Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50688 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato l’ DATA_NASCITA a Salerno avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiarars l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha ins per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giud per le indagini preliminari di Salerno il 03/04/2023 nei confronti di NOME COGNOME
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quale partecipe dell’ associazione criminale dedita al traffico di stupefa all’interno della casa circondariale di Salerno, oltre che dei reati fine di cu 17), 18) e 19) per avere proceduto all’introduzione della sostanza stupeface del tipo hashish per la sua successiva commercializzazione.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il s difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto il ricorrente fornitore dell’associazione in violazione dei canoni interpretativi richiest giurisprudenza di legittimità che richiede l’esistenza di un reciproco affidame di un vincolo stabile e di un ruolo di rilievo rivestito consapevolmente l’associazione.
Peraltro, lo stesso Tribunale rappresenta la mera occasionalità delle condot pari a tre, per soli 17 giorni, inconciliabile con il requisito della disponibilità a fornire lo stupefacente e del vincolo durevole, vista anc presenza di un altro fornitore tale COGNOMECOGNOME
Infine, risulta che per i capi 20), 22), 23) e 25) COGNOME non è inda sebbene egli fosse il fornitore e il contenuto economico delle transazioni ri minimale e per poche centinaia di euro.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di motivazione in quanto venendo meno i gravi indizi di colpevolezza relativi a partecipazione associativa viene travolta la presunzione di cui all’art. 275, c 3, cod. proc. pen. e conseguente necessità di rivalutazione della concretez dell’attualità per i reati fine contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Nei limiti della cognizione cautelare non risulta illogica l’argomentazione Tribunale, aderenti alle puntuali e riscontrate risultanze investigative, collocato le condotte contestate a NOME COGNOME nel più ampio contesto di organigramma associativo, di cui aveva piena consapevolezza, idoneo a consentire lo sviluppo di un vero e proprio mercato di stupefacenti e telefoni cellulari, g da detenuti, nel carcere di Salerno.
Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha valorizzato il ruolo assunto dal ricorrente in un c organizzato e stabilmente finalizzato all’introduzione e allo smercio di stupefa
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dentro il carcere di Salerno; la frequenza di 3 forniture nell’arco di pochi giorni a favore dei detenuti NOME COGNOME ed NOME COGNOME che lo pagavano sulla carta post pay a lui intestata; la conoscenza di molti esponenti del gruppo criminale, con cui era in continuo contatto e dai quali era definito «il compagno» a riprova della continuità delle relazioni; la piena consapevolezza delle modalità operative del sodalizio anche con riferimento alle modalità di occultamento, ingresso e vendita della sostanza nella struttura penitenziaria con pagamento attraverso post pay. In ordine poi al durevole rapporto instaurato con lo spacciatore che immette la droga nel consumo al minuto, questo emerge dall’intercettazione, riportata a pagina 37, in cui il detenuto COGNOME oltre chiamare il ricorrente «fratello», si preoccupa che la qualità non sia sempre la stessa, ricevendone la rassicurazione da COGNOME «No è sempre quello, è sempre quello» espressiva di abitualità e stabilità di fornitura, a prescindere dal numero accertato di consegne.
2.2. Considerato che il ricorso non contesta l’esistenza di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico operante all’interno della Casa circondariale di Salerno con l’aiuto di soggetti a questa esterni, le censure proposte in questa sede, quali il dato quantitativo e temporale delle forniture, l’entità minimale dei guadagni e la mancata contestazione a COGNOME dei delitti di cui ai capi 20, 22, 23 e 25, sono del tutto inidonee a scardinare il solido apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, corretto e coerente, volto a dimostrare, nell’ambito di una valutazione in sede cautelare, la consapevole adesione di COGNOME all’associazione criminale qualificata ex art. 74 d.P.R. 309/90, con il ruolo di venditore dello stupefacente fuori dal carcere e in permanente contatto con gli altri coindagati.
2.3. Costituisce pacifico orientamento della Corte di legittimità quello secondo il quale la partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede il coinvolgimento nei reati fine, che pure in questo caso sussiste con ben 3 condotte nell’arco di soli 17 giorni, ma la consapevolezza dell’agente circa l’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, la volontaria adesione a tale programma e la sua stabile disponibilità ad attuarlo (tra le tante Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249), tutti elementi presenti nella specie in ragione dell’univoco quadro indiziario rappresentato dal provvedimento impugnato.
Ne consegue che è priva di pregio la deduzione difensiva in merito alla breve durata delle indagini e all’entità minimale delle cessioni in quanto in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e, in particolare dell’affectio non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti risulti,
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come nel caso in esame, l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, seppure per un periodo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122).
Sempre nell’ambito di una valutazione complessiva e strutturale, diventa irrilevante anche il ridotto valore economico tratto dalle singole condotte contestate poiché ciò che rileva è che il ricorrente abbia garantito uno stabile e continuativo approvvigionamento di sostanza stupefacente ad un’articolata organizzazione come quella esaminata (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287).
2.4. Alla luce di dette conclusioni il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel rigetto del primo presupponendo il venir meno del delitto associativo che, invece, è stato ritenuto correttamente inquadrato, con ciò che ne consegue circa la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato con condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese del procedimento, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/11/2023