Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Scorrano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 27 maggio 2025 dal Tribunale di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Con due motivi di ricorso, tra loro logicamente connessi, premesso che la misura è attualmente in esecuzione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per due reati fine contestati ai capi 155) e 169), deduce la violazione del ne bis in idem cautelare e vizi della motivazione in quanto il Tribunale, sulla base di un generico riferimento all’incapacità di autocontrollo del ricorrente, ha negato
la sostituzione della misura custodiale senza considerare: a) che nel procedimento pendente per i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Firenze, gli è stata applicata, prima, la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A sostegno della sussistenza del bis in idem cautelare, si riportano nel primo motivo brani delle ordinanze genetiche relative ai due procedimenti dai quali emerge, ad esempio, l’identità tra il reato di cui al capo 155) e quello indicato come capo 8) nel procedimento fiorentino; b) che il ricorrente ha rispettato la misura degli arresti domiciliari applicatagli dall’aprile 2024 al novembre 2024.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato una requisitoria in cui, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha eccepito la non deducibilità nell’incidente cautelare dell ‘eccezione di bis in idem e, con riferimento alle esigenze cautelari, ha rilevato la completezza e l’immunità da vizi logici delle argomentazioni dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito esposte.
La questione della violazione del ne bis in idem è deducibile successivamente all’esercizio dell’azione penale , in funzione de ll’emissione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819), ma non nell’incidente cautelare. Si è, infatti, affermato che, in tale fase, la competenza funzionale del giudice dell’incidente cautelare è circoscritta alla verifica della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità di cui all’art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1907 del 17/7/1995, Zafforo, Rv. 202630). Va, peraltro, aggiunto che l’ordinamento processuale non vieta l’emissione di più misure cautelari per lo stesso fatto e ciò emerge chiaramente dall’art. 297 cod. proc. pen. che consente l’applicazione di più misur e cautelari per il medesimo fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato, prevedendo, in tale ipotesi, la retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima misura cautelare.
2.1. Il ricorrente, tuttavia, non invoca tale retrodatazione, ma si limita a dedurre la medesimezza del fatto in relazione al quale sono state applicate le due
misure cautelari al solo fine di dimostrare l ‘attenuazione delle esigenze cautelari e l a fondatezza dell’istanza di sostituzione della misura custodiale.
Anche sotto tale profilo la doglianza è infondata. L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, oltre a richiamare l’operatività nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso che gli elementi prospettati dal ricorrente presentino profili di novità idonei a determinare una rivisitazione del quadro cautelare, e ciò in ragione: a) della diversità di soggetti con i quali COGNOME è chiamato a rispondere del reato associativo nel presente procedimento e in quello fiorentino; b) della emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nell’ambito di un terzo procedimento, di altra ordinanza custodiale del 7/1/2025, relativa ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi fino all’8/2/2022, smentendo, così, l’affe rmazione difensiva secondo la quale NOME non avrebbe più commesso reati dopo marzo 2021; c) le risultanze della perquisizione domiciliare eseguita il 5/2/2024 nel corso dell’esecuzione della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, perquisizione che ha portato al rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di denaro diviso in banconote di piccolo taglio (euro 1375,00), di gr. 49,49 di hashish, nonché di strumenti destinati alla pesatura e confezionamento della sostanza.
A fronte di tale solido apparato argomentativo, non illogicamente reputato sintomatico del pericolo di recidiva, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla medesimezza dei fatti e sulla sostituzione della misura custodiale disposta nel procedimento fiorentino, elemento, questo, privo di decisività e, comunque, adeguatamente valutato dal Tribunale, in ragione della possibile mancata conoscenza da parte del Giudice fiorentino della pendenza degli altri due procedimenti per reati associativi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso l’ 11 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME