Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7195 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7195 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Ottaviano il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Noia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del suo assistito.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli, per ciò che rileva in questa sede, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia il 23 settembre
2022 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha escluso la recidiva e ridotto la sanzione nei confronti di quest’ultimo imputato e ha confermato nel resto.
NOME COGNOME è stato condannato per i reati di cui all’art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309/90 (capo 21) e all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90 (capi 9, 23, 24 e 26); NOME COGNOME è stato condannato per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1) e all’art. 73, comma primo e quarto, d.P.R. n. 309/1990 (capo 12).
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di NOME COGNOME ha dedotto i motivi di seguito indicati.
4.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE capeggiata da NOME COGNOME, non essendo stata fornita adeguata spiegazione in ordine alla sussistenza degli indici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per potere affermare l’affectio societatis dello stabile fornitore di sostanza stupefacente, con particolare riferimento all’indispensabilità del contributo all’esistenza del sodalizio.
4.2. Inosservanza dell’art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata l’estinzione del reato di cui all’art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309/90, contestato al capo 12), commesso il 26 dicembre 2016, per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
Il difensore di NOME COGNOME ha dedotto i motivi di seguito indicati.
5.1. Violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’esistenza dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE contestata al capo 21) della rubrica. La Corte di appello avrebbe trascurato le intercettazioni dei colloqui (n. 3650 del 6 marzo 2017, n. 1800 del 7 febbraio 2017), dai quali emergerebbe che le condotte degli imputati non erano assolutamente organizzate con dei ruoli predefiniti (condizione necessaria per la realizzazione di un progetto delinquenziale in grado di proiettarsi oltre la consumazione dei singoli reati fine), ma si organizzavano proprio per l’agire autonomo dei presunti partecipi.
5.2. Violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, difettando la prova della partecipazione del ricorrente all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE contestata al capo 21) della rubrica. Non sarebbe
stato valorizzato che il ricorrente aveva avuto esigui contatti con gli altr coimputati e aveva sempre agito in autonomia.
5.3. Violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, contestati ai capi 9), 23), 24) e 26) della rubrica, non essendovi prova che la consegna della droga fosse avvenuta. In tal senso deporrebbero i colloqui nn. 5551 e 5581 del 17 marzo 2017 e nn. 7999 e 8010 del 27 marzo 2017, che darebbero conto al più di un’attività preliminare, ma escluderebbero che la sostanza fosse stata ricevuta dal ricorrente.
5.4. Violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’aggravante contestata al ricorrente quale capo dell’associazione di cui all’art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309/90. Non sarebbero state valorizzate le conversazioni nn. 595-2017 e 10348-2017, da cui sì desumerebbe il ruolo subalterno del ricorrente. La stessa imputazione sarebbe contraddittoria, perché, a fronte della contestazione di avere diretto e organizzato l’organizzazione, in realtà descriverebbe la figura di un soggetto subalterno, con posizione direttiva occasionale, assunta, cioè, quando il capo lo delegava in sua assenza.
5.5. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della concessione delle attenuanti generiche, essendo stato trascurato che il ricorrente, prima dell’arresto, aveva svolto attività lavorativa e il rapporto di lavoro si e trasformato in tempo indeterminato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME va accolto nei limiti di seguito indicati ed è inammissibile nel resto, mentre il ricorso di NOME COGNOME è totalmente inammissibile.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è privo di specificità.
La Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio descritto al capo 1) dell’imputazione sulla base delle conversazioni intercettate.
Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma che dalla conversazione intercorsa il 12 novembre 2016 tra il ricorrente e un altro coimputato «emerge non solo il riferimento alla cessione di sostanza stupefacente, ma anche un’abitualità di tale tipo di rapporto. Nel corso della conversazione gli interlocutori, una volta accordatisi sulla consegna della sostanza, approfittavano
per fare i conti e stabilire le modalità e i tempi di pagamento a COGNOME della sostanza già fornita».
Di tale ricostruzione, secondo la Corte di appello, forniva piena e inequivocabile conferma il contenuto della conversazione n. 1264 del 10 marzo 2017, nel corso della quale i coimputati COGNOME e COGNOME, parlavano, tra le altre cose, delle somme dovute a COGNOME, evidenziando che quest’ultimo, atteso il suo ruolo risalente nel tempo di fornitore di stupefacente, non si sarebbe fatto problemi a concedere un’ulteriore proroga, tenuto conto anche dell’esiguità del suo credito rispetto alla mole di affari conclusi nel tempo.
Il RAGIONE_SOCIALE distrettuale ha poi affermato che dalla conversazione richiamata dalla stessa difesa non si desumeva che l’imputato pretendeva il pagamento prima della consegna dello stupefacente, essendo il dialogo relativo a forniture già effettuate e non pagate al momento della consegna, così che i rapporti tra gli imputati erano da ricostruire in maniera assolutamente opposta a quella sostenuta nel gravame.
Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio.
Giova ricordare che, come questa Corte regolatrice ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 – dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 – 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività RAGIONE_SOCIALE (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Nondimeno – come si è già condivisibilmente precisato in altri arresti – il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione del fornitore o dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719
– 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, NOME e altri, Rv. 259881 – 01).
A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il RAGIONE_SOCIALE del merito cautelare.
Nella sentenza impugnata, infatti, a sostegno della ritenuta intraneità del ricorrente, sono state valorizzate la frequenza e la stabilità delle transazioni, oltre alla risalenza nel tempo delle stesse e alla mole degli affari: circostanze deponenti per la sussistenza di un concreto contributo fornito dal ricorrente alla vita del sodalizio.
A fronte di tali rilievi il ricorrente non ha evidenziato profili di effet illogicità o di contraddittorietà della motivazione, con la conseguenza che le censure sollevate non si confrontano adeguatamente con l’iter logico argomentativo del Giudice del merito.
3. Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Il reato di cui all’art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309/1990, contestato al capo 12) dell’imputazione, commesso il 26 dicembre 2016, si è estinto per prescrizione, in difetto di eventi sospensivi, il 26 giugno 2024 e, quindi, prima della sentenza di appello.
Ne discende che deve essere eliminata la pena irrogata a titolo di continuazione per tale reato, pari a due mesi di reclusione (con la riduzione dovuta alla scelta del giudizio abbreviato) e la pena complessiva va rideterminata in anni sei e mesi otto di reclusione.
Passando al ricorso di NOME COGNOME, va rilevato che il primo motivo, concernente l’esistenza dell’associazione delineata al capo 21) della rubrica, è privo di specificità, non confrontandosi con le risposte fornite dal RAGIONE_SOCIALE di secondo grado al medesimo tema, sollevato nell’atto di appello.
4.1. Giova premettere che questa Corte è ferma nell’affermare che «ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo» (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796 – 01; Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, COGNOME, Rv. 257582 – 01).
L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 6, n. 28252 del 6/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270564 – 01; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257906 – 01).
Va aggiunto che «il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente» (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 – 04; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251012 – 01).
Si è affermato condivisibilmente che «in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 dell’11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610 – 01; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207 – 01; Sez. 6, n. 9061 del 24/9/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255312 01).
4.2. A fronte di tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi, nel caso in disamina, che la Corte di appello, dopo avere rinviato alla sentenza di primo grado, secondo cui dal materiale probatorio emergeva l’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE stabilmente organizzata per la cessione di sostanza stupefacente, ha sottolineato che la prova evidente della sussistenza del sodalizio era data dalla continuativa disponibilità e presenza dei sodali al fine di soddisfare le esigenze dei clienti a qualsiasi ora e in qualunque giorno costoro contattassero gli esponenti dell’organizzazione. I vari episodi di cessione di sostanza stupefacente, suffragati dal tenore delle conversazioni intercettate e dai sequestri effettuati, aveva dato pieno riscontro circa la sussistenza di una piazza di spaccio, dove le varie cessioni apparivano come delitti fine di un più ampio, articolato contesto organizzato, teso allo spaccio di sostanza stupefacente e operante secondo schemi collaudati tra gli imputati in base ad accordi e gerarchie interne.
Alla luce di quanto precede è evidente che la Corte territoriale, nell’evidenziare i dati sopra indicati, quali l’utilizzo di modalità operative e d tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte di spaccio, l’esistenza di gerarchie interne, ha valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell’operatività di un gruppo di soggetti, che agiva per il perseguimento non occasionale ed episodico, ma stabile di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.
Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un’associazione per delinquere di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente, di contro, a supporto della dedotta mancanza di prova sugli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice in questione, ha richiamato conversazioni captate, ma ha trascurato di considerare il consolidato principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439 – 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa, avendo invece il Tribunale, nell’attribuire un significato alle conversazioni intercettate, tenuto conto del contesto in cui le conversazioni si inserivano.
Anche il secondo e il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME sono privi di specificità.
La Corte territoriale ha affermato che COGNOME era pienamente inserito nell’associazione di cui al capo 21), di cui assumeva la direzione in via automatica ed incontestata quando COGNOME risultava impedito. L’apicalità del ruolo rivestito era confermata dalla conversazione dell’Il marzo 2017 progressivo 4066, intercorsa tra i due, da cui emerge che era stato proprio COGNOME a suggerire al complice di sottrarre l’autovettura a un debitore che tardava nei pagamenti. Solo un soggetto stabilmente inserito nella RAGIONE_SOCIALE con ruolo di rilievo poteva essere messo al corrente di una questione del genere e permettersi di dare consigli sul da farsi ad uno dei capi della stessa. Ed ancora, il 4 marzo 2017 (conversazione 2495) COGNOME e COGNOME discutevano della distribuzione degli utili derivanti dalla cessione della sostanza stupefacente, confermando il ruolo apicale di entrambi.
Trattasi di argomentazioni che, in quanto scevre da errori di diritto e vizi di illogicità, sfuggono a ogni rilievo censorio, consentito in questa sede.
Anche il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME è privo di specificità.
Richiamato il consolidato principio di diritto esposto al § 4.2. in tema di intercettazioni, va rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare il significa delle conversazioni captate, pur se dalla sentenza impugnata si evince con chiarezza la logicità del metodo interpretativo utilizzato dai Giudici del merito, effettivamente fondato sull’analisi dei dialoghi in relazione alla qualità dei soggetti intercettati e al contesto in cui si inserivano i colloqui.
La Corte di appello, infatti, ha sottolineato che dal tenore delle conversazioni emergeva che le cessioni di stupefacente, singolarmente contestate, erano andate a buon fine, in quanto gli interlocutori commentavano la qualità della sostanza o in maniera altrettanto significativa non riferivano nulla che potesse far ritenere che la consegna pattuita non fosse avvenuta. Deve al riguardo evidenziarsi come i sodali affrontavano diffusamente ogni singolo aspetto di ogni singola cessione, discutendo tra di loro su dove dovesse avvenire la consegna e conseguentemente chi dovesse trasportarla, sostenendo le relative spese.
Nessun rilievo censorio può muoversi neanche alla motivazione della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, infatti, nell’evidenziare che difettavano elementi positivamente apprezzabili per la concessione delle attenuanti generiche, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME e altro, Rv. 260610 – 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Va poi rilevato che la Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale e facendo riferimento al richiamato art. 133 cod. pen., ha mostrato di condividere quanto rilevato dal Tribunale in ordine all’entità della pena base e, esclusa la recidiva, ha applicato a titolo di continuazione aumenti “assolutamente moderati”.
In definitiva il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al capo 12), perchè il reato è estinto per prescrizione, e ridetermina per il predetto ricorrente la pena finale in anni sei, mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del COGNOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2026.