Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 14/08/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell’art. 4 bis.1 cod. pen., e del reato di cui all’art. 73 – 80 d.P.R. cit. (capo 75).
Il reato associativo è contestato “da gennaio 2017 all’attualità”, il reato fine “dal mes di novembre 2016 al 3 febbraio 2018 e dal 4 ottobre 2018 al 19 dicembre 2019”.
Il ricorrente è stato attinto il 16.11.2020 da un altro titolo cautelare emess nell’ambito di un diverso procedimento per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata; per detto procedimento è stato disposto il rinvio a giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il Tribunale, con una motivazione incongrua, avrebbe ritenuto generica la doglianza difensiva a lui devoluta sul presupposto che sarebbe stato onere della difesa “indicare la data in cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli esiti delle interce sarebbero state comunicate alla Procura competente” (così testualmente il ricorso a pag. 2).
Si tratterebbe di una motivazione viziata, atteso che, invece, gli atti posti fondamento della questione – cioè le intercettazioni e l’assunzione delle dichiarazioni da collaboratori di giustizia – erano necessariamente noti alla Procura della Repubblica in tempo reale per essere stati compiuti alla presenza dei suoi rappresentanti; sarebbe inoltre viziata l’affermazione del Tribunale secondo cui l’informativa finale d 29.12.2021, relativa al presente procedimento, sarebbe stata depositata in Procura il 14.1.2022 e, dunque, successivamente alla esecuzione del primo titolo cautelare emesso nel procedimento denominato” Decima bis”.
Secondo il ricorrente gli atti di indagine posti a fondamento della emissione del primo titolo cautelare sarebbero gli stessi posti a fondamento della richiesta cautelare per cu si procede (in tal senso sono indicati).
Si evidenzia in punto di fatto che:
-il 24.7.2023 è stata eseguita l’ordinanza per cui si procede;
il 3.11.2020 è stato invece emesso il primo titolo cautelare in cui, come detto, era stato contestato il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e quello di estorsione;
la seconda ordinanza avrebbe ad oggetto fatti, da una parte, connessi con quelli posti a fondamento del primo titolo cautelare e, dall’altra, commessi prima della emissione della prima ordinanza; detti fatti inoltre sarebbero stati desumibili dagli at prima della richiesta di rinvio a giudizio del 3.6.2021 per i fatti oggetto della pr misura custodiale (vi è una articolata argomentazione sul punto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando come, nella specie: a) la difesa non avrebbe provato che i fatti per cui si procede fossero desumibili dagli atti relativi al primo titolo cautelare, essendosi limit ad affermare che le captazioni di conversazioni e le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero state collocabili temporalmente nello stesso periodo senza tuttavia indicare quando detti “fatti” sarebbero stati comunicati alla Procura della Repubblica; b) al
momento del rinvio a giudizio per l’episodio estorsivo, contestato dal dicembre del 2019 al giugno del 2020, non fosse affatto desumibile dagli atti il reato associativo per cui s procede; c) le informative conclusive relative al reato associativo oggetto del presente processo siano tutte successive alla emissione del decreto che dispone il giudizio nell’ambito del processo in cui è stato emesso il primo titolo cautelare; d) in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME e gli esiti dell’atti investigativa di riscontro ad esse sarebbero state acquisite agli atti solo con l’informativa n. 200/1-191/2016 del 29.12.2021, depositata il 14.1.2022, cioè dopo l’emissione del primo titolo cautelare; e) il reato associativo oggetto del presente processo, contestato “sino all’attualità” sarebbe consumato successivamente alla prima ordinanza custodiale.
Rispetto a tale trama argomentativa, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, perché generico, non avendo il ricorrente in alcun modo chiarito: a) quando i reati oggetto della prima ordinanza sarebbero stati commessi; b) perché non sarebbe TARGA_VEICOLO condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui TARGA_VEICOLO il requisito della desumibilità dagli atti dovrebbe essere nella specie escluso in quanto le informazioni conclusive di indagine – e, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore di giusti NOME e gli esiti dell’attività investigativa di riscontro ad esse – sarebbero sta acquisite agli atti del presente procedimento solo con l’informativa n. 200/1-191/2016 del 29.12.2021, depositata il 14.1.2022, cioè dopo l’emissione del primo titolo cautelare; c) sulla base di quali elementi concreti sia possibile affermare invece che il Pubblico Ministero avesse conoscenza compiuta degli atti posti a fondamento del secondo titolo cautelare già al momento del rinvio a giudizio per il primo procedimento; d) quando e sulla base di quali elementi può ritenersi che la partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti sia cessata al momento della esecuzione della prima ordinanza custodiale.
Su tale decisivi profili il ricorso è obiettivamente generico, essendo rimasto l’indagato silente ovvero essendosi limitati a richiamare in modo aspecifico atti di indagine senza ricostruire alcunchè.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024.