Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/07/1994
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ avv. COGNOME il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 11 ottobre 2023, ha rideterminato in 3 anni, 11 mesi e 23 giorni di reclusione e in 2.106,00 euro di multa la pena inflitta, con la riduzione per il rito abbreviato, a NOME COGNOME in relazione ai reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di seguito indicati: a) delitto previsto dagli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, 61, n. 5, cod. pen., perché, allo scopo di trarne profitto, si impossessava della somma di circa 1.500,00 euro, custodita presso l ‘ esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE in Isola delle Femmine, sottraendola a chi la deteneva, con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose e di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (capo A); delitto previsto dagli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, e 61, n. 5, cod. pen., perché, allo scopo di trarne profitto, si impossessava della somma di circa 150,00 euro e di due stecche di sigarette, custodite presso il predetto esercizio commerciale, sottraendola a chi la deteneva, con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose e di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (capo B); delitto previsto dagli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, e 61 n. 5, cod. pen. perché, allo scopo di trarne profitto, si impossessava della somma di circa 1.680,00 circa euro, custodita presso l ‘ esercizio commerciale Conad Ai.Rom sito in Isola delle Femmine, sottraendola a chi la deteneva, con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose e di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (capo C); delitto previsto dagli artt. 624bis e 61, n. 5, cod. pen. perché, introducendosi all ‘ interno della proprietà di NOME COGNOME, sita in Isola delle Femmine, allo scopo di trarne profitto, si impossessava di oggetti vari (torcia elettrica, antifurto satellitare etc.), sottraendoli dall ‘ autovettura di Cardinale, desistendo dal proseguire l ‘ azione a seguito dell ‘ azionarsi dell ‘ allarme, con l ‘ aggravante di aver agito in circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (capo D); delitto previsto dall ‘ art. 624bis cod. pen. perché, introducendosi all ‘ interno dell ‘ abitazione di NOME COGNOME sita in Isola delle Femmine, allo scopo di trarne profitto, si impossessava di oggetti in argento, sottraendoli a chi li deteneva (capo E); delitto previsto dall ‘ art. 624bis cod. pen. perché, introducendosi nel terrazzo di un residence sito in Isola delle Femmine ove è residente NOME COGNOME, allo scopo di trarne profitto, si impossessava di una bicicletta, sottraendola a chi la deteneva (capo F).
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l ‘ errore nella determinazione della pena in quanto il primo Giudice non avrebbe valutato il comportamento processuale «altamente collaborante» tenuto fin dall ‘ origine dell ‘ imputato in ragione del quale avrebbe dovuto riconoscere all ‘ imputato le attenuanti generiche, anche in ragione allo stato di quasi incensuratezza del soggetto, sottoponendole a favore bilanciamento con le circostanze aggravanti contestate.
Il 15 gennaio 2025 è pervenuta una memoria trasmessa via Pec a firma dell ‘ avv. NOME COGNOME per conto di COGNOME, nella quale è stato dato atto della remissione della querela da parte della persona offesa e relativa accettazione da parte dell ‘ imputato in relazione ai capi A) e B) della rubrica con conseguente necessità di rimodulazione della pena.
In data 27 maggio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
L ‘ unico motivo con cui è articolato il ricorso introduttivo è inammissibile in considerazione del suo carattere essenzialmente rivalutativo in relazione a un profilo, quello concernente la concreta determinazione della pena e l ‘ eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, che implicando un apprezzamento essenzialmente fattuale è rimesso al giudice di merito e che, pertanto, è sindacabile in sede di legittimità, unicamente sotto il profilo della mancanza o grave carenza della relativa motivazione. Una evenienza qui non ravvisabile, tenuto conto della giustificazione più che adeguata offerta, sul punto, dalla Corte di appello, la quale ha sottolineato che, per la violazione ritenuta più grave, era stato già applicato il minimo edittale di pena e che rispetto all ‘ applicazione delle attenuanti generiche di cui all ‘ art. 62bis cod. pen. dovevano ritenersi ostative la gravità, la molteplicità e le modalità concrete delle condotte delittuose, commesse anche in orario notturno e all ‘ interno di private dimore ed esercizi commerciali, nonché la presenza di numerosi precedenti penali anche specifici in capo all’imputato ; e non potendosi valorizzare la condotta collaborativa di COGNOME in ragione del quadro probatorio in precedenza già integralmente delineatosi.
Nondimeno, deve darsi atto che in data 15 gennaio 2025 il Difensore dell ‘ imputato ha depositato il decreto di citazione a giudizio, il verbale di udienza e il dispositivo della sentenza emessa in altro processo, in cui l ‘ imputato è stato prosciolto per estinzione del reato conseguente a remissione di querela per gli stessi fatti contestati sub A) e B) del presente procedimento. Ne consegue che, in relazione a tali reati, deve procedersi all ‘ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in virtù del divieto di bis in idem posto dall ‘ art. 649 cod. proc. pen. Peraltro, va osservato che con riferimento al calcolo della pena operato nella sentenza di appello non è dato stabilire quale aumento sia stato disposto per ciascuno dei reati satellite, atteso che, a pag. 15, la Corte fa riferimento ad aumenti, per ciascuno dei reati di cui ai capi a), b), c), determinati nella misura di 1 mese di reclusione e di 300,00 euro di multa e, per i reati di cui ai capi e) e f), nella misura di 2 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa (per complessivi 7 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa); e che, a pag. 16, il relativo computo non è affatto corrispondente, essendo stato determinato in complessivi 9 mesi e 20 giorni di reclusione e in 647 euro di multa: pena che secondo la Corte territoriale doveva essere ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen., senza che peraltro la relativa riduzione sia stata operata in dispositivo. E implicando il relativo computo una tipica valutazione di competenza del giudice di merito, deve procedersi all ‘ annullamento con rinvio al fine di procedere, in quella sede, alla corretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla statuizione di responsabilità relativa ai reati contestati ai capi A) e B) e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio in relazione al trattamento sanzionatorio per i restanti reati. Nel resto, il ricorso deve dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) per precedente giudicato. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in data 11 giugno 2025