Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/09/2023 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31590 del 3/07/2023), ha confermato il provvedimento del 20/03/2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l’applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, in ordine ai reati di cui agli artt. e 74 d.P.R. n. 309/90.
Articolando due motivi, la difesa del ricorrente deduce:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 292, 273 e 193 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito e vizio di motivazione per avere il Tribunale confermato, con riferimento al reato associativo, l’originario provvedimento cautelare omettendo di uniformarsi alle richieste espresse nel principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione.
Si lamenta che l’ordinanza impugnata presenti le stesse criticità di quella annullata, mancando quel necessario nodo di congiunzione tra piccoli e sporadici elementi ed il contesto di associazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti: emergeva una totale assenza di consapevolezza dell’esistenza di un sodalizio organizzato (mancanza di accettazione degli scopi e del programma associativo, della coscienza di un’azione radicata nella compagine associativa, assenza di contatti con coloro che ne erano inseriti) e, soprattutto, di un qualsiasi ruolo in seno allo stesso rivestito dal ricorrente.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, 292, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
La censura, seppur denunciata solo sotto il profilo della violazione della legge processuale e sostanziale, censura, per un verso, l’assenza di gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione al sodalizio e, per altro, la tenuta argomentativa della c.d. doppia presunzione relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 che il Tribunale aveva fondato su formule di stile ed espressioni formali, non tenendosi nel debito conto l’attivazione del giudizio abbreviato ed il trascorrere di un ampio arco temporale rispetto alle condotte in contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati. 1. Il primo motivo non è fondato.
L’annullamento disposto dalla Sesta sezione della Corte di cassazione
conseguiva al rilievo che l’ordinanza precedente «dopo avere chiarito i presupposti per ritenere un soggetto partecipe di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, non ha illustrato in maniera logicamente conseguenziale gli elementi valorizzabili ai fini di accusa, limitandosi a sostenere che la prova della consapevolezza del COGNOME di far parte di un sodalizio criminale fosse desumibile dal fatto che aveva avuto rapporti con le figure apicali di quell’associazione».
Memore di ciò, l’ordinanza impugnata si è premunita di inserire gli accertati rapporti con le figure apicali del sodalizio (COGNOME, COGNOME e COGNOME) nell’ambito di un rapporto continuato e consolidato che vede il ricorrente assumere la veste di fornitore abituale di tale consesso criminale (si indicano a corredo ben quindici forniture di droga, talune di portata assai considerevole), così divenendo per il sodalizio un canale di rifornimento fondamentale, per come comprovato non solo dall’elevato numero di forniture accertate nel breve arco temporale delle investigazioni, ma anche dall’instaurarsi di un rapporto fiduciario al punto da fare credito ai coindagati, anche per cifre significative e persino regalare loro, talvolta della droga.
Ma se questo è il contesto di fatto descritto dai giudici di merito, correttamente si sono ricondotti nell’alveo della condotta di partecipazione i sistematici contributi assicurati dal ricorrente al sodalizio criminale. Al riguardo, infatti, la Corte legittimità ha affermato che l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo, La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l’associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l’una, né l’altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale. Ne deriva che è ben configurabile, fra venditori e acquirenti di sostanze stupefacenti, l’associazione volta alla commissione di reati nella specifica materia (Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822 – 01; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945 – 01).
Nel caso in esame, GLYPH le connotazioni della condotta dell’agente,
consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelano, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale, così dando ragionevolmente atto anche della sussistenza dell’affectio societatis richiesta ai fini dell’integrazione del dolo di partecipazione.
Manifestamente infondato è il secondo motivo dedotto in punto di esigenze cautelari.
Il ricorrente fa essenzialmente leva sull’assenza della gravità indiziaria del reato associativo in forza del quale operano le presunzioni di carattere relativo poste dalla legge in materia, adducendo, altresì, ad esclusione delle esigenze cautelari l’attivazione del giudizio abbreviato e il trascorrere di un ampio arco temporale rispetto alle condotte in contestazione.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha escluso:
che la presunzione in ordine alla esistenza delle esigenze cautelari, in assenza di elementi contrari, possa essere vinta, risultando un elevato rischio, attuale e concreto, di commissione di analoghe condotte avendo il ricorrente mostrato un’ostinazione criminale tutt’altro che comune, dando prova di aver fatto del malaffare lo strumento attraverso cui procacciarsi stabilmente da vivere, affermazione del tutto continente con la descrizione dell’impegno profuso dal ricorrente nell’attività sistematica ed a vasto raggio di narcotraffico;
che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere possa essere vinta tenuto conto dell’alto rischio di recidiva, ricavato dai precedenti penali annoverati dal ricorrente, di cui uno specifico, dall’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dalla pendenza di altro procedimento per delitto, nonché della sua personalità, dell’abitualità a delinquere e del ruolo svolto. Si tratta di un complesso di indici di disvalore, sia di carattere soggettivo che oggettivo, che danno motivatamente conto dell’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure.
Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell’esclusione delle esigenze cautelari non si rilevano affatto pertinenti ovvero risultano generici.
Quanto alla scelta del rito, si tratta di un elemento del tutto “eccentrico”, i quanto non risultano ravvisate esigenze cautelari volte ad evitare il pericolo di inquinamento probatorio.
Quanto al tempo trascorso, a fronte di una contestazione avente carattere
permanente (v. pag. 1 ove è riportata la contestazione mossa con l’ordinanza genetica), difetta l’indicazione di significativi elementi di rescissione del ricorrent dal sodalizio.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 23/11/2023