Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47146 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47146 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Nuoro il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 01/06/2023 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibili del ricorso;
lette le conclusioni il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglime ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha confermato l’ordin cautelare emessa il 24 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari stesso Tribunale con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura d custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 62, 69, 84, 85, 114, 123, 125, 126, 127) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 2).
2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME deducendo:
2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuta partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
L’ordinanza trascura di motivare sul ruolo specifico del ricorrente e l consapevolezza di far parte della associazione, non essendovi elementi specif dai quali desumere il passaggio “da un mero reciproco affidamento” a “un relazione stabile all’a ffectio societatis”, non valorizzandosi i rapporti di natura amicale tra persone del medesimo centro urbano di Silanus che deponevano per la non appartenenza associativa e desumendo il contesto associativo da elemen “non riguardanti la posizione del COGNOME” che, pertanto, non poteva che ess estraneo al sodalizio. Del pari illogico – al fine di provare l’appartenenza asso – è accostare l’evento del 24 gennaio 2022 al ricorrente se – come risulta dagl – non era presente all’incontro con COGNOME e COGNOME anche NOME COGNOME.
Ancora, il ruolo di collettore di denaro del ricorrente è fatto deriva profitto e utilità personali conseguite dalla realizzazione dei reati di cui a d.P.R. n. 309/90 e senza considerare í rapporti di natura amicale tra il ric ed il COGNOME.
Del pari, priva di motivazione è la ritenuta consapevolezza del ricorrent far parte del contesto associativo adducendosi una generica quanto indecifrab consapevolezza nell’indagato sulla base di argomenti non riferiti alla sua per
2.3. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenute esigenze cautelari sul piano della loro attualità e concretezza e su della adeguatezza e proporzionalità. Il provvedimento impugnato omette d motivare sul fattore temporale e sull’assenza di rapporti con l’associazio particolare, con riguardo alla definitiva interruzione di rapporti dal 4 apri ed all’assenza conclamata di contatti e rapporti con soggetti diversi da NOME COGNOME ed il COGNOME nonché con soggetti diversi da coloro ai quali è s
applicata la misura cautelare, non potendosi fare riferimento a presunti altri non identificati.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile in quanto – da un lato – manifestamente infondato quando denuncia la mancanza di motivazione e – dall’altro genericamente proposto per ragioni in fatto quando censura la manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa motivazione.
Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la ordinanza impugnata giustifica puntualmente la partecipazione del ricorrente al sodalizio facente capo a NOME e NOME COGNOME, individuando il suo ruolo di soggetto incaricato del prelievo del denaro che i corrieri ricevevano dai destinatari dello stupefacente di tipo cocaina per poi riversarlo ai predetti esponenti apicali (v. pag. 63 e ss.). Tanto desumendolo in modo incensurabile dall’esame dei numerosi reati-fine in cui è coinvolto il COGNOME – neanche considerato dal ricorso -, tutte le volte con il compito di riceversi il denaro dato in contropartita per le cospicue transazioni in cocaina (in termini di chili) ricevuto dal corriere.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, rispetto alla ineccepibile valutazione cautelare espressa dal Tribunale, incentrata sulla posizione di rilievo del ricorrente nell’ambito associativo, sul suo coinvolgimento nell’ambito dei numerosi e recenti episodi delittuosi fino ai primi mesi del 2022 e dalla sua stessa capacità di autonomi rapporti con altri soggetti non identificati di altri ambiti criminali dedicati al narcotraffico (v. pg. 67 e ss.), rilevandosi la mera asserzione difensiva sulla interruzione dei rapporti a decorrere dal 4 aprile 2022. Anche la adeguatezza della misura inframuraria è puntualmente motivata considerando i molteplici elementi sintomatici a carico che non consentono di ritenere superata la presunzione di adeguatezza vigente in materia, non potendosi prospettare alcuna affidabilità sull’autocontrollo del ricorrente (v. pag. 70 e sg.).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinar in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.