Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condanNOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1032,00 di multa.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione all’omesso accertamento del principio attivo sulla sostanza sequestrata; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
II)Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 131-bis, 62-bis e 163 cod. pen.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze difensive si pongono in contrasto con il noto e consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, non è indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica, dovendosi ritenere sufficiente il narcotest, accertamento tecnico assistito da piena dignità scientifica. Si tratta, infatti, di un accertamento qualitativ mediante analisi speditiva, utile per l’immediato riscontro di sostanze stupefacenti. Oltre alla comprovata natura stupefacente della sostanza di tipo hashish caduta in sequestro, in risposta alla lagnanza della difesa, che dubita della capacità drogante della sostanza per effetto della mancata perizia tossicologica, la Corte di appello ha logicamente e congruamente posto in evidenza le modalità di detenzione ed il luogo nel quale il ricorrente, unitamente al coimputato, furono controllati (il ricorrente fu sorpreso in un “noto luogo di spaccio” intento a frazionare in dosi, con l’uso di un coltello, il panetto d hashish).
Ritenuto che la motivazione offerta risponde ai principi stabiliti in questa sede, in base ai quali, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti’ fermo restando il rispetto dell’obbligo di motivazione (cfr. Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 – 02).
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta dalla Corte di merito è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione dell’entità de fatto, desunto dalle modalità della condotta e dal quantitativo “per nulla modesto” dello stupefacente, che l’episodio non fosse connotato da speciale tenuità.
Considerato, quanto alle censure afferenti alla determinazione del quantum della pena, che la Corte di merito ha espresso adeguata motivazione, ritenendo congrua la pena irrogata in primo grado, peraltro corrispondente al minimo edittale (cfr. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464:”Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.”).
Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione fornita dalla Corte territoriale si appalesa del tutto adeguata, avendo i giudici posto in evidenza, ai fini del diniego, la negativa personalità dell’imputato, in considerazione dei precedenti annoverati, e l’entità del fatto (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché
anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entit reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente»
Considerato, quanto al laconico richiamo alla sospensione condizionale dell pena contenuto nel motivo secondo di ricorso, che il beneficio è stato concesso all’imputato dal primo giudice.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 17 gennaio 202/ 1
Il Consigliere estensore
Il Presiiente