Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10854 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dei 13/08/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ,
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 13 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dei riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 dal Gip del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata, nei confronti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere, per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, integranti il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per il delitto previsto dall’art. 74, commi 1, 2
e 3, del medesimo decreto, perché si associava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di tali delitti, nella specie consistiti in acquisti e successive rivendite e cessioni di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, crack, fentanyl, hashish e marijuana. accusatoria, l’indagato, in qualità di partecipe, si occupava stabilmente della vendita al dettaglio dello stupefacente, prelevandolo e trasportandolo personalmente ovvero incaricando altri sodali dei vari trasporti.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono il difetto di motivazione e la violazione degL artt. 74 e 73 dei d.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto al delitto associativo, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione dei COGNOME al sodalizio criminoso, in ragione delle diverse intercettazioni ritenute dimostrative di una sistematica ripetizione di reati scopo, tuttavia omettendo di considerare l’inidoneità della commissione di ripetuti reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a costituire, di per sé sola, prova dell’integrazione del predetto delitto. Al contrario di quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, difetterebbero, nel caso di specie, i molteplici requisiti deli’associazione di cui al paradigma normativo dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, mancando la consapevole adesione al programma criminoso, la ripartizione dei ruoli, nonché il concreto contributo organizzativo o gestionale. L’ordinanza impugnata, inoltre, non spiegherebbe quale apporto concreto e continuativo avrebbe fornito il ricorrente al sodalizio, risolvendosi la sua partecipazione in una mera presunzione di adesione fondata sulla vicinanza personale ad altri soggetti indagati. All’opposto, la completa ed integrale lettura del compendio probatorio riporterebbe farebbe apparire contradditorio, rispetto alla posizione di altri coindaaati, l’aver attribuito al COGNOME un ruolo stabile nell’ipotizzata associazione, nonostante sia stata esclusa analoga valutazione per il coindagato COGNOME, coinvolto negli stessi episodi e nelle medesime conversazioni.
Il Tribunaie avrebbe desunto indizi di prova circa l’appartenenza dell’indagato all’associazione criminale dal solo rapporto di conoscenza tra il medesimo e taluni associati, senza tenere conto dei numerosi elementi che deponevano per la sua estraneità. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare, infatti: la sottoposizione a regime di detenzione domiciliare e poi in carcere, circostanza incompatibile con la continuità dell’apporto al sodalizio; l’aver avviato, dopo la scarcerazione, una stabile convivenza con NOME NOME; l’avere intrapreso un percorso terapeutico di riabilitazione psicologica e interrotto ogni contatto con i coindagati. In sostanza, il Tribunale avrebbe confuso rapporti sporadici e
occasionali con un vincolo associativo stabile, valorizzando elementi equivoci e privi ci riscontro oggettivo.
2.2. Con una seconda censura, ci si duole della violazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Quanto ai pericolo di reiterazione del reato, la difesa sostiene che il ricorrente ha cessato ogni contatto con i membri dell’associazione e intrapreso un percorso di recupero psicologico finalizzato alla disintossicazione, prova di un’effettiva volontà di modificare a propria vita; la recisione del suo presunto legame con l’associazione sarebbe avvenuta a causa della sua carcerazione a settembre 2009, protratta sino al gennaio 2024.
Quanto ai pericolo di fuga, sarebbe stato dimostrato che il NOME fosse ormai radicato nel territorio di Murialdo (SV), località sita a circa 1000 km dal luogo in cui sorgeva l’ipotizzata associazione e, quindi, non vi sarebbero elementi idonei a giustificare il pericolo di fuga, posto che la stabile relazione del ricorrente e l’imminente nascita della figlia lo avrebbero radicato nel territorio savonese.
Si censura, poi, la motivazione in punto di inquinamento probatorio, ritenuta dalla difesa apodittica e congetturale, vista l’assenza di attività investigative in corso. Si lamenta, inoltre, che il Gip, pur considerando che l’indagato avesse intrapreso un percorso di riabilitazione e avesse una nuova vita familiare, non aveva esplorato il terna della proporzionalità della misura cautelare e del superamento deha presunzione relativa all’adeguatezza del carcere rispetto al reato contestato, non avendo valutato adeguatamente l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. L ricorso, con i quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al contestato delitto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla sussistenza delle esigenze cautelan, è inammissibile, poiché articola censure in fatto, non consentite in sede di legittimità.
1.1. in via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen a devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova a non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’indagato, ma che, tuttavia, consentono, per la loro
consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (ex multis, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593; Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv. 256657; Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla colpevolezza dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che essa permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della prova in sede cautelare rispetto a queila nel giudizio di cognizione, pertanto, si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito.
1.2. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha opportunamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria, evidenziando che le complessive risultanze indiziarle comprovavanc plurimi elementi fattuali dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata ai narcotraffico, della quale il NOME era partecipe, con il fondamentale apporto: di COGNOME NOMENOME posto a capo dell’associazione finalizzata ai traffico di stupefacenti che dirigeva dalla sua casa in San Roberto, ove l’odierno riccrrente si recava per ritirare la sostanza stupefacente anche in regime di sottoposizione agli arresti donniciliari, come accertato nelle giornate del 4, 6 e 22 giugno 2022, nonché del 13 luglio 2022 (cfr. pag. 24 del provvedimento impugnato); della compagna COGNOME NOME, la quale si recava presso l’abitazione dei COGNOME per rifornirsi dello stupefacente per conto dell’indagato; di COGNOME NOME, il quale aveva stretti contatti con i sodali e un rapporto personale con COGNOME NOME e COGNOME NOME, giacché frequentava la loro casa e veniva fermato in compagnia del secondo.
Il Tribunale ha dunque adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali si debba ritenere dimostrata, a livello gravemente indiziario e fatte salve eventuali verifiche nel giudizio di merito, la partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata all’attività cr illecita commercializzazione di sostanza stupefacente.
Dirimente, sul punto, è apparsa, in particolare, la copiosa attività di intercettazione ambientale e telefonica effettuata (pagg. 7 – 20 del provvedimento impugnato), ragionevolmente considerata dimostrativa sia del ruolo ricoperto dall’odierno indagato all’interno della compagine associativa, sia della coscienza e
volontà del COGNOME di collaborare nel perseguimento del medesimo scopo associativo. Come ben evidenziato dall’ordinanza gravata, dalle conversazioni è emerso che i NOME partecipasse all’associazione, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, e riuscisse, violando la misura, ad assicurarsi la disponibilità di sostanze stupefacenti da destinare alla vendita grazie ai solidi rapporti con i plurirril fornitori, tra i quali anche il COGNOME NOME, posto a capo dell’associazione, presso ia cui abitazione l’indagato era solito recarsi e con il quale aveva stretti rapporti al punto che, in un’occasione, il COGNOME rinunciò alla scorta di sostanza stupefacente per cederla al NOME, chiedendogli di tornare in serata per prendere altro stupefacente. A riprova della sussistenza del vincolo associativo, si annoverano altresì gli incontri dei sodali in casa del COGNOME per confrontarsi sulle strategie commerciali, aggiornarsi sugli sviluppi delle vendite, procedere con i rendiconti e raccogliere le indicazioni del COGNOME.
1.3. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, i giudici del riesame hanno fatto buon governo del principio affermato da questa Corte, secondo cui alla base dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 dei d.P.R. n. 309 dei 1990, è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti tra duelli di cui all’art. 73 del predetto decreto, preordinati alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti. Per costante orientamento giurisprudenziale, tuttavia I patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune (ex plurimis, Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646; Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Rv. 283691. La prova del vincolo associativo, in altre parole, può essere desunta anche dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, daila natura dei rapporti tra l loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggett in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (ex multis, Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 255312), potendo dunque essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i continui contatti tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per ie operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchicc che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nei programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Proprio alla luce di tali principi, deve ritenersi che la ricostruzione dei giudici della cautela in punto di sussistenza dell’organizzazione criminale e di partecipazione del ricorrente alla stessa sia frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede.
Anche il secondo motivo di gravame – afferente alla violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari – è inammissibile.
2.1. Essendo il reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ricompreso tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, ivi prevista, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dai iegislatore, di attualità e concretezza del pericolo, tale, cioè, da configurare urla valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282865; Sez. 5, n, 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280452). Dunque, il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione.
2.2. Ebbene, nella fattispecie, l’ordinanza impugnata, anche a prescindere dall’operatività della predetta doppia presunzione, ha correttamente evidenziato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, comprovato da una pluralità di elementi di rilevante pregnanza, come le modalità con le quali sono stati commessi i reati oggetto di imputazione, essendo emersa una fitta rete di interrelazioni che si avvaleva di una collaudata struttura organizzativa, con cui l’associazione riusciva a rifornire plurime piazze di spaccio, sia sul territorio calabrese sia su quello siciliano, con diverse tipologie di sostanze stupefacenti. L’ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente desunto l’attuale pericolosità dell’indagato: dai numerosi contatti che questo intratteneva con plurimi soggetti i quali, a loro volta, cedevano sostanza stupefacente; dal regime di detenzione domiciliare a cui lo stesso era sottoposto e dai plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui era gravato. In ogni caso, la difesa non ha allegato alcuna specifica ragione contraria in grado di vincer tale presunzione, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente né la condizione di convivente né il percorso terapeutico svolto dall’indagato, ed essendo altresì indimostrato l’invocato condizionamento per
vincoli parentali, rispetto a cui, invero, la difesa non specifica alcunché, arrestando la propria doglianza alla mera prospettazione. Anche laddove si volesse accedere alla prospettazione difensiva relativamente al difetto di motivazione in punto di inquinamento probatorio, peraltro, si ricorda che l’art. 274 cod. proc. pen. prevede > in via alternativa, le tre distinte esigenze cautelari dell’inquinamento probatorio, del pericolo di fuga e della reiterazione criminosa, le quali, dunque, non devono necessariamente essere tutte accertate nel singolo caso concreto; di talché risulta sufficiente anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare, unitamente al requisito della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., l’applicazione di una misura cautelare personale.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa ci inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/0112026.