Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42343 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42343 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMITO UMBERTO nato a ROCCA DI NETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO del foro di CROTONE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di questo.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE NOMENOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 24/1/2024 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 22/12/2022 dal giudi per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in relazione a reati cui all’art. 7 390/90, alla partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e ad estorsioni aggravate dal metodo mafioso.
A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Con il primo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., non essendosi in modo contestato nel ricorso al Tribunale del riesame l’esistenza di cosche di ‘ndrangheta nell zone territoriali teatro dei fatti, ed in particolar modo l’esistenza di una cosca Corig RAGIONE_SOCIALE, bensì la partecipazione ad esse del ricorrente.
Si deduce anche che la cosca COGNOME, di cui il C::omito è stato sodale come da condanna passata in giudicato, negli anni 2000 sarebbe stata contrapposta e non contigua alla cosca COGNOME, sicché sarebbe contraddittorio ritenere proprio il RAGIONE_SOCIALE promotore della cosca RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso contesta anche l’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni collaboratore COGNOME COGNOME, pur cardine probatorio dell’operazione “Six towns”, risultereb smentito nella sua credibilità dalla Corte di Assise laddove questa ha assolto COGNOME, dallo stesso collaboratore indicato come co-collaboratore e contabile della medesima cosca, sicché le sue dichiarazioni in ordine al coinvolgimento dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME con NOME COGNOME non sarebbero un indizio autosufficiente, attesi anche i rapporti di solo as del ricorrente con i COGNOME.
Allo stesso modo, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME riportate a pag. dell’ordinanza attribuiscono espressamente solo “per sentito dire” al RAGIONE_SOCIALE il coinvolgiment in piccole estorsioni.
1.2. GLYPH Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. pen.: in realtà, a fronte di un titoletto del motivo di tal genere, si contesta il ruolo att RAGIONE_SOCIALE nel sodalizio, di partecipe alle decisioni relative alle estorsioni, assumendosi che da intercettazioni il predetto risulterebbe del tutto assente dalle fasi attuative e programmat RAGIONE_SOCIALE estorsioni, e mero percettore di somme che si suppone derivino da queste. Difetterebbe, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a riconoscere una sua “messa a disposizione” del sodalizio, a maggior ragione con il ruolo di organizzatore, non potendosi certo desumersi questa da una sua pregressa condanna nel procedimento nato dall'”RAGIONE_SOCIALE Ciclone” per il delitto di cui all’art.416 bis cod. pen.
Si contesta anche l’idoneità del solo riferimento, a quelli della “cornetta” ad attribui RAGIONE_SOCIALE una partecipazione all’estorsione ai danni della RAGIONE_SOCIALE
1.3. GLYPH Con il terzo motivo, infine, sono stati dedotti la violazione di legge ed il vi motivazione in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari: si assume che, nonostante la presunzione relativa di legge, il giudice non poteva sottrarsi all’obbligo di motivazione in o alla prognosi di reiterazione del reato che si deduce essere presupposto dell’applicazione dell misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
I primi due motivi di impugnazione, in particolare, sono inammissibili in quanto, in tem di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizi ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica RAGIONE_SOCIALE censure inerenti la adeguatezza d ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gove l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, p investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Il ricorso, in particolare, nel contestare che i collaboratori di giustizia COGNOME NOME COGNOME NOME avrebbero accusato il RAGIONE_SOCIALE di partecipazione alla cosca di ‘ndrangheta operante in Rocca di Neto soltanto sulla base di un “sentito dire”, non si confron adeguatamente con le motivazioni dell’ordinanza impugnata che, invece, ha dato conto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei predetti collaboratori di giustizia evidenziando che l’COGNOME NOME autoaccusato di essere stato il capo locale di Belvedere COGNOME, articolazione che spiegava la sua influenza nei territori locali limitrofi, tra i quali Rocca di Neto, ed altresì che en collaboratori hanno riferito di aver conosciuto personalmente il RAGIONE_SOCIALE, indicato dall’COGNOME come persona che “comandava Rocca di Neto”, sia pure alle dipendenze di COGNOME NOME NOME COGNOME COGNOMECOGNOME indicati come veri leader della zona. Entrambi i collaboratori, poi, hann riferito RAGIONE_SOCIALE estorsioni nei confronti di piccoli imprenditori e commercianti, per l’COGNOME COGNOME COGNOME entità”, alle quali i COGNOME ed i COGNOME erano dediti. Dal percorso argomentat dell’ordinanza del Tribunale di Napoli emerge, però, che dei due collaboratori soltanto COGNOME, dopo aver riferito del commercio di cocaina da parte dei COGNOME, ha precisato di sapere “anche”, ma “solo per sentito dire”, RAGIONE_SOCIALE piccole estorsioni alle quali gli stessi e dediti.
Quel che più rileva, però, e che rende congrua sul punto la motivazione dell’ordinanza impugnata, è la diffusa descrizione (alle pagg. 10 e 11 dell’ordinanza) di conversazion
intercettate dalle quali sono emerse direttamente la costante partecipazione di NOME alle decisioni relative ad attività estorsive ai danni di aziende di diversa natura solo la RAGIONE_SOCIALE, citata nel ricorso, ma anche la società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, l’impresa RAGIONE_SOCIALE), le sue interlocuzioni in ordine ai di ripartizione dei profitti illeciti elaborati da COGNOME NOME e, poi, la sua parteci tale ripartizione, tanto da essere più volte ripreso dalle telecamere al momento della ricezio della quota di sua pertinenza.
Si tratta di elementi con i quali il ricorso, nel contestare essenzialmente il merito decisione impugnata, nemmeno si confronta adeguatamente e che smentiscono l’assunto difensivo secondo cui l’ordinanza impugnata avrebbe attribuito ad alcuno degli indizi carattere di autosufficienza.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, invece, per la sua cienericità, non avendo difesa in alcun modo specificato a quali censure o argomentazioni l’ordinanza avrebbe omesso di dare adeguata risposta.
Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché, con argomentazioni del tutto generiche, contesta la sussistenza di esigenze cautelari, senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha correttameme richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., evidenziando anche, però, la continuità e la gravità e reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte criminose e l’assenza di segn resipiscenza o, comunque, di distacco dall’articolazione criminale di cui si tratta, senza logici ritenute confermare, in concreto, la presunzione di pericolosità del ricorrente adeguatezza della sola misura adottata a prevenire reiterazioni di condotte criminose.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023
GLYPH