Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
I
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l’COGNOME lamenta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per essere stato già giudicato per lo stesso fatto con sentenza del Tribunale di Foggia, divenuta definitiva in data 16 ottobre 2021.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato, in punto di regime di procedibilità del delitto di furto, l’art. 624 cod. pen. evidenziando l’assenza di querela per il fatto per cui è processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il delitto contestato e ritenuto è ancora all’attualità procedibile d’ufficio, per la contestazione formale nel capo di imputazione dell’aggravante della sottrazione di beni destinati a pubblico servizio, il primo motivo è fondato.
Risulta dall’esame della sentenza irrevocabile del Tribunale di Foggia che nel relativo giudizio, che si è concluso con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l’NOME era stato chiamato a rispondere del reato di furto aggravato da violenza sulle cose perché, apponendo sul contatore un magnete che registrava un consumo inferiore del 45% a quello effettivo, e alimentando in tal modo la sua abitazione di residenza, si impossessava di un ingente quantitativo di energia elettrica, per un valore di Euro 16.05,86, sottraendola alla rete di distribuzione dell’RAGIONE_SOCIALE, con delitto commesso in Foggia dal 25 ottobre 2011 al 3 gennaio 2013.
Sempre dalla stessa decisione emerge che tale imputazione traeva origine dal verbale redatto nella indicata data del 3 gennaio 2013 dal verificatore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, esaminato nel corso del dibattimento in qualità di teste, che, nel corso di un sopralluogo effettuato in INDIRIZZO a Foggia nell’azienda agricola dell’NOME riscontrava la presenza sul contatore di un super magnete che consentiva di registrare solo parzialmente il consumo dell’energia prelevata, con una misurazione inferiore del 45% rispetto a quella effettiva.
Effettivamente nella sua connotazione materiale tale fatto storico è identico rispetto a quello oggetto della sentenza impugnata.
Dalla prospettazione accusatoria si evince che l’imputato era stato chiamato a rispondere nel relativo processo dello stesso delitto di furto di energia elettrica commesso mediante mezzo fraudolento consistito nel manomettere il contattore in modo che non conteggiasse i consumi, così impossessandosi di energia elettrica, sottratta dalla rete di distribuzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nel capo di imputazione oltre alla circostanza aggravante della violenza sulle cose era formalmente contesta quella dell’aggravante della destinazione dell’energia ad un pubblico servizio.
Si evidenziava, inoltre, che il delitto era stato commesso in Foggia, in data antecedente all’il ottobre 2012.
Dalla lettura della sentenza impugnata si desume poi che l’imputazione traeva origine dall’accertamento, in data 3 gennaio 2013, come da verbale redatto nello stesso giorno, da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, della presenza sul contatore del ricorrente di un magnete idoneo a ridurre l’integrazione dell’energia prelevata con un errore percentuale medio di circa il 45%.
Dal complesso dei suindicati elementi si evince, dunque, l’identità del fatto storico giudicato nei due processi, identità che non è certo inficiata dalla contestazione, solo in quello che ha dato luogo alla sentenza impugnata, dell’aggravante della destinazione dell’energia ad un pubblico servizio.
Da lungo tempo, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 – 01).
Questa concezione dell’idem factum quale identità del fatto materiale, piuttosto che del fatto giuridico, è stata rafforzata dai consonanti principi espressi dalla Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza n. 200 del 2016 che ha avuto modo di confrontarsi e ritenere coerente tale approccio ermeneutico anche con gli assunti resi dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo in data 10 febbraio 2009 nella pronuncia COGNOME contro Russia.
Di qui è stato ulteriormente puntualizzato, nella giurisprudenza di legittimità, che l’operatività del divieto di un secondo giudizio, previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo, in quanto la
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valutazione sull’identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all’evento e al relativo nesso causale (ex aliis, Sez. 42630 del 27/04/2022, PG. c. Piccolomo, Rv. 283687 – 01).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
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