Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43707 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 26324/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 06/06/1979 avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 luglio 2024, il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da NOME COGNOME di dichiarare ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. il ne bis in idem tra i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno in data 25/11/2022, irrevocabile dal 19/03/2024, che lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per condotte di reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al 25/03/2015, e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018, di condanna alla pena di due anni, dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i delitti di cui agli art. 416, 648, 624, 625 cod. pen., commessi dal 21/08/2014 al 23/03/2015; ha accolto la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle suddette sentenze e ha rideterminato la pena in complessivi tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.
Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 649 cod. proc. pen. perchØ non era ravvisabile tra le condotte un’effettiva corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione dei reati in relazione a tutti gli elementi costitutivi; inoltre, anche i veicoli e i documenti ricettati risultavano diversi e diversi erano i furti di cui erano provento.
Ravvisata invece la continuazione, il Tribunale ha ritenuto piø gravi i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018, e ha così rideterminato la sanzione complessiva: pena base anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.200,00 di multa
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1 Denuncia vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento dell’identità dei fatti oggetto delle due sentenze sopra richiamate, stante la coincidenza tra i mezzi rinvenuti, l’identità dei proprietari dei beni ricettati e la medesimezza della condotta dell’imputato ed essendo marginali le differenze tra i due capi di imputazione.
2.2 Denuncia altresì vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’assenza di motivazione sui criteri di determinazione della pena complessiva all’esito del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio in considerazione dell’identità di una delle condotte contestate nella sentenza del Tribunale di Salerno in data 25/11/2022, irrevocabile dal 19/03/2024 e relativa alla ricettazione dell’autovettura Mercedes 250 targata TARGA_VEICOLO che era stata contestata nel capo di imputazione n. 13 del procedimento definito dalla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti appresso specificati.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. tra i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno in data 25/11/2022, irrevocabile dal 19/03/2024, che lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per condotte di reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al 25/03/2015, e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018, di condanna alla pena di due anni, dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i delitti di cui agli art. 416, 648, 624, 625 cod. pen., commessi dal 21/08/2014 al 23/03/2015
La difesa assume che vi sia identità tra i fatti storici oggetto delle due sentenze atteso che coinciderebbero i mezzi rinvenuti, l’identità dei beni ricettati e il comportamento illecito del condannato.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «l’identità del fatto Ł configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicchØ costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa» (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 – 01). Il principio, affermato in relazione ai segmenti di una condotta permanente collocati in periodi non sovrapponibili, a maggior ragione vale quando le condotte oggetto di due sentenze si proiettino in periodi tra loro prossimi ma non del tutto coincidenti come Ł possibile ricavare dalle sentenze oggetto dell’istanza.
NØ può ritenersi di secondario rilievo per un verso che in ciascuna sentenza vengono posti in continuazione una pluralità di episodi delittuosi, che seppur avvinti da un medesimo disegno criminoso si sono verificati in maniera simile ma non sempre in piena contestualità temporale, per altro verso che la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018 ha accertato fatti di reato riconducibili a fattispecie incriminatrici diverse. E «la mera sussistenza del concorso formale tra reati non determina la violazione del divieto di secondo giudizio, nel caso in cui il fatto storico, sotto il profilo della condotta, del nesso causale e dell’evento
non sia il medesimo» (Sez. 6, n. 42933 del 21/10/2021, Rv. 282263 – 01).
Se pertanto il reato continuato di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018, non può dirsi coincidente con quello di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno in data 25/11/2022, irrevocabile dal 19/03/2024, non può dimenticarsi quale sia la funzione del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen.: evitare non solo un nuovo processo sul medesimo fatto a carico dello stesso soggetto ma impedire che lo stesso soggetto su un medesimo fatto sia sottoposto ad un’altra sanzione oltre quella che gli sia stata già inflitta.
Da ciò deriva che, se nell’ambito di due giudizi in ciascuno dei quali una pluralità di fatti Ł stata ritenuta avvinta dalla continuazione, l’osservanza del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen. deve essere verificata non solo mettendo a confronto le due complessive ricostruzioni dei fatti avvinti in ciascuno dei due disegni criminosi, ma anche vagliando se Ł possibile ravvisare un idem factum nelle singole condotte di reato che, avvinte nella continuazione, abbiano sia nell’una sia nell’altra sentenza comportato un aumento della rispettiva risposta sanzionatoria.
La frazione di pena che si aggiunga nell’una sentenza, divenuta irrevocabile, in forza dell’accertamento di un reato satellite che a sua volta anche nell’altra sentenza, pure divenuta irrevocabile, sia contemplato come reato piø grave o come reato satellite, comporta un aggravio sanzionatorio illegittimo e non consentito dall’art. art. 669 cod. proc. pen.
La norma dispone che «se piø sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». Ma esprime un principio piø generale che si estende anche al caso in cui solo alcuni dei fatti accertati in piø sentenze coincidano; anche in tal caso in sede di esecuzione, la sovrapponibilità di due condotte ciascuna confluita in due diversi reati continuati va risolta individuando quale delle sentenze preveda per quello medesimo fatto il trattamento in concreto piø favorevole al reo.
Orbene il giudice di merito si Ł limitato ad evidenziare che le complessive condotte portate in continuazione dalla Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018, costituiva un assetto di condotte e fatti storici non sovrapponibile in concreto con le condotte oggetto della sentenza del Tribunale di Salerno in data 25/11/2022, irrevocabile dal 19/03/2024, ma non ha esaminato i singoli fatti oggetto delle imputazioni in relazione a ciascuno dei quali sono state commisurate e comminate le sanzioni nelle loro singole frazioni per il rispettivo reato piø grave e per i rispettivi aumenti.
E come ha evidenziato il Procuratore Generale in un caso si riscontra tra le imputazioni uno stesso fatto contestato, accertato e sanzionato in entrambi i giudizi, e relativo alla ricettazione dell’autovettura Mercedes 250 targata TARGA_VEICOLO con piena coincidenza dell’autore del reato, della condotta storicamente collocata alla data della contestazione e dello stesso oggetto di ricettazione.
Occorre pertanto rivalutare la sussistenza delle condizioni per dare applicazione all’art. 669 cod. proc. pen., se del caso procedendo allo scioglimento del vincolo della continuazione ed escludendo dal cumulo, con riferimento al fatto sanzionato due volte, l’aumento risultante piø gravoso, mettendo a confronto le due sentenze.
4. E’ fondato anche il secondo motivo.
Posto che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli illeciti oggetto delle due sentenze Ł coperto da giudicato interno, va comunque stigmatizzato il fatto che il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato ha esercitato la sua discrezionalità nel quantificare la pena senza procedere alla scomposizione delle condotte oggetto delle due sentenze, affermando che doveva ritenersi come reato piø grave il complesso dei reati di cui alla sentenza della Corte di
appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018.
Ma il reato piø grave non può essere individuato facendo riferimento al cumulo delle pene tra piø reati legati da un vincolo che in sede di esecuzione deve sciogliersi per essere sostituito dalla ricostruzione un piø ampio disegno criminoso. E il nuovo calcolo non può essere legittimamente motivato senza quindi individuare il reato piø grave tra quelli oggetto della sentenza Corte di appello di Salerno in data 30/06/2017, irrevocabile dal 03/07/2018, se del caso dando conto delle ragioni per le quali si mantiene la valutazione di maggiore gravità già formulata in sede di cognizione.
In seguito il giudice dell’esecuzione deve rideterminare gli aumenti che applica rispetto alla pena base, non facendo riferimento alle sentenze ma a ciascuno dei fatti oggetto di contestazione e poi di accertamento in ciascuna dei titoli esecutivi allegati dall’istante.
In particolare, ove il giudice dell’esecuzione si trovi a dover operare la rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali afferente a piø violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione c.d. interna, individuare, poi, quello piø grave e, solo successivamente, sulla pena, come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, «la discrezionalità del giudice dell’esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si Ł formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678-01).
Tuttavia in capo al giudice dell’esecuzione grava l’obbligo di motivare compiutamente le ragioni della sua scelta, obbligo che si fa piø intenso quando maggiore Ł la misura dell’aumento che si intende applicare; Ł difatti noto l’insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01 (che riprende quello di Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01), secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)».
Anche sotto questo profilo, pertanto, occorre procedere a nuovo giudizio per giungere ad una piø compiuta determinazione della pena risultante dall’applicazione dell’art. 81 cod. pen.
L’ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di Salerno in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica, perchØ proceda a nuovo giudizio in aderenza ai principi di diritto sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME