Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37943 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME NOME LIBERATI VITTORIO PAZIENZA ANTONELLA DI STASI
Presidente –
Sent. n. sez. 1129/2025
Relatore –
CC – 16/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di Mantova
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
1.NOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Mantova che, pronunciando quale giudice dellÕesecuzione, ha dichiarato la sussistenza della continuazione tra il reato di cui alla sentenza n. 167/2022 del 18 febbraio 2022 del Tribunale di Mantova (irr. il 16 maggio 2022) e quelli di cui alla sentenza n. 154/2023 del 3 febbraio 2023 del medesimo Tribunale e, indicato come più grave quello di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 accertato con sentenza del 18 febbraio 2022, ha conseguentemente rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione dellÕart. 649 cod. proc. pen. in relazione allÕart. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Premette in fatto che: (i) entrambe le sentenze sono relative al delitto di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commesso quale legale rappresentante della medesima societˆ, la RAGIONE_SOCIALE, ancorchŽ per periodi di imposta diversi (2016, la sentenza del 2022; 2013, 2014, 2015, la sentenza del 2023); (ii) il 20 maggio 2024 lÕallora difensore aveva chiesto al Tribunale di Mantova, quale giudice dellÕesecuzione, lÕapplicazione della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze; (iii) il Giudice aveva fissato lÕudienza camerale del 13 settembre 2024 rinviata, dÕufficio, al 12 febbraio 2025; (iv) nelle more, il 4 ottobre 2024, era divenuta irrevocabile la sentenza del 30 gennaio 2024 della Corte di appello di Brescia che, con riferimento alle medesime annualitˆ di imposta, lo aveva definitivamente condannato per i delitti di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commessi quale legale rappresentante della stessa societˆ RAGIONE_SOCIALE; (v) su richiesta del Procuratore generale territoriale, la Corte di appello di Brescia con ordinanza del 2 dicembre 2024 (dep. il 9 dicembre 2024 e non impugnata) aveva dichiarato la continuazione tra i reati oggetto della propria sentenza del 30 gennaio 2024 e quelli oggetto delle due sentenze del Tribunale di Mantova del 18 febbraio 2022 e del 3 febbraio 2023; (vi) il 12 febbraio 2025 il Tribunale di Mantova, ignaro della pronuncia della Corte di appello, ha emesso lÕordinanza oggi impugnata; (vii) AVV_NOTAIO, avvocato non iscritto allÕalbo speciale della Corte di cassazione di cui allÕart. 613 cod. proc. pen., pur nominato con dichiarazione resa al direttore del carcere il 4 ottobre 2024, aveva appreso della pronuncia del Tribunale di Mantova il 19 febbraio 2025 perchŽ telefonicamente informato dal precedente difensore e, con memoria del 21 febbraio 2025, aveva chiesto al Giudice dellÕesecuzione di annullare lÕordinanza perchŽ pronunciata da giudice incompetente; (viii) il Tribunale di Mantova aveva qualificato la memoria come ricorso per cassazione ed aveva emesso decreto di sospensione dellÕordinanza.
Osserva, in diritto, che la memoria difensiva delAVV_NOTAIO NOME non poteva (e non pu˜) essere qualificata come ricorso per cassazione mancando la richiesta allÕorgano ÒsuperioreÓ di rivedere in tutto o in parte la pronuncia che ne è oggetto, e lamenta la violazione del divieto del avendo il Tribunale di Mantova pronunciato sui medesimi fatti giˆ oggetto dellÕordinanza irrevocabile della Corte di appello con conseguente necessitˆ di annullamento senza rinvio di quella impugnata.
2.Il ricorso è fondato
3.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ, il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 – 01, che, in materia di continuazione tra reati giˆ unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265234 – 01; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750 – 01; Sez. 1, n. 28310 del 17/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 25648 del 29/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 41546 del 18/09/2024, COGNOME, non mass.).
3.1.Nel caso in esame, vi è un documentato rapporto di ÒcontinenzaÓ tra lÕordinanza della Corte di appello di Brescia del 2 dicembre 2024 (irr. il 24 dicembre 2024) e quella oggi impugnata che applica la continuazione tra due sentenze giˆ oggetto del provvedimento della Corte territoriale. LÕirrevocabilitˆ della prima ordinanza ha privato il Tribunale del potere di decidere il medesimo incidente di esecuzione rendendo la pronuncia resa e ci˜ a prescindere dal fatto che la precedente ordinanza della Corte di appello gli fosse ignota, ancorchŽ per lÕatteggiamento inerte del difensore dello stesso interessato che nulla aveva rappresentato in udienza.
3.2.Ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata Cos’ deciso in Roma, il 16/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME