Il principio del Ne bis in idem e l’archiviazione
Il sistema penale italiano garantisce che nessuno possa essere giudicato due volte per lo stesso fatto. Questo principio, noto come Ne bis in idem, rappresenta un pilastro della civiltà giuridica. Tuttavia, la sua applicazione richiede una rigorosa identità tra i fatti contestati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del rapporto tra il decreto di archiviazione e i successivi procedimenti penali, chiarendo i confini di questa tutela.
Nel caso in esame, un cittadino ha impugnato l’ordinanza di un tribunale che rigettava la sua istanza basata sulla presunta violazione del divieto di secondo giudizio. Il ricorrente riteneva che un precedente provvedimento di archiviazione dovesse bloccare ogni ulteriore azione penale nei suoi confronti per fatti analoghi.
Quando il Ne bis in idem non trova applicazione
La Suprema Corte ha ribadito un orientamento consolidato: il decreto di archiviazione non possiede la medesima efficacia preclusiva di una sentenza passata in giudicato. Questo significa che l’archiviazione non impedisce allo stesso ufficio del pubblico ministero di esercitare l’azione penale in un diverso procedimento pendente. La distinzione tra i due istituti è netta e risiede nella natura stessa del provvedimento di archiviazione, che non definisce il merito della responsabilità in via definitiva come farebbe una sentenza.
Inoltre, i giudici hanno evidenziato come la protezione del Ne bis in idem richieda che il fatto storico sia identico sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Se le condotte si sono verificate in momenti diversi, non si può parlare di medesimo fatto.
La distinzione temporale delle condotte
Un elemento decisivo per il rigetto del ricorso è stata l’analisi cronologica delle condotte. Il giudice dell’esecuzione ha accertato che i fatti per i quali era intervenuta l’archiviazione erano antecedenti rispetto a quelli che hanno portato alla condanna definitiva. Questa sfasatura temporale esclude automaticamente l’identità del fatto, rendendo legittima la prosecuzione dell’azione penale e la successiva condanna.
La Cassazione ha inoltre ricordato che in sede di legittimità non è possibile procedere a una nuova ricostruzione dei fatti. Il compito della Corte è verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente, senza sovrapporre la propria valutazione a quella già espressa nelle fasi precedenti.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato poiché la motivazione del provvedimento impugnato è risultata lineare e priva di vizi logici. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente distinto l’oggetto del decreto di archiviazione da quello della sentenza di condanna, basandosi su dati probatori certi relativi alla data di commissione dei reati. La pretesa del ricorrente di ottenere una nuova valutazione della dinamica dei fatti è stata dichiarata inammissibile, in quanto estranea ai poteri della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che il principio del divieto di doppio giudizio non può essere invocato in modo automatico o strumentale. È necessaria una prova rigorosa dell’identità del fatto, che non sussiste quando le condotte sono separate nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
Un decreto di archiviazione impedisce un nuovo processo per lo stesso fatto?
No, il decreto di archiviazione non ha efficacia preclusiva assoluta e non impedisce l’esercizio dell’azione penale in un altro procedimento pendente.
Quando si applica il divieto di secondo giudizio?
Il divieto scatta solo quando vi è identità totale tra il fatto già giudicato con sentenza definitiva e quello nuovo, inclusa la coincidenza temporale delle condotte.
La Cassazione può rivalutare le prove di un processo?
No, il giudizio di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter ricostruire i fatti concreti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1146 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1146 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2022 del TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice dell’esecuzione ha puntualmente motivato, da un lato, circa l’impossibilità per un decreto di archiviazione di produrre effetti preclusivi all’esercizio dell’azione penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero in altro procedimento penale pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; dall’altro lato, circa la diversità tra l’oggetto del decreto di archiviazione e quello della sentenza di condanna in diverso procedimento penale);
Considerato che gli stessi motivi sono manifestamente infondati anche perché deducono violazioni di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, in realtà non rivisitabile nel giudizio di legittimità (in particolare, nella parte in cui deduce la violazione del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen., rimettendo a questa Corte valutazioni sulla ricostruzione dinamica del fatto concreto);
Atteso, inoltre, che il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il giudice dell’esecuzione non ha considerato la diversità del fatto sulla base della notizia di reato, come sostenuto dal ricorrente, ma sulla base della data in cui avvennero le condotte per cui è intervenuta archiviazione, data antecedente rispetto a quella di commissione del reato per cui è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.