Ne Bis in Idem Cautelare: La Cassazione Fa Chiarezza sul Rigetto Formale
Il principio del ne bis in idem cautelare rappresenta un pilastro fondamentale nel diritto processuale penale, garantendo che un individuo non sia sottoposto più volte a provvedimenti restrittivi per lo stesso fatto a seguito di una decisione di rigetto nel merito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32505/2025, offre un’importante precisazione su questo tema, distinguendo nettamente tra un rigetto basato su vizi formali e uno basato sulla valutazione del merito delle accuse. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, che aveva modificato una misura cautelare a carico di un soggetto indagato per gravi reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di beni archeologici e culturali e autoriciclaggio, con l’aggravante della transnazionalità. Inizialmente posto agli arresti domiciliari, l’indagato aveva ottenuto la sostituzione della misura con l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
Tuttavia, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali, il più rilevante dei quali riguardava proprio la presunta violazione del principio del ne bis in idem cautelare.
I Motivi del Ricorso e il Principio del ne bis in idem cautelare
La difesa dell’indagato ha articolato il ricorso su tre censure:
1. Violazione del ne bis in idem cautelare: Secondo il ricorrente, una precedente richiesta di misura cautelare era già stata rigettata, a suo dire, nel merito. Di conseguenza, la nuova ordinanza restrittiva sarebbe stata illegittima.
2. Indeterminatezza delle accuse: Si lamentava una violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), del codice di procedura penale, a causa della presunta indeterminatezza dei fatti contestati e dei criteri usati per individuare il luogo del reato (locus commissi delicti).
3. Disparità di trattamento: Infine, si eccepiva un’illogicità della motivazione per il trattamento deteriore ricevuto rispetto a un coindagato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo integralmente e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha fornito una motivazione dettagliata per ciascuno dei punti sollevati, concentrandosi in particolare sulla corretta interpretazione del principio del ne bis in idem cautelare.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con rigore logico e giuridico.
Sul primo e più importante motivo, la Cassazione ha chiarito che il rigetto della precedente richiesta di misura cautelare non era avvenuto nel merito, bensì per ragioni puramente formali. Nello specifico, la prima richiesta era stata respinta a causa della “mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione”. Un rigetto per motivi formali, ha specificato la Corte, non integra una preclusione cautelare. Questo significa che se la Procura riformula correttamente le accuse e presenta una nuova richiesta, il giudice è libero di valutarla senza essere vincolato dalla decisione precedente. Il principio del ne bis in idem cautelare opera solo quando il primo rigetto si è basato su una valutazione della sostanza degli indizi, ritenendoli non sufficienti.
In merito alla seconda censura, relativa all’indeterminatezza delle accuse, la Corte ha osservato che l’ordinanza impugnata descriveva con sufficiente chiarezza i reperti oggetto del traffico illecito, la struttura del sodalizio criminale, i ruoli dei singoli membri e le specifiche condotte illecite attribuite al ricorrente. Tale livello di dettaglio aveva permesso all’indagato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, formulando contestazioni specifiche.
Infine, il terzo motivo sulla disparità di trattamento è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha ritenuto una censura “nuova”, ovvero sollevata per la prima volta in sede di legittimità, e comunque non supportata da elementi concreti di valutazione e comparazione con la posizione dell’altro coindagato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cruciale per la corretta amministrazione della giustizia: la forma non deve prevalere sulla sostanza, ma deve garantirla. Il rigetto di un’istanza per un vizio di forma non può cristallizzare una situazione e impedire alla giustizia di fare il suo corso una volta che quel vizio sia stato sanato. Questa decisione consolida l’orientamento secondo cui il principio del ne bis in idem cautelare è una garanzia sostanziale per l’indagato contro la valutazione ripetuta dei medesimi elementi indiziari, ma non uno scudo contro gli errori formali della pubblica accusa. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare la massima attenzione non solo al merito delle prove, ma anche alla corretta formulazione degli atti processuali, poiché da essa può dipendere l’efficacia dell’azione penale.
Un giudice può emettere una misura cautelare se una richiesta precedente per lo stesso fatto è stata respinta?
Sì, è possibile se il rigetto precedente era basato su motivi puramente formali (come una errata o inadeguata formulazione dei capi d’incolpazione) e non su una valutazione nel merito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Cosa si intende per rigetto ‘formale’ di una richiesta di misura cautelare?
Si intende un rigetto motivato da vizi nella forma della richiesta, come la mancata enunciazione dei fatti o l’inadeguato sviluppo delle accuse, senza che il giudice sia entrato nel merito della valutazione degli indizi a carico dell’indagato.
Perché il motivo sulla disparità di trattamento è stato respinto dalla Cassazione?
È stato respinto perché è stato considerato un motivo ‘nuovo’, cioè sollevato per la prima volta nel giudizio di Cassazione, e perché non era supportato da elementi concreti che permettessero un confronto effettivo con la posizione processuale del coindagato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32505 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 16/12/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che non ha potuto presenziare all’udienza, con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità.
Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per indeterminatezza del fatto e dei criteri di individuazione del locus commissi delicti (secondo motivo), la violazione di legge per mancanza di motivazione o illogicità della stessa a causa del trattamento deteriore rispetto a quello del coindagato COGNOME (terzo motivo). Nella memoria scritta ribadisce le sue difese.
3. Il ricorso Ł nel complesso infondato.
La prima censura ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata ove si Ł constatato che il rigetto della prima richiesta di misura cautelare era stato giustificato da motivi formali per la mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione. Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le piø recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 – 01). Nella memoria il ricorrente ha dettagliato la censura riportando uno stralcio dell’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato, a suo dire, nel merito la richiesta di applicazione di misure cautelari, non sussistendo i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. L’affermazione non Ł apprezzabile perchØ contenuta solo nella memoria presentata per l’udienza e non nel ricorso per cassazione. Peraltro, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che i capi d’incolpazione erano stati riformulati e la richiesta di applicazione delle misure era stata rimodulata.
La seconda censura relativa all’indeterminatezza dei capi d’incolpazione ha del pari trovato adeguata risposta nell’ordinanza che spiega come indichino esattamente i reperti oggetto dei traffici e non vi sia stata lesione del diritto di difesa. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, emerge agevolmente che il ricorrente ha potuto formulare specifiche contestazioni in tema di partecipazione in posizione apicale al reato associativo. Il Tribunale del riesame ha poi illustrato in modo esauriente la catena illegale di veicolazione dei beni culturali, le modalità di funzionamento del sodalizio, i ruoli ricoperti dai coindagati, i mezzi adoperati per il traffico illecito e le plurime condotte illecite del COGNOME.
La terza censura appare nuova e per giunta non Ł suffragata da elementi di valutazione e di comparazione con la posizione del coindagato. Non Ł chiaro neanche per quale ragione il ricorrente abbia ritenuta sproporzionata o eccessivamente gravosa l’applicazione di misure non custodiali.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso, il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME