Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34272 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34272  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della Corte d’appello di Venezia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 aprile 2025 la Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,  ha  respinto  l’istanza  di  NOME  COGNOME  di  disporre  la  sospensione dell’esecuzione della sentenza della Judecatoria di Bucarest del 29 novembre 2022, che lo condannava per quattro reati di falso e truffa, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte di appello di Venezia del 30 agosto 2023, irrevocabile il 30 ottobre 2023.
Nell’istanza il ricorrente sosteneva l’esistenza di una situazione processuale di ne bis in idem con un provvedimento di archiviazione del Procuratore di Bucarest del 6 giugno 2023 che aveva ad oggetto gli stessi fatti.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che l’istanza di revisione della sentenza di condanna Ł stata respinta dal Tribunale di Bucarest il 7 ottobre 2024, che l’unica autorità che può sospendere l’esecuzione della condanna Ł quella rumena, che il contrasto con il provvedimento di archiviazione non vi Ł perchØ alcune delle posizioni oggetto di archiviazione derivavano da uno stralcio del procedimento principale dovuto a mancanza di istanza punitiva, ed in altra parte il provvedimento di archiviazione Ł stato emesso proprio per evitare il ne bis in idem .
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ il provvedimento impugnato avrebbe ammesso la possibilità di esistenza del ne bis in idem internazionale che Ł un principio ormai riconosciuto nell’ordinamento giuridico ma non avrebbe argomentato sulle censure mosse dal ricorrente.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
La materia Ł regolata dalla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali nella UE, e dal d.lgs. 7 settembre
2010, n. 161, che vi ha dato esecuzione nell’ordinamento interno.
Nel sistema della decisione quadro il riparto di giurisdizione per le questioni che si possono porre dopo il riconoscimento della sentenza straniera, Ł formulato in questo modo:
sono attribuite alle autorità giudiziarie dello Stato di emissione le domande di revisione della sentenza di condanna (art. 19, comma 2, della decisione quadro),
 sono attribuite all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione le questioni che riguardano l’esecuzione della pena, la determinazione della stessa, la concessione di benefici penitenziari (art. 17 della decisione quadro),
sono attribuite ad entrambi gli ordinamenti giudiziari le questioni in tema di amnistia o grazia (art. 19, comma 1, della decisione quadro).
Un tale riparto di attribuzioni tra autorità giudiziarie dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione ha indotto la giurisprudenza di legittimità a sistematizzare la materia affermando che ‘la traduzione delle regole contenute nella decisione quadro non conduce alla attribuzione al giudice della esecuzione (la Corte che ha deliberato il riconoscimento) di ogni questione di diritto potenzialmente incidente sul mantenimento del giudicato, ma solo delle questioni che possiamo classificare come esecutive in senso stretto (attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive nonchØ applicazione di istituti come l’amnistia o l’indulto)’ mentre sono attribuite ‘alla giurisdizione dello Stato di emissione la cognizione di tutte le ipotesi di «rivedibilità» del titolo, non solo per emersione di aspetti in fatto (il giudizio di revisione, come previsto dalla disposizione di cui all’art.17 comma 2 del d.lgs. n.161 del 2010 ) ma anche per emersione di aspetti in diritto, tali da involgere una valutazione interpretativa di istituti e regole giuridiche che fondano il mantenimento della eseguibilità della pena secondo le regole dello Stato di emissione’ (Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024, COGNOME, in motivazione).
Per effetto di questa ricostruzione Ł stato enunciato il principio di diritto secondo cui ‘a seguito del riconoscimento della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell’Unione Europea, la competenza della Corte di appello Ł limitata alle questioni che attengono all’esecuzione della stessa (attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive, applicazione dell’amnistia e dell’indulto), mentre l’esame delle questioni di fatto o di diritto potenzialmente idonee ad incidere sul mantenimento del giudicato Ł rimesso all’esclusiva attribuzione dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. (Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 287253 – 01).
Nonostante l’esistenza di questa giurisprudenza di legittimità, che Ł precedente all’istanza di incidente di esecuzione, il condannato ha chiesto con l’istanza presentata al giudice dell’esecuzione di ‘rivedere’ – per usare il linguaggio della sentenza COGNOME – il titolo per effetto dell”eventuale conflitto di giudicati, valutazione che in base alla sistematica processuale appena enunciata ricade, invece, nella sfera di attribuzione delle autorità dello Stato di emissione.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità sopra citata il giudice del merito ha risposto nel provvedimento impugnato che soltanto nel caso in cui l’autorità dello Stato di emissione sospendesse o revocasse la condanna già emessa, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione potrebbe sospendere o revocare l’esecuzione della condanna.
Nonostante l’esistenza di questo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, e nonostante che il giudice del merito avesse posto nel provvedimento impugnato la questione del difetto di giurisdizione sull’istanza formulata, ed, ancora, nonostante che nel giudizio di cassazione il Procuratore generale avesse concluso con requisitoria scritta depositata nei termini previsti dall’art. 611 cod. proc. pen. sempre nel senso del difetto di giurisdizione
dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, la difesa del condannato non ha preso mai posizione su questo punto centrale dell’odierno giudizio, continuando a coltivare la sua istanza volta ad ottenere dall’autorità dello Stato di emissione una decisione che ‘rivedesse’ il titolo esecutivo.
Il  ricorso,  pertanto,  in  base  alle  regole  processuali  interne,  Ł  da  considerare inammissibile perchØ non specifico (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U,  n. 8825 del 27/10/2016, dep.  2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che esso non prende posizione sul percorso logico del provvedimento impugnato.
Il  mancato rispetto delle regole processuali paralizza, infatti, i poteri cognitivi del giudice, in quanto Ł la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821; conforme Sez. 5, n. 20375 del 27/01/2023, Poropat, n.m.).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME