Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11043 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11043 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 24/01/2025 dalla Corte d’Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/01/2025, la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Trani, in data 17/05/2023, con la quale – per quanto qui specificamente rileva –
•
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all’art. 7 d.P.R. d.P.R. n. 309 del 1990, loro rispettivamente ascritti: quanto a COGNOME NOME, i capi 3) – in esso assorbito il capo 4) – 5), 6), 10), 11); quanto a COGNOME NOME, i capi 5), 7), 8), 9), 11); quanto all’COGNOME, i capi 5), 6); quanto al COGNOME, il capo 7).
In particolare, la Corte d’Appello: ha escluso recidiva la applicata a COGNOME NOME, all’COGNOME e al COGNOME, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio nei loro confronti e confermando nel resto, previo rigetto RAGIONE_SOCIALE richieste di applicazione RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla valutazione del compendio probatorio. La difesa ripercorre le risultanze acquisite con riferimento alle imputazioni contestate al ricorrente, censurando l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale anche attraverso valutazioni ritenute congetturali, che non avevano colto – a proposito della cessione dello stupefacente al CASSANO – le connotazioni meramente passive della condotta tenuta dal ricorrente. Si lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve quanto al capo 6).
2.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle posizioni dei coimputati.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, quanto al capo 9), dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73. Si lamenta il travisamento in cui era incorsa la Corte territoriale nel valutare il corrispondente motivo di appello, che non aveva fatto riferimento al mero dato quantitativo di droga, ma alla illogicità della decisione del G.u.p., che per altro episodio – del tutto analogo, anche quanto al dato ponderale, contestato al capo 8 – aveva ritenuto applicabile il comma 5.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 al reato di cui al capo 6). Si censura il mancato apprezzamento del breve arco temporale interessato dalle condotte del ricorrente, e all’impossibilità di ritenere ostativo, di per sé, il contesto connotat da pluralità di condotte e da minima organizzazione.
4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento della condotta post factum, a differenza di quanto avvenuto per il coimputato COGNOME NOME.
4.3. Omessa motivazione con riferimento alla misura dell’aumento per la continuazione, e alle ragioni del dìscostamento rispetto al coimputato COGNOME NOMENOME
4.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva. Si censura il riferimento alla sola gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, senza chiarire le ^ ragioni per cui gli elementi considerati precludevano la finalità rieducativa sottesa all’istituto della sostituzione.
Ricorre per cassazione il COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva. La difesa svolge argomentazioni analoghe a quelle poste a fondamento dei corrispondenti motivi proposti nell’interesse dell’COGNOME.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la genericità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Prendendo le mosse dall’impugnazione proposta da COGNOME NOME, è anzitutto opportuno richiamare l’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui, da un lato, «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (così da ultimo, tra le tante, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME Fazio, Rv. 286468 – 01). Altrettanto pacifico, d’altro lato, è l’indirizzo interpretativo secondo cui inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Ud. (dep. 14/10/2019 ) Rv. 277710 – 01
Si tratta di principi senz’altro applicabili alle doglianze proposte nelle odierne impugnazioni, ed anzitutto ai motivi proposti da COGNOME NOME.
2.1. Per ciò che riguarda le censure formulate in ordine alla conferma dell’affermazione di penale responsabilità, deve infatti osservarsi che la difesa si limita a contrastare in termini del tutto generici la più che analitica esposizione
della Corte territoriale, dedicata – in primo luogo – al complessivo inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicende per cui è causa.
In particolare la sentenza impugnata, ponendosi del tutto in linea con quella di primo grado, ha ritenuto ampiamente provata una intensa attività di spaccio nella zona di Andria, in cui spiccavano le posizioni di COGNOME NOME e del fratello NOME, i quali – utilizzando la medesima utenza “dedicata” – si avvalevano, per la custodia e la cessione al minuto dello stupefacente, di alcuni soggetti (tra cui l’COGNOME e il COGNOME), di volta in volta arrestati e perciò sostituiti con altri correi (cfr. lo specchietto riassuntivo contenuto a pag. 39 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, la Corte d’Appello ha preso in specifica considerazione (pag. 40 segg.) le condotte di COGNOME NOME, richiamando – con riferimento ai vari capi di accusa – gli elementi a carico (intercettazioni, servizio di o.c.p., arres in flagranza) comprovanti l’attività di narcotraffico posta in essere sotto la sua direzione. Con riferimento all’episodio di cui al capo 11 (cessione a CASSANO), la Corte territoriale ha esaminato e disatteso il corrispondente motivo di appello, escludendo – anche sulla scorta di riprese visive ritenute inequivocabili – la fondatezza della ricostruzione difensiva secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto alcun ruolo attivo (cfr. pag. 44 della sentenza). Quanto poi alla richiesta di applicazione dell’ipotesi lieve al reato di cui al capo 6), la Corte d’Appello non si è limitata a valorizzare il considerevole dato quantitativo (1 kg di hashish detenuto in concorso con l’COGNOME), avendo altresì collocato tale episodio, tutt’altro che illogicamente, in un contesto di attività continuativa di narcotraffico, connotata da costanti contatti con i fornitori in grado di procurare significative quantità d stupefacente, di ovviare all’arresto dei collaboratori (come avvenuto per lo stesso COGNOME), ecc. (cfr. pag. 46 della sentenza impugnata).
A fronte di tale compendio argomentativo, la difesa ha opposto rilievi del tutto generici oltre che (in parte) palesemente reiterativi, che non superano il vaglio di ammissibilità riservato a questa Suprema Corte.
2.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento alle residue censure, che appaiono prive della necessaria specificità rispetto ad una motivazione, alquanto diffusa (pag. 47 seg.), con cui la Corte territoriale ha confermato l’applicazione della recidiva (sottolineando che le condotte per cui è causa erano state commesse poco dopo la conclusione di un lungo periodo detentivo), l’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche (evidenziando l’assenza di elementi concretamente valutabili a tal fine), nonché la misura degli aumenti a titolo di continuazione, ritenuti del tutto congrui.
Anche il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Il ricorrente ha limitato le proprie censure alla mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 quanto all’episodio di cui al capo 9). Sul punto, la Corte territoriale ha posto in evidenza (pag. 49 segg.) che il dato quantitativo dello stupefacente – “comunque considerevole (120 grammi netti di cocaina pura)”: cfr. pag. 51 – doveva essere apprezzato nel complessivo contesto di una continuativa attività di spaccio, con particolare riguardo, da un lato, al fatto che i due corrieri arrestati in tale occasione (COGNOME e COGNOME) “ebbero ben tre predecessori, tutti a loro volta fermati in flagranza, e nell’arco di nemmeno due mesi”. D’altro lato, la Corte d’Appello ha posto in rilievo il fatto che il ricorren aveva dimostrato proprio in quella occasione notevoli attività organizzative, arrivando a disporre in breve tempo di due persone insospettabili per il trasporto dello stupefacente da Bari ad Andria.
Su tali basi, e sul mancato confronto con tali ulteriori aspetti da parte della difesa, la Corte d’Appello ha disatteso la doglianza difensiva, escludendo in particolare che alla prospettata disparità di trattamento, rispetto ad altro episodio, potessero conferirsi effetti demolitori di tale percorso argomentativo (cfr. pag. 49). Deve pertanto escludersi il lamentato travisamento del motivo di appello, ed il carattere comunque reiterativo della doglianza impone di ritenerla inammissibile.
Anche per la valutazione del primo motivo di ricorso proposto dall’COGNOME, questo Collegio ritiene di dover dar seguito agli indirizzi interpretativi richiamati trattando la posizione dei COGNOME.
Invero, l’esclusione dell’ipotesi lieve quanto al capo 6 (relativo alla detenzione in casa, da parte dell’COGNOME, di oltre un chilo di hashish, 11 gr. di cocaina, materiale per il confezionamento, ecc.) è stata motivata dalla Corte d’Appello in termini diffusi quanto del tutto privi di criticità qui deducibili (cfr. pag. 57 seg. de sentenza impugnata). Anche tale episodio, al di là dell’intrinseca rilevanza sul piano quantitativo della detenzione, è stato ricondotto nell’alveo della intensa attività di narcotraffico svolta con il fattivo contributo anche dell’COGNOME: dovendo pertanto escludersi anche la configurabilità di un suo concorso, ai sensi del comma 5, nel reato commesso da altri ai sensi del comma 1 dell’art. 73: “le modalità dell’azione evidenziano l’elevata qualità dell’apporto di un giudicabile che non solo fungeva da depositario e all’occorrenza da spacciatore, ma che, oltre ad essere di continuo disponibile a dispetto RAGIONE_SOCIALE pressanti sollecitazioni dei COGNOME, si premurava di avvisare preventivamente i due germani nella eventualità potessero insorgere problemi nel flusso di affari derivanti dalle sue temporanee assenze” (cfr. pag. 58 della sentenza impugnata).
A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa dell’COGNOME ha svolto considerazioni generiche, del tutto inidonee a contrastare il percorso medesimo.
4.2. Manifestamente infondato è il motivo concernente il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. La Corte d’Appello non ha ravvisato elementi positivamente valutabili (al di là dell’incensuratezza, in sé insufficiente ai fini che qui rilevano) fronte dell’essersi il ricorrente messo a messa a disposizione dei COGNOME nello svolgimento dell’attività di narcotraffico.
Si tratta di motivazione incensurabile, risultando inidonei, allo scopo, i richiami – reiterati anche in questa sede – alla richiesta di rito abbreviato e a rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni correlate alla misura cautelare. Del tutto inconsistente risulta l’ulteriore rilievo concernente un’asserita disparità di trattamento rispetto a COGNOME NOME, in relazione al quale la Corte aveva legittimamente valorizzato la partecipazione ad un percorso terapeutico riabilitativo (cfr. pag. 52 della sentenza).
4.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai rilievi in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale (pag. 59 seg.) ha adeguatamente motivato la propria valutazione di congruità – una volta esclusa la recidiva, erroneamente contestata – di quanto già deciso dal primo giudice, in relazione sia alla pena base, sia agli aumenti per la continuazione. Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, non potendo annoverarsi, tra queste, la minima differenza con gli aumenti stabiliti per COGNOME NOME.
4.4. Anche la residua censura è manifestamente infondata.
La Corte d’Appello ha espresso, con riferimento all’COGNOME, una valutazione non solo di inidoneità rieducativa, ma anche di incompatibilità RAGIONE_SOCIALE “blande prescrizioni” correlate alle pene accessorie. È stata in altri termini formulata una prognosi negativa sul rispetto di tali prescrizioni, da parte del ricorrente, che rende ultroneo soffermarsi sul solo aspetto trattato in ricorso (inidoneità rieducativa).
Va invero evidenziato, a tale specifico proposito, che l’art. 58, primo comma ultima parte, I. n. 689 del 1981, prevede espressamente che “la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”: a tale specifico riguardo, la Corte territoriale ha valorizzato non solo la notevole gravità dei reati e l’intensità della risoluzione criminosa, ma anche il fatto che l’COGNOME “fungeva da depositario della droga proprio utilizzando il domicilio condiviso con la madre” (cfr. pag. 60). Si tratta di una motivazione incensurabile, rimasta priva di specifica confutazione da parte della difesa, la quale, come già accennato, ha ritenuto di incentrare i propri rilievi esclusivamente sull’altro presupposto della idoneità rieducativa RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dalla I. 689.
Anche il ricorso del COGNOME è inammissibile.
Per ciò che riguarda la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, devono essere qui riprese e confermate le considerazioni svolte con riferimento all’COGNOME: la motivazione della Corte territoriale, imperniata sull’assenza di elementi positivamente valutabili (oltre che sul precedente specifico a carico del COGNOME), è stata contrastata con richiami alla scelta del rito abbreviato e al rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni correlate alla misura cautelare in atto: richiami palesemente inidonei ai fini che qui interessano.
5.2. In relazione al rigetto della richiesta di applicare le sanzioni sostitutive va evidenziato che la Corte d’Appello ha motivato in termini sintetici, ma tutt’altro che apparenti, la propria valutazione di inidoneità rieducativa, nella specie, RAGIONE_SOCIALE sanzioni in questione. Sono stati invero valorizzati (cfr. pag. 63) non solo il pieno inserimento del COGNOME nei traffici delittuosi dei COGNOME ed ai suoi contatti nel mondo del narcotraffico locale, ma anche la strumentalizzazione della propria attività nel commercio ambulante, funzionale al procacciamento dei necessari rifornimenti (cfr. su tale aspetto pag. 62).
Si è dinanzi, anche in questo caso, ad una motivazione immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, che la difesa non ha confutato se non attraverso rilievi generici e reiterativi.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 27 gennaio 2026