Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 884 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Potenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Letta la memoria di replica, depositata telematicamente dal difensore dell’imputato il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva condannato COGNOME NOME, in concorso con COGNOME NOME, a pena di giustizia in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110,81, 595, comma 3, cod. pen, per avere offeso la reputazione di COGNOME NOME, all’epoca dei fatti comandante della stazione carabinieri di Policoro, definendolo, attraverso la diffusione di un video giornalistico, dal titolo ‘ La favola abusiva di COGNOME-la sbarra non esiste ‘ , quale ‘ Maresciallo uscito dalla favola ‘ attraverso allusioni ad una presunta vicinanza del medesimo alla proprietà del complesso residenziale denominato ‘M arinagri ‘ , ritenuto dedito o connivente con attività illegali (in Policoro il 13 ottobre 2019). La
Corte di appello ha ritenuto, in particolare, infondata la doglianza esposta dall’imputato nell’appello principale, sull ‘ asserita mancanza in atti del corpo del reato, oltreché inammissibili i motivi aggiunti, in quanto non inerenti a capi e punti della decisione investiti dall’appello principale; quanto alla invocazione del divieto di un secondo giudizio da parte dell’imputato COGNOME NOME, ha, inoltre, rilevato la mancanza di interesse da parte del medesimo a sollevare l’eccezione in quanto estraneo al giudizio precedente, concluso con sentenza assolutoria.
COGNOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.
2.1. Denuncia violazione di norma processuale in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU nonché vizio di motivazione, in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per la ritenuta mancanza di correlazione tra le censure dedotte in gravame e la motivazione della sentenza di primo grado.
Deduce che l’appello conteneva un motivo specifico e rilevante, relativo all ‘insussistenza, nel fascicolo del dibattimento, del corpo di reato costituito dal video ritenuto diffamatorio, che poneva, peraltro, una questione di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. La difesa aveva denunciato, pertanto, un vizio strutturale del procedimento rappresentato dalla impossibilità per la stessa di difendersi. La declaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbe determinato una lesione del diritto dell’imputato ad una piena tutela giurisdizionale.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 111 Cost, 4, protocollo 7 CEDU, 50 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea oltre che vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della sollevata eccezione di ne bis in idem rispetto ad altro procedimento, definito con sentenza assolutoria irrevocabile n. 808 del 2021 del Tribunale di Matera, che aveva avuto ad oggetto altra condotta diffamatoria in merito ad un commento dell’imputato rispetto alla medesima vicenda in esame .
Deduce che La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di ne bis in idem , sollevata dal difensore del coimputato, senza considerare che l’eccezione può essere proposta in ogni stato e grado del procedimento, da chiunque, e con qualsiasi forma anche attraverso motivi aggiunti non necessariamente inerenti ai motivi dell’appello principale; l’improcedibilità dell’azione penale sarebbe sussistente quando vi sia una ‘ sufficiente sovrapposizione ‘ dei due fatti; la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa nella suindicata sentenza assolutoria, ovvero che le critiche formulate relativamente ad analoga condotta erano state ritenute prive di carattere diffamatorio, in quanto espressione di un diritto di
critica da parte del ricorrente; la sentenza impugnata, violando il divieto di bis in idem , avrebbe introdotto un rischio di conflitto tra giudicati disegno opposto.
Richiama, quanto alla definizione della nozione di ‘ fatto ‘ la giurisprudenza dalla Corte europea e precedenti arresti di questa Corte, secondo cui la nozione di fatto deve essere intesa in termini storico naturalistici.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha insistito, con memoria depositata telematicamente, nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.È infondato il primo motivo con cui la difesa si duole della violazione dei suoi diritti, per la ritenuta inammissibilità del motivo di appello con cui la difesa aveva sostenuto la mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento del corpo del reato, ovvero del video ritenuto diffamatorio dalla persona offesa, che si assumeva non essere stato neppure allegato alla querela. Occorre ricordare che -anche prima della modifica dell’art.581 cod.proc.pen. per effetto dell’art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022 con cui risulta «codificato il requisito della specificità C.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello» ( così il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022)- questa Corte, nel suo massimo Consesso, ha affermato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto, o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822). E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di
merito (; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859; Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, COGNOME, RV. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778).
1.1.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto adeguato governo dei suddetti principi in quanto la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello è stata fondata sulla considerazione che il gravame non si fosse rapportato «né con le argomentazioni sottese alla decisione di condanna, né con quanto espletato e regolarmente acquisito all’esito dell’istruttoria dibattimentale di primo grado» (pag. 4) . La Corte d’appello , in particolare, ha evidenziato che dalla sentenza del Tribunale, e comunque dagli atti processuali, il DVD relativo al video incriminato risultava prodotto dalla persona offesa, in sede di presentazione della querela; successivamente acquisito al fascicolo per il dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero all’udienza del 12 aprile 2021 ; quindi, direttamente visionato dal Tribunale ; inoltre, con l’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., l’imputato aveva avuto a sua disposizione il supporto contenete i file in discussione. La sentenza del Tribunale, oltre a richiamare sul punto le dichiarazioni del teste di p.g., aveva dato atto di una diretta disamina del contenuto del DVD e della diretta percezione delle frasi richiamate in imputazione, e tale ultima affermazione non è stata oggetto di alcuna diretta confutazione difensiva. La deduzione della difesa, posta a fondamento del motivo in esame, sull’asserita impossibilità per la stessa di confrontarsi processualmente con il contenuto del preteso atto diffamatorio, è, pertanto, generica e priva di fondamento e n e consegue l’infondatezza del motivo.
Il secondo motivo è infondato. Le doglianze articolate, legate alla mancata valutazione dell’eccezione di ne bis in idem sollevata in sede di appello, sono infondate.
L a Corte di appello, essendo stata sollevata l’eccezione, anche se da un imputato diverso da quello sottoposto a procedimento penale concluso con esito definitivo, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa in quanto collegata alla prospettazione di un limite alla procedibilità conseguente a una preclusione dovuta alla consumazione del potere esercitato dal pubblico ministero, rilevabile d’ufficio, tanto che la stessa giurisprudenza di questa Corte riconosce, con ampia prevalenza, la deducibilità dell’improcedibilità anche per la prima volta con il ricorso per cassazione. Molteplici decisioni in tale direzione hanno, peraltro, affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui, fermo restando l’onere dell’allegazione del provvedimento che determina la preclusione, poiché la violazione del bis in idem si risolve in un error in procedendo , è consentito, in tal caso, al giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi presupposti
(Sez. 5, n. 15818 del 19/02/2020, Rv. 279202 -01; Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Rv. 279061 -02; Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Rv. 270871; Sez. 2, n. 33720 del 08/07/2014, Rv. 260346; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Rv. 254279; Sez.6, n. 44484 del 30/09/2009, Rv. 244856 – 01).
Tuttavia, le censure difensive appaiono infondate.
2.1.Il ne bis in idem processuale è il principio che si desume dal disposto dell’art. 649 cod. proc. pen., che sancisce il divieto di nuovo giudizio per l’imputato assolto o condannato in via definitiva per lo stesso fatto, anche se considerato diversamente per titolo, grado o circostanze.
Principio analogo, con valenza gerarchica superiore, è espresso dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
L’art. 4. Prot. 7, CEDU (rubricato ‘Diritto a non essere giudicato o punito due volte’), infine, dispone , al comma 1, che «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».
2.2. Un decisivo contributo alla rimodulazione del principio del divieto del bis in idem proviene dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel corso degli anni, ha fornito diverse precisazioni di principio, pervenendo ad un approdo definitivo e organico a favore a favore dell’adozione di un approccio basato strettamente sull’identità degli atti materiali ( idem factum ) e sul rifiuto della mera qualificazione giuridica ( idem legale ) degli stessi, giudicata come irrilevante ( Corte Edu, Grande Camera, sentenza del 10/2/2009, caso NOME COGNOME contro Russia).
Un tale approccio interpretativo è stato ritenuto più favorevole perché l’autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto; la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi, e non teorici o illusori, i diritti in essa riconosciuti; l’uso del termine ” offence/infraction ” nell’art. 4 del Protocollo n. 7 non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo ed il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di bis in idem , piuttosto che renderlo pratico ed effettivo, perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte; l’art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§
82), dovendosi intendere per fatto l’insieme di circostanze di fatto concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale.
2.3.Per consolidato insegnamento di questa Corte, inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem , l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799; in termini, per un’ampia ricostruzione del tema, Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272839, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME e altri, Rv. 270387).
L’accertamento della violazione del principio presuppone un’indagine volta a verificare che i fatti, sottoposti alla valutazione dell’autorità giudiziaria , siano gli stessi in quanto connotati dalla medesima condotta, dal medesimo evento e dalla frazione di tempo.
2.4 . Nella fattispecie in esame l’infondatezza della doglianza emerge dalla considerazione del fatto che la condotta diffamatoria oggetto del precedente giudizio penale- pur ispirata alla medesima vicenda ovvero legata a presunte irregolarità attribuite alla persona offesa, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nei controlli relativi al complesso residenziale denominato ‘COGNOME risulta essere stata posta in essere in un contesto temporale (in data 6 settembre 2018) ben diverso da quello oggetto del presente procedimento, in cui la contestazione è fondata su un fatto commesso in data 13 ottobre 2019.
Tale diversa collocazione temporale delle condotte dà contezza dell’infondatezza delle doglianze difensive in quanto è evidente che nella nozione di idem factum deve rientrare anche il contesto temporale in cui la condotta è realizzata. In difetto di tale identità temporale -essendo stata la condotta in esame posta in essere un anno dopo da quella precedente per cui è intervenuta assoluzione irrevocabile, pur trattandosi di condotta connotata da contenuti diffamatori ripetitivi- deve ritenersi del tutto infondata la censura difensiva in quanto la fattispecie in esame concerne una condotta materiale distinta, posta reiteratamente in essere in violazione di un medesimo precetto normativo.
2.5.Sotto altro profilo deve considerarsi, quanto al paventato rischio di valutazioni difformi rispetto a condotte sostanzialmente sovrapponibili, che, al di là della irrilevanza giuridica della questione, il ricorrente non ha neppure allegato al ricorso la sentenza di assoluzione emessa nel separato procedimento penale così impedendo di valutare se trattasi di condotte effettivamente sovrapponibili,
tenuto conto della pluralità di variabili che possono influire sulla valutazione dello spessore diffamatorio di una condotta.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME