Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37357 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale è stata applicata a NOME Suf NOME la custodia
cautelare in carcere per i reati di tentata importazione di 100 chili di A), direzione ed organizzazione di un’associazione dedita al cocaina (capo narcotraffico internazionale (capo B), sequestro di persona a scopo di estorsione (capo C), porto di arma clandestina (capo D), ricettazione (capo E), detenzione illecita di stupefacente (Capo G).
Detta ordinanza, peraltro, consegue ad altra misura custodiale, confermata dal Tribunale del riesame il 18 marzo 2024, emessa per gli stessi capi di provvisoria incolpazione nei confronti del medesimo ricorrente, ma dichiarata successivamente inefficace, ex art. 302 cod. proc. pen., a seguito di appello cautelare.
Avverso l’ordinanza del 15 maggio 2024 ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limi strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all’art. 384 cod. proc. pen. in quanto il fermo di NOME è stato convalidato nonostante mancassero i presupposti del pericolo di fuga non potendo essere valorizzata la circostanza che NOME si trovasse nella sua abitazione in Albania dove era tornato per il funerale del fratello, anche perché egli non era a conoscenza del procedimento a suo carico e comunque aveva dimostrato massima collaborazione.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attività del ricorrent nell’ambito di un’associazione dedita al narcotraffico internazionale (capo B), senza che il provvedimento impugnato, privo di un’autonoma valutazione, ne abbia fornito gli elementi dimostrativi.
Inoltre, il Tribunale non ha delineato quale fosse il ruolo di NOME COGNOME e degli altri partecipi, la sua intenzionale partecipazione all’organizzazione criminale e perché non potesse essere configurabile il mero concorso nei reati di cui all’art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 o, al più, il concorso esterno, nei termini indicati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, visto l’attività dell’agente provocatore e la preesistenza dell’associazione. Infatti, il vertice era dello “scorpione di NOME“, con sede operativa in Equador, che controllava l’operato del ricorrente che si limitava a garantire l’arrivo dello stupefacente ín Italia come risulta dalle intercettazioni e, soprattutto, dai reati fine.
Peraltro, il provvedimento non ha esaminato il ruolo di istigàtore assunto dall’agente sotto copertura tanto da travalicare il proprio ambito.
Con riferimento al capo C) il quadro è solo parziale ed interpreta in modo erroneo gli stralci delle intercettazioni, inidonei a dimostrare i gravi indizi colpevolezza ed il dolo del delitto, senza ammissione di ricostruzioni alternative e,
soprattutto, senza considerare il timore dell’indagato per la propria vita, evincibile dalla conversazione con la persona offesa da cui non risulta che avesse subìto violenze o coartazione.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari fondate sul pericolo di fuga del tutto insussistente ed indimostratò alla luce degli argomenti indicati con la prima censura.
Inoltre, proprio la frammentarietà del quadro indiziario avrebbe dovuto determinare la scelta di una misura meno afflittiva, anche con l’applicazione del braccialetto elettronico, considerata l’assenza di gravi precedenti del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con l’impugnazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE, che ha confermato l’ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare ad NOME, è stata contestata la legittimità del provvedimento di convalida del fermo del Pubblico ministero, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE in data 24 aprile 2024, unitamente alla misura cautelare, che doveva essere oggetto di separato ed autonoma impugnazione dinnanzi alla Corte di cassazione, che, però, non risulta essere mai stata proposta.
Infatti, l’ordinanza di convalida del fermo (o dell’arresto) e quella con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone una misura cautelare costituiscono due provvedimenti autonomi, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968).
I motivi relativi alla gravità indiziaria, esaminabili congiuntamente, sono presentati per far valere vizi diversi da quelli consentiti dalla legge in quanto declinati esclusivamente in termini fattuali e volti ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella coerentemente proposta dal provvedimento impugnato.
3.1. In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciati , con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal ribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte è tenuta a verificare, nei limiti consentiti della peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli el menti indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto Che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del Contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
3.2. La puntuale e coerente argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato, fondata sulla corposa attività investigativa dettagliatamente esaminata, ha delineato la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Con richiamo alla ricostruzione dei fatti e alle considerazioni contenute nell’ordinanza genetica, fondata essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni, confermate da servizi di osservazione e pedinamento e localizzazione satellitare sulle auto, oltre che sulle periodiche relazioni di un agente sotto copertura, detto “NOME“, che fungeva da funzionario infedele dell’RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, con autonoma ed ampia valutazione, ha descritto il ruolo del ricorrente, dotato di criptofonino Matrix ritenuto non intercettabile come colui che, con l’aiuto di altri (Xhindoli, NOME e Nevian, oltre che di soggetti brasiliani come NOME COGNOME) riusciva ad inviare in Italia, dal Sudamerica, anche con breve preavviso e per il tramite de “lo scorpione di NOME“, identificato in Scutari, ingenti quantitativi di cocaina attraverso un collaudato sistema, detto “rip-off” – consistente nell’inserire nei container borsoni di stupefacente, con il sigillo “clone”, prelevati direttamente da operatori portuali corrotti – messo a punto per accertare l’affidabilità e la capacità operativa dell’agente sotto copertura all’interno del porto di RAGIONE_SOCIALE, per il quantitativo di 50 chili di cocaina, cui segue l’importazione di 100 chili della medesima sostanza dal porto equadoregno di Guayaquil, con la motonave “Katherine”, all’interno di un container con un preciso codice ricognitivo, sostanza non arrivata a RAGIONE_SOCIALE perché sequestrata dalle RAGIONE_SOCIALE panamensi il secondo giorno di navigazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ruolo apicale di NOME nella compagine associativa dedita al narCotraffico, da lui appositamente creata in Italia nell’ambito di un più ampio gruppo criminale internazionale, è stato correttamente desunto dalle numerosissime intercettazioni ambientali, riportate nel loro sviluppo alle pagg. da 3 a 12 dell’ordinanza impugnata, che danno conto della gestione e del controllo da parte di NOME di tutto ciò che accadeva nell’importazione della droga e delle condotte degli altri partecipi, oltre che della messa alla prova di “NOME” e del collegamento con i fornitori sudamericani tramite NOME COGNOME.
Le menzionate conversazioni, prive di qualsiasi ambiguità, sono state valutate secondo una logica globale e supportate dalle relazioni dell’agente sotto copertura, che dalle interettazioni risulta non avere mai istigato NOME (pag.29), dalle fotografie mostrate dal criptofonino di NOME, dal ritrovamento nel container dei sigilli “clone”, dal monitoraggio delle auto, dando conto dell’abltualità e della disinvoltura con la quale avvenivano le importazioni dall’estero di rilevantissimi quantitativi di droga, con metodi collaudati, passando da diversi porti europei in cui erano statti individuati funzionari infedeli.
Alla luce di questi elementi è di tutta evidenza la sussistenza nella specie dei connotati tipici di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti n termini delineati dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, quali: l’articolata organizzazione, la presenza di soggetti che rivestono ruOli prestabiliti e che investono nel reciproco e tacito affidamento per l’attuazione del programma criminoso, la movimentazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti, la capacità di approvvigionarsi e di approvvigionare in modo continuativo, l’esistenza di prestabiliti luoghi di stoccaggio, l’uso di particolari strumenti di comunicazione, il complesso e stabile sistema di gestione dello stupefacente, la capaciO di proiettare la propria attività oltre i singoli episodi e così offendere l’interesse protetto p effetto della sua esistenza ed il numero di associati (tra le tante Se. 6, n. 11526 del 16/02/2022, Rv. 283049).
Non assume alcuna valenza scardinante la circostanza di fatto che detta associazione fosse in relazione di collaborazione o servente rispetto a quella operativa in Sud America che, a sua volta, in quanto fornitrice di carichi ingenti di stupefacente svolgeva un’attività di controllo sull’operato del ricorrente.
In ordine, poi, al discrimine con il concorso di persone nel rea1k) si ribadisce che, in questo caso, l’accordo criminoso è occasionale e limitato, perchè diretto soltanto alla commissione di uno o più reati determinati, mentre nel reato associativo, come emerge nella specie, vi sono la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso che connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine un epifenomeno della compagine criminale che non la esaurisce, mantenendosi questa salda anche dopo la loro consumazione (da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 22906 dell’8/03/2023, Rv. 284724).
Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di NOME affinchè rivelasse le generalità di “NOME per chiedergli conto della sparizione del carico di 100 chili di droga mai arrivati a RAGIONE_SOCIALE (capo C), il ricorso, in termini del tutto generici e senza mai’ confrontarsi con i puntuali argomenti del Tribunale, riportati alle pagg. 21 e 22 -in cui risulta che NOME avesse affidato la persona offesa a NOME e NOME, arrestati in flagranza
del sequestro di persona, “perché lo torchiassero a dovere” -, i è limitato a rappresentare l’erronea interpretazione delle intercettazioni, senza indicare quali ed in che termini, qualificando l’incontro con COGNOME come un “appuntamento spontaneo” mosso dal solo timore dell’indagato per la propria vita
Il quarto motivo, sulle esigenze cautelari, è reiterativo di identiche censurare affrontate e risolte, con argomenti completi e logici, dal provvedimento impugnato.
Il Tribunale, dopo avere dato atto che il ricorrente era fuggito in Albania, subito dopo l’arresto dei coindagati nella flagranza del sequestro di persona di COGNOME, non per partecipare ai funerali del fratello visto che questi era morto l’anno successivo, cioè a marzo 2024, ma per sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza cautelare del maggio 2023, ha fatto corretta menzione degli elementi che confermano l’esistenza di un attuale pericolo che il prevenuto, gravato da precedenti penali specifici, possa commettere reati della ‘stessa natura di quelli contestati in questa sede, risalenti al 2022, valorizzando il pieno inserimento di NOME nell’ambito del narcotraffico internazionale, con un ruolo significativo espressivo di professionalità nel delinquere anche sottraendosi per lungo tempo alle ricerche della polizia giudiziaria.
La prospettata attività collaborativa è stata puntualmente ridimensionata dal Tribunale che ha rappresentato come le dichiarazioni di NOME non avessero fornito alcun elemento utile.
Inoltre, in ordine alla proporzione della sola misura massimamente afflittiva, è stata correttamente richiamata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di concreti elementi difensivi idonei a dimostrare che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
La Consigliera estensora
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