Richiamati i (pacifici) termini della vicenda, la Corte osserva che non può essere accolta la tesi – sostenuta nel ricorso e ribadita in pubblica udienza secondo cui la medesimezza delle opere abusive eseguite sull’immobile renderebbe il fatto oggetto dei due procedimenti identico ai fini dell’art. 649 cod. proc. pen., così da imporre la dichiarazione di improcedibilità anche per la violazione dell’art. 94 citato.
Con plurime pronunce, tra le quali la n. 200 del 2016 e la 129 del 200 la Corte costituzionale ha affermato che “l’identità del “fatto” sussiste – s la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 3465 quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del re considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso cau con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (…). È in termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale con il significat va posto alla base dell’odierno incidente di legittimità costituzionale. E si un’affermazione netta e univoca a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalist Questo indirizzo della Corte costituzionale è stato poi ribadito in plurime sent di legittimità, che hanno affermato che la valutazione sull’identità del fatt essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nel sue componenti essenziali relative alla condotta, all’evento e al relativo causale (tra le molte, Sez. 1, n. 42630 del 27/4/2022, Pg/Piccolomo, Rv. 283687)
Tanto premesso e ribadito, il Collegio osserva che il “fatto” così richiam è, certamente, il “fatto-reato”, nella sua natura commissiva od omissiva, oss fattispecie penalmente illecita disciplinata dal legislatore in tutti i suoi costitutivi, positivi e negativi. Ne consegue che nelle ipotesi, come quelle agli artt. 93 e 94 citati, in cui sono punite a titolo di contravvenzione c omissive, il “fatto” – nella sua identità, anche nell’ottica dell’art. 649 pen. – deve essere verificato alla luce di tutti i caratteri che la norma affinché una condotta assuma la valenza di reato; con l’effetto, come evide corollario, che nel caso in cui una determinata attività, in sé lecita, venga re senza ottemperare a differenti condotte doverose, ciascuna delle quali richiest distinte previsioni di legge a rilievo penale, ognuna di tali omissioni cost “fatto” diverso e, dunque, autonomo, che, come tale, impedisce che operi il divi di secondo giudizio.
7.1. Non può allora essere accolta, perché manifestamente infondata, la te che sostiene l’intero ricorso, secondo la quale l’identità delle opere edilizie renderebbe di fatto sovrapponibili – al punto da doversi riscontrare il bis in idem -tutte le omissioni relative ai medesimi interventi, sebbene previste da specifi separate previsioni relative ad altrettanto distinte condotte doverose adempiute.
7.2. Ragionando nei termini del ricorrente, del resto, si dovrebbe conclude con evidente illogicità, che, nel caso in cui il datore di lavoro venga sanzion sede penale per l’omesso rispetto di una delle molte norme antinfortunisti previste nel nostro ordinamento, quella singola violazione andrebbe a “coprir
tutte le altre – analoghe, ma distinte ed autonome – riscontrate nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro, e proprio in ragione di questo, così assegnando all’autore del reato una inaccettabile, sostanziale patente di liceità con riguardo a violazioni rectius: fatti – che il legislatore ha inteso disciplinare ciascuna in modo autonomo, in quanto espressione di una specifica condotta omissiva antidoverosa.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Depositata in Cancelleria