Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37973 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 873/2025
NOME COGNOME
UP – 02/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 13820/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 20 marzo 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilitˆ del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Locri, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Con sentenza del 20 marzo 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui allÕart. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo marijuana (da cui era possibile ricavare 40.967 dosi medie).
Ritenuta la continuazione con altro analogo reato separatamente giudicato, è stato quindi condannato alla pena finale di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 13.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1. Più in particolare, lo stupefacente, del peso lordo di circa 5 kg, venne rinvenuto il 13 aprile 2018 in un’area demaniale adiacente ad un terreno nella disponibilitˆ dell’imputato, dove il giorno seguente fu rinvenuta un’altra partita di marijuana di caratteristiche analoghe (per peso e modalitˆ di confezionamento); per quest’ultimo fatto l’imputato è stato giˆ giudicato e condannato in altro processo.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilitˆ, che i giudici hanno illogicamente tratto dalle sole similitudini esistenti tra le diverse partite di stupefacente, senza considerare la distanza tra la barca ed il terreno in uso al ricorrente ed il fatto che nel corso della prima perquisizione non fu accertata la sua presenza.
Si sottolinea, inoltre, che i giudici di merito hanno attribuito valenza indiziaria a circostanze non certe, cos’ violando le regole di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e quella di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione del divieto di , essendo il ricorrente giˆ giudicato per la detenzione dello stupefacente rinvenuto nel terreno a lui riconducibile, e dovendosi convenire con lÕinsegnamento secondo il quale il fatto va valutato, nella prospettiva di cui allÕart. 649 cod. proc. pen., in senso storico Ð naturalistico.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 13 aprile 2018 personale di polizia giudiziaria rinveniva, nella zona del lungomare di Africo (RC), sotto la chiglia di una barca posta nell’area demaniale a ridosso del mare ed occultata tra gli arbusti, un sacco contenente una busta di cellophane termosaldata, al cui interno vi erano 5,3 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana.
Il conseguente servizio di osservazione non produceva per˜ alcun risultato, e la sostanza veniva quindi sottoposta a sequestro verso le ore 20:00, mentre le operazioni erano sospese.
La mattina seguente i carabinieri perquisivano il terreno sito in adiacenza pacificamente nella disponibilitˆ dello COGNOME, che lo aveva recintato – rinvenendovi, sotto un fustone in metallo capovolto, due sacchi contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso di 4,7 e 0,5 kg.
In ordine alla sostanza rinvenuta il 14 aprile 2018 l’imputato è stato giˆ condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
Ci˜ posto, i giudici di merito hanno innanzitutto affermato la riferibilitˆ allo COGNOME (anche) della sostanza rinvenuta il 13 aprile 2018, valorizzando: 1) le identiche modalitˆ di confezionamento dello stupefacente; 2) lÕidentico dato ponderale; 3) le simili forme di occultamento; 4) la prossimitˆ dell’imbarcazione al terreno a lui riconducibile (e nel quale il ricorrente si trovava al momento della perquisizione).
Inoltre, hanno escluso la violazione del divieto di , essendo diverso il fatto storico oggetto dei distinti procedimenti, ovvero diverse partite di stupefacente occultate in luoghi diversi.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui allÕart. 192 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilitˆ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitˆ (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 Ð 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 Ð 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME,
Rv. 254274 – 01; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 Ð 01).
La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullitˆ, inutilizzabilitˆ, inammissibilitˆ, diversamente da quanto accade per lÕart. 192 cod. proc. pen.
Pertanto, una simile deduzione pu˜ essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02).
Il ricorrente, invece, si limita ad affermare la violazione della regola di valutazione (pp. 4 e ss. ricorso), senza isolare una delle tre forme nelle quali il vizio pu˜ essere dedotto in sede di legittimitˆ.
Analogamente deve dirsi con riguardo alla regola di giudizio di cui all’art. 533, cod. proc. pen.
Il canone dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” descrive infatti un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell’analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesta e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in AVV_NOTAIO, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/4/2021, COGNOME, Rv. 281468 – 01).
Se il giudice è tenuto, quindi, a saggiare la capacitˆ esplicativa della ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, ci˜ non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e detta regola non pu˜, quindi, essere utilizzata per valorizzare e rendere decisiva la duplicitˆ di ricostruzioni alternative, una volta che tale duplicitˆ sia stata oggetto, come nel caso di specie, di attenta disamina (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801 Ð 01; Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519 Ð 01).
Nel caso in esame i giudici di merito, partendo dalla sicura riferibilitˆ allo COGNOME dello stupefacente rinvenuto il 14 aprile 2018, hanno escluso che quello sequestrato il giorno precedente fosse nella disponibilitˆ di un soggetto distinto dall’imputato, valorizzando la particolare conformazione dei luoghi (che gli garantiva l’esercizio di un potere di vigilanza e di controllo), e le caratteristiche delle singole partite, analoghe per peso, modalitˆ di custodia e tecnica di occultamento.
A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente, invece, evoca il canone del ragionevole dubbio proprio per esaltare la diversa ricostruzione prospettata (la
possibile vendita di una sola partita a due soggetti distinti), e quindi lamentare la mancata assoluzione quale conseguenza di una inesatta valutazione delle prove (p. 9 ricorso), ritenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non siano dimostrativi della detenzione dello stupefacente in capo allo COGNOME.
2.2. Il secondo motivo è fondato.
Il divieto di un secondo giudizio, posto a tutela del singolo dalla duplicazione della pretesa punitiva e, allo stesso tempo, della certezza e stabilitˆ del giudicato, trova dimora, oltre che nella legislazione interna (art. 649 cod. proc. pen.) anche in quella comunitaria (Carta dei diritti fondamentali di Nizza, art. 50; Protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 7, allÕart. 4; Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 54).
SicchŽ, sia la giurisprudenza interna, sia quella sovranazionale, si sono fatte carico di delineare i criteri di individuazione del fatto giˆ giudicato, per determinare il verificarsi o meno dell’effetto preclusivo.
E’ costante insegnamento della Corte di legittimitˆ, anche a Sezioni Unite, che al fine di valutare se esiste o meno “identitˆ del fatto”, il giudice deve verificare se vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona e, a seguito dellÕintervento della Corte costituzionale, anche nelle ipotesi di concorso formale di reati (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799 nonchŽ, Corte cost. n. 200 del 2016; conf., Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, DÕAlise, Rv. 287251 Ð 01; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, COGNOME, Rv. 283371 – 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518 – 02).
Pur nelle diverse sfumature, anche le Corti sovranazionali hanno richiamato l’attenzione del giudice interno sulle modalitˆ del fatto.
La Corte di Strasburgo, pronunciatasi sulla interpretazione del concetto di del citato art. 4 (Corte e.d.u., 10/02/2009, Zolotukhin c. Russia, punti 80 e ss.), ha espressamente escluso l’approccio più restrittivo che pone l’accento sulla qualificazione giuridica, poichŽ tale da minare la funzione stessa della garanzia; si è quindi affermato che lÕarticolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che vieta lÕazione penale o il processo per un secondo ÒreatoÓ nella misura in cui esso derivi da fatti identici o sostanzialmente identici.
Pertanto, il giudice nazionale, partendo dall’esame dei fatti accertati nel primo processo, e di quelli contestati nel successivo, dovrˆ verificare se tali circostanze concrete, coinvolgenti lo stesso imputato, sono le medesime o sono comunque indissolubilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio (punto 84).
Non diversamente, la Corte di giustizia, chiamata ad interpretare il giˆ citato art. 54 (che collega il divieto alla reiterazione del processo “per i medesimi fatti”), ha chiarito che il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dellÕidentitˆ dei fatti materiali, intesi come un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto allÕassoluzione o alla condanna definitiva dellÕinteressato (Corte di giustizia, sentenza 20/03/2018, C524/15, COGNOME, punto 35; sentenza 18/07/2007, COGNOME, C-367/05, punto 26).
Per determinare se esiste un tale insieme di circostanze concrete, si è ulteriormente specificato che i giudici nazionali devono accertare se i fatti materiali dei due procedimenti costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonchŽ per oggetto (Corte di Giustizia, sentenza 9/03/2006, C 436/04, COGNOME, punto 38, peraltro in una vicenda avente ad oggetto proprio reati in materia di stupefacenti; sentenza 28/09/2006, causa C -150/05, COGNOME, punti 53 e ss., con la precisazione che, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti).
In questa prospettiva, come è stato efficacemente rilevato, è “la discontinuitˆ spazio-temporale degli accadimenti a segnare il mutamento del fatto”.
Dall’applicazione di tali principi, osserva il Collegio, discende una prima considerazione: nel caso in esame, per verificare la violazione o meno del divieto, e quindi l’esistenza o meno dell’ , va considerato che risulta contestata ed accertata la condotta di detenzione, ovvero l’acquisto di un autonomo potere di fatto sulla sostanza.
Se rileva tale relazione di fatto (che quindi comprende anche l’oggetto della condotta), e se questa si manifesta in un omogeneo contesto spazio – temporale, l’ non è escluso dalla custodia dello stupefacente in due luoghi distinti ma prossimi, potendo pur sempre trattarsi della detenzione di un’unica partita di stupefacente, ovvero di un’unica condotta.
La valorizzazione di tale elemento, come chiarito dalla Corte costituzionale, non comporta per˜ “il riemergere dellÕ legale”: il fatto, sebbene inteso come accadimento materiale, è “pur sempre frutto di unÕaddizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi”, dalla cui applicazione discende l’individuazione dei “segmenti dellÕaccadimento naturalistico che lÕinterprete è tenuto a prendere in considerazione” per affermare od escludere l’ (cos’, Corte cost. n. 200 del 2016, cit., par. 4, precisando che il fatto non si esaurisce nella condotta ma va posto in relazione anche all’oggetto fisico ed all’evento, pur nella sola dimensione materiale).
Ma, a ben vedere, l’identitˆ del fatto non è di per sŽ esclusa neppure dalla circostanza per cui lo stupefacente viene rinvenuto in due momenti distinti ma
prossimi, poichŽ in esito ad una attivitˆ di polizia svolta praticamente senza soluzione di continuitˆ.
Non sono, dunque, i pur distinti momenti di accertamento – tra i quali non si rileva alcuna ulteriore condotta illecita – ad escludere, per ci˜ solo, l’identitˆ del fatto giudicato, ben potendo questi, per ragioni del tutto contingenti, riguardare un’unica, ininterrotta condotta di detenzione.
A prescindere, dunque, dalla violazione della stessa norma, il fatto è diverso nella misura in cui rappresenta unÕulteriore e distinta estrinsecazione dellÕattivitˆ delittuosa, separata nello spazio e nel tempo da quella giˆ giudicata.
Ci˜ chiarito, la motivazione della sentenza impugnata non sembra aver fatto buon governo di tali principi, cos’ esponendosi alle censure del ricorrente, mancando di adottare l’approccio storico-naturalistico fatto proprio dal diritto vivente e dalla interpretazione offerta dalle Corti sovranazionali.
Invero, come visto a proposito del primo motivo, la Corte di appello, per motivare la riferibilitˆ allo COGNOME (anche) dello stupefacente rinvenuto sotto la barca, ha sottolineato sia le modalitˆ di confezionamento (definite come “assolutamente identiche”), sia quelle di occultamento dei due quantitativi, sia il fatto che la sostanza fosse stata “ripartita secondo un peso omogeneo”, sia le caratteristiche concrete dei luoghi in cui lo stupefacente fu rinvenuto.
Tuttavia, la stessa Corte (pp. 6 e 7) ha escluso la violazione del divieto, facendo discendere la diversitˆ del fatto, puramente e semplicemente, dalla considerazione dei distinti luoghi in cui è stata rinvenuta la sostanza (sotto la chiglia di una barca anzichŽ, come nel processo giˆ concluso, sotto un fusto di metallo).
I giudici di merito, invece, avrebbero dovuto valutare tutte le circostanze di fatto, in uno con la contestualitˆ spazio – temporale dagli stessi segnalata (intesa come prossimitˆ dei luoghi e dei rinvenimenti), al fine di stabilire se i due quantitativi di marijuana sequestrati, confezionati e custoditi con le stesse modalitˆ, siano o meno riconducibili ad una comune detenzione, unitariamente acquisita.
Avrebbero dovuto verificare, in altre parole, se le circostanze tutte siano tali da affermare od escludere che si è in presenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonchŽ per l’oggetto, e tanto non nella prospettiva di stabilire se vi sia stato o meno un comune momento ideativo (rilevante ai diversi fini di cui all’art. 81 cod. pen.), ma in quella, diversa, relativa allÕacquisizione di un potere di fatto sulla res illecita.
Del resto, questa Sezione ha giˆ avuto modo di affermare, in un caso che presenta delle affinitˆ con quello per cui si procede, che l’identitˆ del fatto va valutata in una dimensione storico-naturalistica, e quindi anche con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013, Guastella, Rv. 255078 – 01, che ha ritenuto l’identitˆ del fatto nella detenzione di due
differenti quantitativi di stupefacente, rinvenuti nella disponibilitˆ dell’imputato nel medesimo luogo, in momenti diversi – a distanza di tre giorni ma senza che fosse dimostrata una ulteriore azione illecita – ovvero a seguito di una attivitˆ di perquisizione interrotta dalle avverse condizioni meteorologiche).
Segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che si atterrˆ ai principi indicati.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Cos’ deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME