Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7083 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7083 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Domodossola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/08/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udita, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 agosto 2025, e depositata il 25 settembre 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 4
giugno 2025, con la quale è stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per essersi occupato per conto del gruppo criminale di riferimento dell’occultamento della droga e del denaro derivante dall’acquisto della cocaina, nonché del conteggio delle somme incassate dal gruppo. Ha inoltre esposto le ragioni per le quali ritiene sussistenti sia le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., sia l’indispensabilità dell’applicazione della misura della custodia in carcere.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, anche per conto dell’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, preceduti da una breve premesse sulle deduzioni formulate con memoria in sede di riesame.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 274, 292, 309 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla sussistenza del reato associativo contestato.
Si deduce che il COGNOME del riesame non ha fornito idonea motivazione in ordine alla concreta e consapevole partecipazione dell’attuale ricorrente alla struttura associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche per aver omesso di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dalla difesa con memoria in sede di riesame.
Si rappresenta, anzitutto, che non vi sono, né sono indicati, elementi per ritenere l’esistenza di un collegamento tra l’indagine avente ad oggetto il reato per il quale è stata emessa la misura cautelare di cui si discute in questa sede e l’indagine relativa alla continuità operativa della articolazione di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si osserva, poi, che gli elementi a carico dell’attuale ricorrente sono desunti da conversazioni tramite il sistema criptato TARGA_VEICOLO alle quali il medesimo è estraneo e che, anzi, l’indagato non è risultato nemmeno possessore di un ‘criptofonino’, come emerge anche dalla risposta all’ordine europeo di indagine presentato nei suoi confronti, ma utilizzava per le sue comunicazioni normali utenze telefoniche. Si segnala, inoltre, che l’attuale ricorrente non risulta aver avuto rapporti con coindagati, salvo i NOME, e non è stato indagato in relazione ai sequestri delle somme di danaro del 6 febbraio 2021, per 500.000,00 euro, e del 19 novembre 2021, per 400.000,00 euro.
Si evidenzia, a questo punto, con riguardo agli elementi specificamente valorizzati nell’ordinanza impugnata, che: a) non vi sono elementi per ritenere
inattendibile l’affermazione dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME, circa la sua ignoranza in ordine all’ingresso di NOME COGNOME nei terreni appartenenti alla società di sua moglie, né per ritenere che i fusti portati nell’occasione da quest’ultimo contenessero droga o denaro, anche perché tale circostanza è desunta da una conversazione tra altre persone, precisamente NOME COGNOME e NOME COGNOME; b) la conversazione tra l’attuale ricorrente e NOME COGNOME del 24 aprile 2021 non ha un contenuto chiaro, né vi sono riscontri all’ipotesi accusatoria, perché il secondo risulta essere presente su un fondo appartenente alla società della moglie del primo con un bidoncino di piccolissime dimensioni e vuoto o comunque estremamente leggero; c) la somma di 400.000,00 euro sequestrata il 19 novembre 2021 è stata rinvenuta su un fondo di proprietà di terzi, certo non riferibile all’attuale ricorrente o a sua moglie; d) la conversazione del 20 aprile 2021 contiene una domanda dell’attuale ricorrente sull’abitudine del fratello NOME di conteggiare denaro, ma non evidenzia se in quell’occasione vi fosse denaro, o, in caso affermativo, se questo provenisse da narcotraffico. Si aggiunge che conversazioni intercettate su criptofonini parlano di un’attività continuativa di sotterramento dei fusti «in una intera campagna», mentre, nella specie, l’occultamento di fusti nei fondi riferibili alla moglie dell’attuale ricorrente, se avvenuto, è stato episodico.
Si segnala, ancora, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate nell’ordinanza impugnata sono estremamente generiche e riferite ad epoche di molto anteriori a quelle in contestazione.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 61bis cod. pen., nonché 125 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità.
Si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistenti, a carico dell’attuale ricorrente, le circostanze aggravanti della partecipazione ad un’associazione avente la disponibilità di armi e con carattere di transnazionalità, perché non ha indicato alcun elemento utile da cui inferire un coefficiente di colpevolezza del medesimo in ordine a tali punti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Diverse quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali
contestano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta di partecipazione dell’attuale ricorrente al gruppo criminale deducendo che gli elementi valorizzati per affermarne la effettiva intraneità all’associazione finalizzata al narcotraffico sono equivoci e privi di concludenza, sia se considerati nella loro oggettiva consistenza, sia, a maggior ragione, se valutati alla luce delle complessive risultanze investigative.
2.1. Le questioni poste attengono alla valutazione della prova indiziaria, e rendono opportuno indicare i criteri cui attenersi in proposito, richiamando la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
Secondo l’autorevole insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite, « di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro, l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 – 01).
Nella medesima prospettiva si è sistematicamente mossa la successiva giurisprudenza. Costante, in effetti, è l’affermazione secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un
alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02, e Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941 – 01). E di analogo tenore è il principio in forza del quale, in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441 – 02).
Nella medesima direzione, ancora, si pone l’enunciato secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (così Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 -01, la quale, in applicazione del principio, ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza).
2.2 . L’ordinanza impugnata, dopo aver riportato l’imputazione provvisoria, dapprima ricostruisce il contesto associativo di riferimento, e poi analizza il quadro delle emergenze specificamente riferibili all’attuale ricorrente , NOME COGNOME.
Secondo l’imputazione provvisoria, l’associazione criminale finalizzata al narcotraffico alla quale è accusato di partecipare l’attuale ricorrente, sarebbe diretta dal fratello NOME COGNOME e da NOME COGNOME, opera dal 2020, ed avrebbe come oggetto l’organizzazione di importazioni di cocaina dal Sud America in Italia, tramite il porto di Gioia Tauro, in particolare curando il recupero dei container contenenti la droga giunti via mare a bordo delle navi, l’occultamento della sostanza psicotropa e poi la rivendita della stessa. Sempre secondo l’imputazione provvisoria, il precisato NOME COGNOME si occuperebbe in prima persona di rivendere la droga sul mercato, di organizzare le consegne della cocaina mediante i corrieri e di tenere la contabilità del denaro ricavato dalle transazioni, denaro poi affidato a soggetti di origine cinese per il ‘riciclaggio’. Ancora, secondo l’imputazione provvisoria, del gruppo criminale, tra gli altri, farebbero parte anche: a) NOME COGNOME, con il compito di custodire ed occultare la cocaina e di consegnare la stessa
ai sodali per la successiva cessione; b) NOME COGNOME, con il compito di consegnare la droga ai corrieri e di organizzare i servizi di ‘scorta’, di ricevere e ‘conteggiare’ il denaro ricevuto in corrispettivo, di consegnarlo ai riciclatori, di custodire e trasportare le armi del gruppo, e di assumere informazioni sulle operazioni di polizia, anche, ad esempio, in occasione del sequestro di 472.930,00 euro presso l’abitazione dei COGNOME; c) NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi NOME di NOME COGNOME, con il compito di occultare la droga ed il denaro, NOME COGNOME anche curando la consegna delle somme in contanti ai riciclatori di origine cinese.
L’ordinanza impugnata osserva che l’esistenza dell’associazione è emersa da numerose conversazioni, in particolare effettuate mediante l’utilizzo di ‘criptofonini’ con il sistema Sky -Ecc, nonché da sequestri di droga e di denaro. Precisa che l’associazione : a) si pone in linea di continuità con la storica articolazione di RAGIONE_SOCIALE, operante in provincia di Reggio Calabria; b) si rifornisce di cocaina, hashish e marijuana, importando la droga da Ecuador, Spagna, Germania, Olanda, Belgio ed Albania; c) risulta avere, sulla base di plurime comunicazioni, caratterizzate anche dall’invio di fotografie, la disponibilità di armi da fuoco e di ordigni, in particolare nella persona di NOME COGNOME. Evidenzia, inoltre, che le risultanze delle intercettazioni hanno trovato puntuale riscontro anche: a) nel sequestro di 117,486 kg. di cocaina, effettuato il 7 luglio 2021; b) nel sequestro di denaro contante per 500.000,00 euro, effettuato il 6 febbraio 2021; c) nel sequestro di denaro contante per 400.000,00 euro, effettuato il 19 novembre 2021.
Il Tribunale, poi, rappresenta che l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, ha partecipato alle attività dell’associazione in particolare ponendo a disposizione del sodalizio criminale i terreni riconducibili alla società della moglie, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in modo da consentirne l’utilizzo per l’occultamento di droga e di denaro contante, custoditi all’interno di fusti di plastica, ossia con modalità indicate più volte nelle conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, i capi del gruppo.
L’ordinanza, segnatamente, evidenzia che: a) in data 15 marzo 2021, i filmati di videosorveglianza hanno ripreso NOME COGNOME, in compagnia di altra persona, all’interno di terreni riconducibili alla precisata società della moglie dell’attuale ricorrente, mentre era intento a prelevare da un veicolo e a trasportare all’esterno bidoni di plastica con caratteristiche corrispondenti a quelle descritte da NOME COGNOME nei dialoghi con NOME COGNOME; b) in data 20 aprile 2021, l’attuale ricorrente, NOME NOME, mentre discuteva con NOME COGNOME e NOME COGNOME, domandava al fratello se fosse solito conteggiare il denaro ricevuto al fine di identificare eventuali banconote falsificate; c) in data 24 aprile 2021, l’attuale
ricorrente, NOME COGNOME, parlava con il fratello NOME COGNOME delle modalità con le quali quest’ultimo avrebbe dovuto occultare i contenitori in plastica, rispettando le indicazione ricevute da una terza persona, così da assicurare la loro invisibilità dalle abitazioni limitrofe e da apporre dei segni di riconoscimento per agevolarne il successivo rinvenimento; d) in data 19 novembre 2021, parte della somma di 400.000,00 euro in contanti è stata rinvenuta all’interno di un terreno nella disponibilità dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME, dopo esservi stata occultata dai NOME NOME e NOME COGNOME.
L’ordinanza, ancora, aggiunge che di NOME COGNOME e dei suoi NOME NOME e NOME COGNOME, quale appartenenti alla ‘RAGIONE_SOCIALE, hanno parlato due collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e che quest’ultimo ha riferito di av er partecipato, quale rappresentante di una cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE, unitamente ad altri, tra i quali appunto i NOME COGNOME, all’importazione di 200 kg. di cocaina dal Sud America.
2.3 . L’ordinanza impugnata, nella parte in cui ravvisa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME, per aver partecipato ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, è correttamente motivata.
Innanzitutto, va premesso che l’ordinanza impugnata espone in modo sintetico, ma compiuto, elementi specifici e concludenti per ravvisare l’esistenza e l’operatività dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di riferimento, diretta da NOME COGNOME, fratello dell’attuale ricorrente, e da NOME COGNOME; né, in ordine al profilo dell’esistenza e dell’operatività del precisato gruppo criminale, il ricorso muove alcun rilievo.
Con specifico riguardo all’attuale ricorrente, poi, la conclusione del Tribunale secondo cui lo stesso sarebbe un partecipe del gruppo criminale diretto dal fratello NOME COGNOME e da NOME COGNOME, per aver messo a disposizione della consorteria i terreni nella disponibilità della società appartenente alla moglie, al fine di occultare droga e danaro, si fonda su una motivazione immune da vizi.
Deve infatti osservarsi che: a) l’uso di fusti di plastica da parte del sodalizio per custodire denaro e droga risulta da conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, i due capi della consorteria, sintetizzate nell’ordinanza impugnata e in ordine alle quali non vi sono specifiche deduzioni nel ricorso; b) fatto certo, riportato nell’ordinanza impugnata e non contestato nel ricorso, è la presenza di NOME COGNOME, partecipe del gruppo con funzione di custodia della droga, all’interno di un terreno nella disponibilità dell a società appartenente alla moglie dell’attuale ricorrente, in data 15 marzo 2021, mentre era intento a scaricare da un veicolo, insieme ad altra persona non identificata, bidoni del tipo indicato nelle conversazioni tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; c) fatto riportato nell’ordinanza
impugnata, e in ordine al quale il ricorso non documenta alcun travisamento della prova, ad esempio producendo il testo integrale della conversazione, è il colloquio intercorso il 20 aprile 2021 tra l’attuale ricorrente, il fratello NOME e NOME, partecipe del gruppo con funzione tra l’altro di custodire droga e denaro e di consegnare quest’ultimo ai riciclatori, nel corso del quale il prim o chiede al fratello dell’abitudine di conteggiare il denaro al fine di identificare banconote falsificate; d) fatto riportato nell’ordinanza impugnata, e in ordine al quale il ricorso non documenta alcun travisamento della prova, ad esempio producendo il testo integrale della conversazione, è il colloquio intercorso il 24 aprile 2021 tra l’attuale ricorrente ed il fratello NOME NOME COGNOME, nel corso del quale i due discutono delle modalità con cui quest’ultimo avrebbe dovuto occultare i contenitori in plastica, rispettando le indicazione ricevute da una terza persona, così da assicurare la loro invisibilità dalle abitazioni limitrofe e da apporre dei segni di riconoscimento per agevolarne il successivo rinvenimento; e) fatto certo, riportato nell’ordinanza impugnata, e in ordine al quale il ricorso non documenta alcun travisamento della prova, ad esempio producendo il verbale di sequestro e specifica documentazione, è il rinvenimento, in data 19 novembre 2021, di parte della somma di 400.000,00 euro in contanti, all’interno di un terreno nella disponibilità dell’attuale ricorrente dopo esservi stata occultata dai NOME NOME e NOME COGNOME.
E, sulla base di questi elementi, deve ritenersi che legittimamente l’ordinanza impugnata ha concluso che sussistono precisi elementi per ritenere che l’attuale ricorrente abbia messo a disposizione del gruppo criminale i terreni nella disponibilità della società appartenente a sua moglie: invero, secondo i principi giurisprudenziali consolidati, richiamati nel § 2.1, gli elementi sopra sintetizzati debbono essere letti dapprima singolarmente, ma poi unitariamente, ed è l’esame coordinato degli stessi che può eliminare possibili ambiguità interpretative.
Né la ricostruzione fornita dal Tribunale è messa in crisi dalle deduzioni contenute nel ricorso, poiché le stesse, oltre a non documentare travisamenti della prova, non evidenziano nemmeno vizi logici, limitandosi a proporre una diversa interpretazione de lle risultanze acquisite, ossia un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Non sorrette da interesse giuridicamente rilevante sono le censure che contestano l’affermazione della sussistenza delle aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità.
Costituisce infatti consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce, quello secondo cui, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non
rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull ‘ an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (vds., tra le tante, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508 -01, e Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 260256 -01).
Ciò posto, nei confronti del responsabile del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico la pena massima è pari a ventiquattro anni di reclusione, e ad essa occorre parametrare i termini di custodia cautelare, anche quando non ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr., per tutte, Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, COGNOME, Rv. 221656 -01, e Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, COGNOME, Rv. 262519 – 01).
Di conseguenza, nella specie, la configurabilità delle circostanze aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità è irrilevante ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare. Né, d’altro canto, il ricorso indica specifiche ragioni idonee a radicare l’interesse ad una decisione su tali punti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME