Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1662 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a URBINO il DATA_NASCITA
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso; (r..-A- , t( L’AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso. GLYPH 5 Ricorso trattato trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona con decisione del 26 gennaio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 22 ottobre 2018 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa e COGNOME NOME alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa – con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al solo COGNOME – per i reati di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. stup. -capo 1, commesso il 2 settembre 2010 – e art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. stup. – capo 3, commesso il 29 agosto 2010 -, COGNOME NOME alla pena di anni 6 di reclusione ed C 27.000,00 di multa relativamente al reato di cui all’art. 73, comma 1, T.U. stup. – capo 58 commesso il 3 settembre 2010.
Ricorrono in cassazione i tre imputati deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. NOME NOME.
Con un primo motivo denuncia violazione di legge (art. 521, cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’aver ricompreso nel capo 1 dell’imputazione anche l’episodio dell’acquisto di 124 grammi di cocaina descritto nel capo 3 dell’imputazione ha violato i diritti di difesa del ricorrente. Nel capo 3 dell’imputazione (contestato solo a NOME COGNOME) vengono descritte le condotte e le circostanze di tempo e luogo dell’acquisto; invece, nel capo 1, non viene descritto nessun acquisto per il giorno 29 agosto 2010, tanto che il nome di NOME COGNOME neppure viene citato.
Il ricorrente, pertanto, è stato condannato per un episodio indicato nell’imputazione in relazione al quale il P.M. non ha effettuato contestazioni nel corso del dibattimento. Il potere del giudice di qualificare diversamente un fatto contestato nell’imputazione deve essere valutato in relazione agli art. 111 della costituzione e 6 Cedu. Il ricorrente è stato condannato per un episodio specifico e per una quantità indicata in 124 grammi di cocaina (di cui al capo 3 dell’imputazione) senza che nella contestazione del capo 1 ci fossero i riferimenti della condotta. L’accusa relativa al capo 3 è completamente nuova, nei confronti della stessa l’imputato non ha potuto esercitare il suo diritto di difesa.
2. Secondo motivo: violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza non motiva sull’applicazione dell’art. 73, quinto comma, T.U. stup. richiesta dalla difesa. Pur ritenendo la quantità della cocaina di 83 grammi come dalla perizia non è stato valutato complessivamente il fatto contestato al ricorrente. Nessun concreto pericolo della diffusione di droghe sussisteva nella condotta del ricorrente.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.).
La pena risulta sproporzionata in relazione al fatto; per il coimputato COGNOME la pena è stata inferiore in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi gli imputati hanno precedenti penali e hanno avuto un comportamento processuale identico, per COGNOME la pena base è stata determinata nel minimo edittale.
COGNOME NOME.
1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge (art. 125, 546, 192 e 110 cod. proc. pen.) e la contraddittorietà della motivazione, con travisamento delle intercettazioni telefoniche.
La Corte di appello ha ritenuto COGNOME partecipe al finanziamento per l’acquisto della droga in considerazione del contenuto delle intercettazioni (“parte del denaro era stata racimolata”). Invece, il fatto della consegna delle somme a NOME risulta non esistente e, quindi, la prova risulta travisata. Il venir meno dell’assunto secondo il quale il ricorrente abbia contribuito all’acquisto della droga, consegnando delle somme a NOME, esclude la sussistenza del concorso nel reato da parte del ricorrente. Le intercettazioni indicano un fatto diverso da quello ritenuto in sentenza.
2. Con il secondo motivo prospetta la mancanza della motivazione e una violazione di legge (art. 125, 546, 192 e 110 cod. proc. pen.).
La Corte di appello omette di valutare la ricerca delle somme da parte del ricorrente per aiutare l’amico ad estinguere un debito di euro 3.700,00; COGNOME non era a conoscenza dell’uso del denaro, che avrebbe fatto NOME (estinzione del debito per acquisto di altra droga). Non vengono indicati elementi probatori validi per la conoscenza da parte del ricorrente delle trattative per l’acquisto della cocaina (124 grammi).
Nelle intercettazioni non emerge la consapevolezza di COGNOME al traffico illecito di cocaina.
3. Con successiva memoria l’imputato ha presentato un motivo aggiunto. Contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova e violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup., art. 125, 546, 192 e 110 cod. proc. pen.). Dal contenuto delle intercettazioni non risulta traccia del coinvolgimento del ricorrente nell’acquisto della droga, o del suo inserimento nei traffici di sostanze stupefacenti anche fuori Regione. Nessuna conoscenza del corriere e del fornitore è stata
evidenziata dalla sentenza impugnata. Conseguentemente non si comprende l’esclusione del quinto comma dell’art. 73 T.U. stup.; infatti il quinto comma dell’art. 73 T.U. stup. può essere riconosciuto anche solo ad alcuni concorrenti (vedi Cassazione n. 2157 del 2018).
4. NOME COGNOME.
1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge (art. 73, quinto comma, T.U. stup., 62 bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen.) e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La sostanza sequestrata a COGNOME al momento dell’arresto (154 grammi circa di cocaina) non risulta fosse destinata al ricorrente. La sostanza detenuta da COGNOME, comunque, avrebbe potuto essere destinata a COGNOME solo in parte e non interamente.
Il ricorrente, infatti, inviava a NOME NOME 2.000,00 euro in due volte (il 13 agosto 2010 ed il 2 settembre 2010), per acquisti di cinturini. La modesta somma di euro 2.000,00 non era sufficiente per l’acquisto dell’intera partita di cocaina (154 grammi). La sostanza era suddivisa in tre involucri e il ricorrente ne avrebbe ricevuto solo uno, di circa 40 grammi, per un uso personale, essendo un forte assuntore di cocaina. La Corte di appello si è espressa sul punto in termini di verosimiglianza, in modo carente e contraddittorio. Per la sentenza impugnata tra il ricorrente e COGNOME c’era un rapporto nel tempo consolidato di compravendita di droga. Questa motivazione risulta meramente apparente in quanto per la sola somma di euro 2000,00 corrisposta a COGNOME non può sussistere un rapporto consolidato nel tempo tra i due e l’acquisto di 154 grammi di cocaina. Non risulta accertato un accordo tra COGNOME e COGNOME relativamente all’acquisto di tutto il quantitativo di cocaina sequestrato.
Con motivazione illogica è stato esclusa la qualificazione dei fatti nel quinto comma dell’art. 73, T.U. stup., senza una adeguata
valutazione di tutti gli elementi. L’imputato è un consumatore di cocaina e ha corrisposto solo 2.000,00 euro al venditore; 154 grammi di cocaina, in considerazione del forte uso personale, non possono ritenersi una quantità eccessiva per escludere il quinto comma.
2. Con il secondo motivo prospetta la violazione di legge e la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.). L’imputato è gravato da precedenti risalenti nel tempo (al 2010) e si è sottoposto ad un programma di recupero presso il SERT, concluso positivamente. La pena risulta determinata nel minimo edittale e, quindi, dovevano riconoscersi le circostanze attenuanti generiche per ridurre il trattamento sanzionatorio.
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolati in fatto.
1. Relativamente al motivo della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. proposto da NOME (con il primo motivo del ricorso) si deve rilevare che nel capo 3 dell’imputazione è compiutamente descritta la condotta tenuta dall’imputato (di acquisto in concorso di 124 grammi di cocaina da NOME: “COGNOME NOME in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME acquistava gr. 124 circa di cocaina da NOME). Sulla contestazione specifica l’imputato ha, infatti, svolto le sue difese nel merito.
Nessuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., pertanto, sussiste: “Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti,
non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell’identità del nucleo essenziale della condotta (nella specie, trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell’intestino dall’imputato) non viola il principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell’imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine” (Sez. 3 – , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021 Ud., dep. 24/02/2021, Rv. 281477 – 01).
6. Relativamente alla mancata qualificazione dei fatti nel quinto comma dell’art. 73, T.U. stup. proposto da tutti e tre i ricorrenti (COGNOME nel secondo motivo di ricorso, COGNOME nei motivi aggiunti e COGNOME nel primo motivo) si deve rilevare che la sentenza adeguatamente motiva sul punto (unitamente alla sentenza di primo grado in doppia conforme), rilevando il dato quantitativo della sostanza (per COGNOME e COGNOME cocaina per dosi medie singole in numero di 557/558, per COGNOME cocaina per 357 dosi singole medie) e le modalità della condotta con approvvigionamento anche da fuori Regione della sostanza, indice di un collegamento non occasionale nell’ambiente del narcotraffico. La somma di soli 2.000,00 euro versata da COGNOME era solo per un acconto in quanto dalle intercettazioni emergevano reiterati contatti con il venditore COGNOME NOME nei giorni precedenti alla consegna; in particolare nella telefonata progressiva n. 4049 COGNOME chiamava la sorella di NOME per l’accordo dei pagamenti e per gli acconti da versare. La sentenza, pertanto, esclude logicamente che l’acquisto fosse solo per 40 grammi e non per l’intero.
E’ un evidente accertamento di merito, di valutazione globale ed unitaria, della condotta degli imputati: « In tema di stupefacenti, ai fini dell’accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto
a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest’ultimi elementi idonei ad escludere l’ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva », Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 – dep. 12/06/2017, COGNOME, Rv. 27056201.
Manifestamente infondato e generico anche il secondo motivo del travisamento delle intercettazioni, proposto da COGNOME. La Corte di appello analizza, con accertamenti insindacabili in sede di legittimità, le intercettazioni rilevanti evidenziando come dalle stesse emergeva la ricerca di somme da consegnare a COGNOME per estinguere un precedente debito e poter acquistare altra droga. Oltre al contenuto delle intercettazioni contestate in modo alquanto generico nel ricorso in cassazione – la sentenza evidenzia plurimi elementi per la partecipazione del ricorrente all’acquisto della droga; egli era alla guida della vettura e si dava a precipitosa fuga al momento del fermo da parte della P.G. della macchina del corriere.
Del resto l’interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 – dep. 28/05/2015, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
1. Relativamente al motivo sulla ricerca di somme per aiutare l’amico ad estinguere un debito, la sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando che la somma raccolta dal
ricorrente era stata procurata in acconto della fornitura di stupefacenti, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come dalle intercettazioni e dai messaggi sms – COGNOME si rivolgeva ad una terza persona per farsi prestare i soldi da consegnare a NOME per la droga.
Manifestamente infondato il secondo motivo proposto Da COGNOME NOME sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando la gravità della condotta e i precedenti numerosissimi per gravi reati (rapina, reati in materia di armi e specifici in materia di stupefacenti) Che evidenziano una spiccata capacità e determinazione a delinquere dell’imputato.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983, COGNOME, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, COGNOME e altri, Rv. 249731).
Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena, per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, o nel minimo edittale, il diniego di riconoscimento delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Vedi Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Si tratta, quindi, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità.
Anche il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, proposto da NOME COGNOME risulta manifestamente infondato. La Corte di appello evidenzia con motivazione adeguata come l’innalzamento del minimo edittale “è dettato dai numerosi precedenti penali per gravi reati (rapina, in materia di armi) e anche specifici dei quali il COGNOME risulta gravato che denotanouna spiccata capacità e determinazione a delinquere”.
Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2022