Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34782 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha confermato la condanna di NOME COGNOME a pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso in Cariati il 4 giugno 2019 quando l’imputato veniva sorpreso fuori dall’abitazione trovandosi su una scala esterna alla stessa.
Con unico motivo di ricorso il difensore di NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.), inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Deduce, in particolare, che, proposto appello avverso la sentenza di primo grado il 30 novembre 2021, diveniva successivamente irrevocabile (il 9 febbraio 2023), la sentenza di assoluzione (ai sensi dell’art. 131bis cod. pen.) relativa al medesimo episodio di evasione, sentenza che, con attestazione di irrevocabilità, depositava presso la Corte di appello con motivi nuovi, ribadendo la richiesta di proscioglimento anche nelle conclusioni scritte formulate su tale punto.
La sentenza impugnata non svolge alcuna argomentazione su tale richiesta difensiva incorrendo, così, nei denunciati vizi di violazione di legge sia sostanziale che processuale.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il difensore dell’imputato aveva prodotto, in allegato ai motivi nuovi depositati presso la cancelleria della Corte di appello di Catanzaro, la sentenza del 23 febbraio 2023, irrevocabile il 12 aprile 2023, con la quale la Corte di appello aveva assolto NOME COGNOME dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.) perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
La lettura del capo di imputazione di tale sentenza consente agevolmente di rilevare che si tratta del medesimo fatto ascritto al COGNOME nel procedimento definito con la sentenza impugnata che, tuttavia, non ha esaminato la deduzione difensiva, tempestivamente proposta e ribadita in udienza, come si evince dalle conclusioni rassegnate dal difensore.
Premesso che la questione del “ne bis in idem” era stata regolarmente proposta in appello ma che non è stata esaminata dalla Corte di merito, il rilievo è stato correttamente devoluto alla Corte di legittimità con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061) risolvendosi in error in procedendo.
L’agevole confronto tra il fatto, così come ritenuto dalla Corte di appello con la sentenza impugnata e quello oggetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, consente di rilevare con immediatezza che si è in presenza di medesimo fatto, con riferimento sia al tempus
commissi delicti sia alle sue modalità esecutive poiché, in entrambe le sentenze, si dà atto che l’imputato veniva notato fuori dell’abitazione, mentre si trovava su una scala ad essa esterna.
Ritiene la Corte che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è idonea ad integrare il precedente giudicato sul medesimo fatto, in ossequio al principio recato dall’art. 649 cod. proc. pen., secondo cui l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per esservi precedente giudizio sullo stesso fatto.
Così deciso il 15 ottobre 2025
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME