Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
Depositata in Cancelleria
Oggi,
2 b LUG. 2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 22-05-2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 gennaio 2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, all’esito di rito abbreviato, condannava NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Scafati il 29 gennaio 2022.
Con sentenza del 22 maggio 2022, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte di appello campana, COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dolendosi del mancato accertamento del principio attivo della sostanza in sequestro, che è stata ritenuta di tipo stupefacente, pur in assenza dei necessari esami tossicologici, non essendo sufficiente il richiamo al mero dato quantitativo.
Con il secondo motivo, correlato al primo, è stato eccepito il vizio di motivazione, rilevandosi che l’omessa consulenza volta ad accertare il principio attivo della sostanza prevale su ogni altra considerazione, incidendo negativamente sulla tenuta logica della valutazione delle prove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato non presta il fianco alle censure difensive.
Le due sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno invero operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli esiti degli accertament operati il 29 gennaio 2022 dai Carabinieri di Angri, i quali, dopo un inseguimento, fermavano l’autovettura Ford Fiesta targata TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO cui conducente veniva identificato in NOME COGNOMECOGNOME sotto il seggiolino anteriore del lato passeggero veniva rinvenuto un pezzo di sostanza stupefacente dal peso di 94,4 grammi, che al narcotest risultava essere hashish, per cui COGNOME, unitamente all’altro occupante dell’auto, veniva tratto in arresto per il reato ex art. 73 del d.P.R. n 309 del 1990, che, in mancanza di un esame tossicologico volto ad accertare la quantità di principio attivo, veniva qualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73.
Orbene, premesso che la scansione degli eventi che ha portato alla condanna di COGNOME non è contestata, deve altresì osservarsi che correttamente non è stata ritenuta ostativa all’affermazione della colpevolezza dell’imputato la mancata effettuazione di una consulenza tossicologica, avendo in tal senso i giudici di merito operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282680, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784 e Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Rv. 257462), secondo cui, per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso a una perizia chimica tossicologica, che è necessaria invece ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti, esigenza questa non sussistente nella vicenda in esame, avendo il Tribunale e la Corte di appello ragionevolmente desunto la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata da una pluralità di elementi probatori convergenti, ossia la rilevanza del dato ponderale (94 grammi) e il contesto della condotta, ossia le modalità di occultamento della droga nell’auto e il contegno avuto nel corso del controllo da COGNOME, il quale, alla vista dei militari ha cercato maldestramente di fuggire, palesando un forte stato di agitazione.
Orbene, in quanto scaturito da una disamina non illogica delle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità del reato contestato, peraltr coerente con le coordinate interpretative che regolano la materia, resiste alle censure difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici, per cui il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024