Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43319 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOMECOGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso GLYPH (711( GLYPH c-k l’ordinanza del Tribunaiét del 15 maggio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso come da memoria in precedenza trasmessa;
sentito D difensore del ricorrente, che ha concluso richiamandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Milano quale giudice dei riesame ex art 309 cod. proc. pen. ha confermato l’ordinanza dei
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ai danni di NOME COGNOME per la ritenuta gravità degli indizi inerenti alla partecipazione dello stesso all associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo a) della rubrica nonché al concorso del COGNOME nell’attività di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish descritta al capo 9 (in misura di un chilogrammo lordo).
Impugna la difesa dell’indagato e propone due diversi motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, incompleta e comunque manifestamente illogica con riguardo alle valutazioni rese in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativa all’ipotizzata partecipazio all’associazione di cui al capo a).
Ciò per la ritenuta violazione dell’art. 15 cod. pen. con riguardo alla contestuale contestazione, nel relativo capo di imputazione e sulla base dei medesimi elementi fattuali, sia dell’associazione finalizzata al narcotraffico, sia di una asspciazione semplice finalizzata alla realizzazione di più fatti di riciclaggio; sia per l’assenza di validi elementi da valorizzare nell’ottica della dett partecipazione, risultando, quelli prospettati a sostegno dell’ipotesi accusatoria, frutto di una lettura orientata e comunque manifestamente illogica delle relative emergenze indiziarie, non idonee a supportare l’intraneità del ricorrente rispetto alla relativa azione associativa oltre che dal punto di vista soggettivo, anche in relazione all’asserto contributo oggettivo garantito ai sodali nella realizzazione del comune programma criminale.
In particolare, la contraddittorietà logica del motivare troverebbe immediato conforto nella conferma della partecipazione associativa in termini coerenti alla decisione gravata, coerente alla incolpazione cautelare (che vedeva il ricorrente, in uno al fratello NOME, tra i partecipi dotati di un ruolo direttivo) contempo nella contestuale argomentazione svolta nell’escludere la possibilità di ascrivere al COGNOME ruoli qualificati all’interno della relativa strut associativa (avendolo ritenuto intraneo ma estraneo a compiti direttivi). Ancora, nell’aver valorizzato le dichiarazioni del COGNOME che, di contro, nulla evidenziavano rispetto alla ritenuta intraneità dei fratelli COGNOME, come del resto mess coerentemente in evidenza dallo stesso Tribunale nell’esaminare il riesame di NOME COGNOME e nell’escludere, anche per tale ragione, la partecipazione associativa imputata al suddetto.
2.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso nel ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari e l’esclusiva adeguatezza della misura custodiale di maggior rigore, valutazione rimasta estranea ad ogni puntuale indicazione in termini di concretezza e attualità degli indici da valorizzare a sostegn:q del ritenuto rischio di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su censure che si sono rilevate quantomeno manifestamente infondate.
L’impugnazione non contiene spunti critici immediatamente riferiti alla ipotizzata struttura associativa di cui al capo a) dell’imputazione, avendo la difesa limitato ,i rilievi prospettati al solo vincolo partecipativo ascritto al ricorrente.
Né,’ ancora, viene contrastata la valutazione indiziaria relativa al reato fine descritto al capo 9), relativo al concorso del COGNOME nella cessione di un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish resa in concorso con altri soda li.
Il ricorso, ancora, non si confronta con la dovuta specificità con gli snodi essenziali del motivare inerente alla ritenuta intraneità associativa, puntualmente argomentata, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, dal Tribunale del riesame.
In particolare, nulla si prospetta criticamente rispetto all’insieme di elementi addotti dal terzo capoverso di pagina 7 e in particolare alle pagine 8 e 9 della decisione gravata laddove si rimarca la condotta del ricorrente successiva alla individuazione delle telecamere apposte dagli organi inquirenti che monitoravano i siti (il capannone riferito al COGNOME e l’officina del ricorrente, immediatamente contigui) presso i quali si svolgeva essenzialmente l’attività criminale comune, mettendo in luce le condotte sostanziatesi nella cessione di cui al capo 9); si evidenzia l’avvenuto pestaggio realizzato da alcuni sodali ai danni di NOME COGNOME proprio all’interno dell’officina del COGNOME; si sottolinea l’impegno profuso d ricorrente nel recuperare i crediti associativi dopo l’arresto del COGNOMECOGNOME
Le uniche doglianze dotate di concreta specificità sono del resto del tutto inconsistenti.
4.1.Come pragmaticamente messo in evidenza dal Tribunale (e prescindendo dalle considerazioni tecniche spese contestualmente al detto rilievo, non decisive nell’ottica che interessa), malgrado il tenore letterale dell’imputazione, il tito cautelare che occupa risulta esclusivamente legato, sin dal provvedimento genetic, alla contestazione associativa ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R n. 309 del 1990 oltre che al reato fine di cui al capo 9. Il portato letteral dell’imputazione provvisoria, dunque, nella parte in cui contiene riferimenti anche ad una contestazione resa ai sensi dell’art. 416 cod. pen., è rimasto indifferente alla iniziativa cautelare in contestazione, unicamente imperniata sugli aspetti afferenti al narcotraffico, così da rendere inconferente, in questo specifico segmento processuale, la doglianza difensiva prospettata sul punto.
4.2. Vero è, poi, che l’imputazione descriveva NOME COGNOME (e il fratello NOME, poi ritenuto estraneo all’associazione dallo stesso Tribunale con
valutazione autonomamente resa) quale esponente del relativo gruppo associativo collocato in posizione qualificata perché dotato di compiti di direzione.
L’ipotesi, tuttavia, risulta coerentemente esclusa dal Tribunale senza cadere in alcuna contraddizione rispetto alla conferma della misura adottata, la cui decisione non risulta in alcun modo supportata, neppure con riferimento al portato delle esigenze cautelari prospettate, a qualsivoglia riferimento a tali funzioni qualificate, indicate nell’imputazione provvisoria ma smentite nel merito.
Del resto, esclusa la contraddittorietà prospettata dal ricorso unicamente con riferimento al giudizio afferente alla gravità indiziaria, il ricorso non chiarisce alcun modo in che termini la mancata espunzione formale dell’aggravante in questione dal quadro delle contestazioni mosse al COGNOME, potrebbe contribuire a dare oncretezza al relativo rilievo critico in siffatta fase del giudizio.
4.3. Né coglie nel segno l’asserita contraddittorietà tra la decisione assunta e il contenuto delle dichiarazioni del COGNOME, valorizzate dal Tribunale, ad avviso della difesa, in senso diametralmente opposto nell’escludere l’intraneità del fratello NOME, giudicato autonomamente. In disparte la stessa possibilità di rilevare profili di contraddittorietà non intrinseci al portato argomentativo de provvedimento gravato bensì estrinseci (perché afferenti ad autonome valutazioni rese in altro giudizio e con riferimento ad altro indagato), la doglianza è generica (perché riporta solo uno stralcio della argomentazioni spese in quella diversa occasione dallo stesso Tribunale) oltre che aspecifica rispetto all’argomentare contrastato nella parte in cui si mette in evidenza l’utilità indiziaria del dato questioqe.
Nel considerare le dichiarazioni del COGNOME, il Tribunale ha infatti rimarcato che le stesse non riportavano nulla di specifico rispetto al coinvolgimento dei due COGNOME nella comune attività di spaccio che coinvolgeva i sodali, compreso il COGNOME; non ha mancato di precisare, tuttavia, che le stesse consentivano comunque di valorizzare alcuni elementi, desunti dall’episodio del pestaggio del dichiarante, da questi narrato, e relativi allo specifico contegno tenuto nell’occasione dal ricorrente, che consentivano ulteriormente di consolidare ii quadro indiziario a suo carico rispetto alla contestazione associativa (si veda pag. 9 dal secondo capoverso).
Argomentazioni rispetto alle quali il ricorso manca di un confronto diretto e critico, così da rendere definitivamente inammissibili le censure spese in direzione del giuclizio inerente alla gravità indiziaria.
Ad una soluzione identica si perviene con riferimento al tema delle esigenze cautela ri.
La contestazione relativa alla imputazione associativa è aperta mentre !e ultime condotte espressamente riferibili al ricorrente, inerenti al detto contesto
associativo, messe in luce dalle indagini risalgono alla fine del mese di giugno 2020 (quelle inerenti al coinvolgimento del COGNOME nel tentativo di recuperare i crediti vantati dal gruppo dopo l’arresto del sodale di maggior rilievo, il COGNOME).
A fronte di una distanza temporale non così marcata dagli ultimi agiti associativi concreti riferibili al ricorrente siccome disvelati dallo spettro temporal di copertura dell’attività di indagine, il Tribunale, piuttosto che fare unicamente leva sulla doppia presunzione di legge che ne avrebbe potuto agevolare l’onere motivazionale, ha altresì ancorato il giudizio reso sulla concretezza e l’attualità delle esigenze nonché sulla esclusiva adeguatezza della misura facendo leva sul grado di precipua pericolosità attribuibile al ricorrente complessivamente emergente dal quadro indiziario che lo riguarda.
In particolare, è stata messa in evidenza una personalità criminale piuttosto consolidata, sintomaticamente disvelata anche dal contegno relativo al recupero del credito inerente alla cessione di cui al capo 9), allorquando il ricorrente non esitò a recarsi con il COGNOME presso il COGNOME, all’epica ristretto ai domiciliari
Ciò premesso, il ricorso omette integralmente di confrontarsi con tali indicazioni argomentative dirette a sostenere il portato delle esigenze e le ragioni di applicazione della misura custodiale di maggior rigore; non segnala profili utili a superare il dato formale della imputazione cautelare, introducendo elementi che possano portare a ritenere non più attuale il vincolo o la specifica partecipazione del ricorrente; né, infine, adduce aspetti in fatto pretermessi dai giudici della cautelare che possano portare a vincere la doppia presunzione di legge.
6. Da qui la decisione di cui al dispositivo, cui conseguono anche le pronunce di cui all’art 616 cod. proc. pen. liquidate nei termini ivi precisati
P.Q.M.
Dich,iara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 4 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,1-ter disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso il 20/9/2023.