Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38985 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38985 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEZZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21-05-2025 del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria trasmessa il 16-10-2025, con cui i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, hanno 2insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21.05.2025, il Tribunale di Latina, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME finalizzata ad ottenere la revoca della sentenza n. 43/2022 emessa dal Tribunale di Latina in composizione monocratica in data 12 gennaio 2022 (irrevocabile il 25 gennaio 2025) in quanto ritenuta meno grave rispetto a quella n. 2561/2017 adottata dal Tribunale di Latina in composizione collegiale in data 13.12.2017 (irrevocabile il 13.3.20218) sul presuppo8sto dell’identità del fatto storico
giudicato dalle due sentenze – art. 10 d. Igs. 74/2000 (la prima) e art. 216 comma 1 n. 1 I. fall. (la seconda) – in violazione del divieto di bis in idem.
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ritiene non ipotizzabile l’identità del fatto storico per diversità di oggetto materiale, destinatari del precetto, diversità del dolo, diversità dell’oggetto materiale e della lesione al bene protetto con l’incriminazione, diversità dell’effetto lesivo delle condotte.
Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 606 lett. b) e c) in relazione agli artt. 4 Prot. 7 e 46 CEDU.
La difesa osserva che l’ordinanza impugnata merita censura per assoluta mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di revoca della sentenza più grave in violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. come convenzionalmente interpretato. La difesa evidenzia che la sentenza oggetto di incidente di esecuzione (irrevocabile il 27/1/2025) è stata emessa per il medesimo fatto quando era già intervenuta sentenza di condanna n. 2561/17 emessa dal Tribunale collegiale di Latina in data 13/12/2017 irrevocabile il 13/3/2018 per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 nn. 1 e 2, 223 comma 1, 219 comma 1 n. 2 L. F.. A parere della difesa la condotta materiale sanzionata dall’art. 216 L. F. coincide con quella sanzionata dall’art. 10 D. Lgs. 74/2000, in quanto l’occultamento o la distruzione hanno riguardato le medesime scritture contabili ovvero un minus (quelle obbligatorie) rispetto ad un maior (tutte le scritture) e, dunque, i due procedimenti hanno ad oggetto il medesimo fatto storico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La richiesta difensiva si fonda sul cd. principio del ne bis in idem processuale e non già su quello del ne bis in idem sostanziale.
Occorre premettere che il principio del ‘ne bis in idem’ sostanziale ed il principio del ‘ne bis in idem’ processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il ‘bis in idem’ sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona; il ‘bis in idem’ processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto – concreto – tra il fatto ed il giudizio, vietando l’esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7, Ordinanza n. 42994 del 20/10/2021, Rv.
282187; conf. sez. 5 n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022). Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale – che ha dichiarato illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale – ha ridefinito il principio del ‘ne bis in idem’ processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l’opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell’idem factum, e non dell’idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.
L’affrancamento dall’inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4), cioè dall’idem legale, ha comportato la riaffermazione della “dimensione esclusivamente processuale” del divieto di bis in idem, che “preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo” (per un’approfondita diamina dell’argomento cfr. Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Rv. 282992 – 01). La Corte Costituzionale ha concluso nel senso che sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass., SU, n. 34655 del 28/6/2005, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell’illecito, nell’uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatori la conservazione a fini fiscali, nell’altro invece comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale; b) dei diversi destinatari del precetto penale, posto che l’uno è indirizzato a chiunque, o meglio al “contribuente”, mentre l’altro unicamente all’imprenditore dichiarato fallito; c) del differente oggetto del dolo specifico, il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi”, da un lato, il “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”, dall’altro; d) del divergente effett lesivo delle condotte di reato, nel caso della norma fallimentare, dirette a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del “movimento” degli affari, nel caso della norma tributaria, dirette a precludere la ricostruzione dei redditi e del
“volume” d’affari (Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, RV. 286557 – 01; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Rv. 272839 – 01; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Rv. 270811 – 01).
Pertanto, mentre ai fini della valutazione della sussistenza del concorso formale tra il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e il reato di bancarotta fraudolenta documentale, occorre avere riguardo al rapporto tra le norme incriminatrici astratte alla luce del criterio di specialità di cui all’art. 15 cod pen., viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen., la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, assumendo, invece, rilevanza il fatto storico oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. Di modo che, pur ricorrendo un concorso formale di reati, potrà venire, comunque, in rilievo il divieto di un secondo giudizio ove il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa penale (per tale ricostruzione, v. Sez. 5, n. 28528 del 24.05.2025; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Rv. 272839- 01).
Quindi la clausola di riserva di cui all’art. 10 d. Igs. 74/2000 non opera nei rapporti tra quest’ultimo reato e quello di bancarotta fraudolenta documentale, cosicché le due fattispecie possono sempre concorrere.
Tanto premesso il Tribunale di Latina ha fatto corretta applicazione di detti principi.
La difesa non si confronta con l’approfondita analisi del provvedimento impugnato dove si sottolinea che non vi è identità storico- naturalistica tra i fatti giudicati con le due sentenze, che sono diversi sia sul piano dell’oggetto materiale della condotta (l’una le sole scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, mentre l’altra ha preso in considerazione tutti i libri e le scritture contabili della società, anche quelli facoltativi) che del tempus commissi delicti. Sotto quest’ultimo profilo, la contestazione tributaria ha avuto ad oggetto il periodo antecedente al 4 novembre 2014 e, in particolare, gli anni di imposta 2011 e 2012 (cfr. pag. 3 della sentenza n. 43/2022), l’imputazione fallimentare copre invece tutto il periodo di vita della società fino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 13.6.2013. La condotta di occultamento – sottrazione dei libri e delle scritture contabili finalizzata ad evadere le imposte precede quella posta in essere nell’ambito della procedura fallimentare, che si connota, sul piano storico, per l’ulteriore dato della sentenza di fallimento, elemento costitutivo del delitto di bancarotta, che è estraneo al procedimento per il delitto di cui all’art. 10 del d. Igs. 74/2000.
Nel caso in esame, dunque, è proprio sulla base del giudizio sul fatto storico che il Tribunale di Latina ha concluso per la insussistenza del ‘bis in idem’. Infatti,
nel provvedimento impugnato il Tribunale non si è limitato ad affermare l’esistenza di un rapporto di specialità reciproca tra i due reati in argomento, ma ha proceduto a confrontare in concreto i fatti oggetto dei due procedimenti, escludendone l’identità.
In conclusione, l’eventuale coincidenza dell’oggetto della sottrazione, costituito dalle scritture contabili, non è quindi un dato di per sé sufficiente per potersi parlare di medesimo fatto.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 novembre 2025
igliereZstensore
II