Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46361 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ARZANO il 07/03/1980
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza rle.V27/12/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli dell’11/02/2019, nel dichiarare la prescrizione in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) e 95 d.P.R. 380/2001, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME per i residui reati (due episodi di invasione aggravata di edifici e una violazione di sigilli) alla pena di 7 mesi di reclusione ed euro 700 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento all’articolo 649 cod. pen., essendo la ricorrente già stata giudicata per gli stessi fatti con sentenza del Tribunale di Napoli del 30/11/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso è stato infatti dedotto per la prima volta in Cassazione, con conseguente tardività.
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), emerge che la violazione del ne bis in idem non era stata dedotta.
Questa Corte ritiene che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione. (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 – 01).
Circostanza che si è verificata nel caso in esame, in cui la ricorrente chiede al Collegio (pag. 2 ricorso) di dichiarare: la medesimezza del fatto, come occorso nell’immobile sito in INDIRIZZO la medesimezza della violazione dei sigilli; la medesimezza dell’accertamento.
Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto richiede a questa Corte una valutazione di fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2024.