Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 219 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nata a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza in data 02/08/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 2 agosto 2022, e depositata il 16 settembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari personali, per quanto di interesse in questa sede, ha respinto l’istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato a NOME gli arresti domiciliari.
La misura cautelare nei confronti di NOME è stata disposta in ordine ai reati di partecipazione ad un’associazione criminale dedita al narcotraffico, operante in Brindisi (capo 8), nonché di estorsione in danno di NOME COGNOME (capo 3), fatti entrambi commessi tra il 2019 ed il 2020.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 629 e 628 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto la sussistenza del reato di estorsione. Si segnala che la presenza dell’attuale ricorrente nella pizzeria gestita da NOME COGNOME, accertata il 15 novembre 2019, è stata spiegata per la volontà di festeggiare il suo compleanno, e che il mancato pagamento di tre pizze è stato giustificato con l’esistenza di pregressi rapporti tra la persona offesa ed il suo compagno, e che, però, l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare dette circostanze. Si aggiunge che il Tribunale, nel valorizzare come indizio la presenza dell’attuale ricorrente nella pizzeria della persona offesa, ha anche trascurato l’assenza di elementi da cui desumere richieste o messaggi da parte della donna nei confronti del gestore della pizzeria o di familiari dello stesso. Si conclude che non vi sono elementi per ritenere che l’attuale ricorrente abbia fornito un contributo materiale e morale, finalizzato al rafforzamento dell’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 273 e 309 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico.
Si deduce che l’ordinanza impugnata incorre in lacune, contraddizioni e manifeste illogicità nell’affermare la partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata al narcotraffico. Si premette che il Tribunale ha attribuito un significato dirimente alla ricezione con cadenza settimanale di una somma di denaro, pari a circa 150,00 euro, da una persona indiziata di spaccio di droga e da lei indicata, in alcune conversazioni, come amica del convivente, NOME COGNOME. Si rileva che non è indicato alcun elemento da cui inferire la
consapevolezza, in capo all’attuale ricorrente, della provenienza illecita del denaro. Si aggiunge che non sono emersi altri elementi a carico della donna, come ad esempio chiamate in correità, o videoriprese, o dichiarazioni di vittime di reati. Si conclude che l’unica condotta ritenuta accertata può, al più, essere ritenuta «favoreggiatrice degli interessi del compagno».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Prive di specificità e diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione in danno di NOME COGNOME, deducendo che la presenza dell’attuale ricorrente nella pizzeria gestita dalla persona offesa era giustificata dalla volontà di festeggiare il compleanno, che il mancato pagamento delle pizze si spiega con i rapporti intercorrenti tra la vittima ed il compagno della donna, e che non vi sono altri elementi per ravvisare un contributo di questa alle attività di estorsione poste in essere da NOME COGNOME.
Il Tribunale pone a fondamento delle proprie conclusioni le risultanze di intercettazioni telefoniche, di cui espone il contenuto.
Si rappresenta, in particolare, che: -) in data 9 novembre 2019, NOME COGNOME, compagno dell’attuale ricorrente, chiedeva denaro a NOME COGNOME e questi, affermando di non averne, offriva in cambio sostanza stupefacente; -) successivamente, NOME COGNOME si recava più volte nell’esercizio commerciale gestito da COGNOME, e, il 15 novembre 2019, informava il compagno di non aver incassato niente per la presenza della moglie dell’uomo («non mi ha dato niente»), e di essere stata anche guardata in malo modo per non aver lei pagato le pizze; -) ricevute tali informazioni, COGNOME inviava poco dopo un messaggio a COGNOME e chiedeva con urgenza il denaro («che hai fatto per i soldi, mi servono urgente»); -) il 23 novembre 2019, NOME COGNOME informava il compagno di non aver ricevuto niente da COGNOME anche questa volta, avendo ricevuto la scusa della necessità di dover pagare altri debiti; -) il 5 dicembre 2019, NOME chiedeva a COGNOME di preparargli un fittizio contratto di lavoro, e quest’ultimo, in data 16 gennaio 2020, informava NOME di avervi provveduto; -) il 20 marzo 2020, NOME, sottoposto a misura cautelare, chiedeva a NOME di recarsi da COGNOME per ritirare del denaro, ma la donna, il giorno successivo, riferiva al compagno di non aver ricevuto niente, e, su richiesta dello stesso, mandava alla persona offesa un
messaggio intimidatorio, per poi aggiornare il coindagato di non aver ricevuto risposta.
Il Tribunale precisa che la tesi difensiva, secondo cui l’attuale ricorrente si era recata nella pizzeria della persona offesa solo per festeggiare il compleanno e non aveva pagato facendo affidamento sul successivo adempimento da parte del compagno NOME COGNOME, si pone in contrasto con il complesso delle conversazioni intercettate e riportate nell’ordinanza.
Le conclusioni del Tribunale sono immuni da vizi, perché si fondano su una spiegazione non manifestamente illogica dei dialoghi oggetto di captazione. Le censure formulate nel ricorso, dal canto loro, non solo tendono a suggerire una diversa interpretazione del materiale acquisito, operazione non consentita in sede di legittimità, ma si confrontano solo in parte con il complesso delle articolate risultanze investigative a carico della ricorrente, come puntualmente descritte nell’ordinanza impugnata.
Prive di specificità e diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo che la percezione della somma settimanale di 150,00 euro da una persona indiziata di spaccio non implica la consapevolezza della provenienza illecita del denaro, o, al più, integra un favoreggiamento a vantaggio del compagno NOME COGNOME.
Il Tribunale, ai fini del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza a carico di NOME per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, opera una valutazione coordinata di più elementi di prova, dai quali inferisce che la donna ha svolto consapevolmente il ruolo di intermediaria nella riscossione dei proventi del traffico di droga per conto del compagno NOME COGNOME, con piena consapevolezza del vincolo associativo e piena adesione allo scopo comune della gestione dell’illecito commercio.
Innanzitutto, si premette che NOME COGNOME, persona controllata più volte insieme a NOME COGNOME tra il febbraio ed il marzo 2020, e possessore di una bici bianca elettrica, è stato concordemente indicato dai coindagati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME come persona la quale gestiva una piazza di spaccio per conto di NOME COGNOME, marito della già indicata NOME COGNOME, a sua volta madre di NOME COGNOME, e che quest’ultimo era sottoordinato ad NOME COGNOME, come risulta da conversazioni intercettate tra questi e la moglie.
Si rappresenta, poi, che, dalle conversazioni intercettate tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, la donna in numerose occasioni riferisce al compagno
dei versamenti settimanali dell’«uomo con la bici bianca», legato a «NOME», nome della moglie di NOME COGNOME, ora di 150,00, ora di 100,00 euro (si citano conversazioni del 19 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 26 marzo 2020, del 29 marzo 2020, del 3 aprile 2020, del 4 aprile 2020, del 6 aprile 2020 e del 9 aprile 2020).
Si segnala, inoltre, e tra l’altro, che: -) il 26 marzo 2020, NOME dice a NOME COGNOME di aver ricevuto dei soldi da parte di altra persona, da dare alla madre del compagno, e questi gli dice di tenerseli; -) in precedenza, il 22 novembre 2019, NOME aveva invitato NOME COGNOME a riscuotere denaro al quartiere Perrino; -) il 10 novembre 2019, NOME COGNOME faceva delle rimostranze a NOME per condotte di NOME COGNOME in danno del gruppo: «si è mangiato 600 euro della mia amica … persona che mi aiutano … e se ne deve approfittare così? … domani gli faccio chiudere INDIRIZZO Raffaello»; -) il 18 novembre 2019, NOME COGNOME contattava NOME COGNOME, appena scarcerato, persona legata, per quanto emerge da altre conversazioni intercettate, come spacciatore per conto di NOME COGNOME; -) il 20 novembre 2019, NOME COGNOME prendeva parte ad una conversazione con NOME COGNOME per fare il punto sulle indagini seguite alla morte per overdose di un giovane; -) il 4 dicembre 2019, NOME COGNOME, informata da NOME, persona legata alla famiglia COGNOME, che l’interlocutrice aveva subito un gesto ritorsivo costituito dal taglio delle gomme dell’autovettura, le prometteva l’intervento violento del compagno: «gli vado a mettere fuoco … quello vuole messo fuoco … adesso glielo dico io a NOME … se gli dico: metti fuoco … quello va e mette fuoco».
L’affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME in ordine alla partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico denominata “RAGIONE_SOCIALE” risulta immune da vizi, perché fondata su elementi precisi, oggetto di un apprezzamento che non può ritenersi manifestamente illogico, contraddittorio o carente. Le censure formulate nel ricorso, dal canto loro, non solo tendono a suggerire una diversa interpretazione del materiale acquisito, operazione non consentita in sede di legittimità, ma si confrontano solo con una parte delle plurime risultanze investigative, oggetto di puntuali indicazioni nell’ordinanza impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, co equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2022