Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11893 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 01X8N3Y) nato il 05/09/1969
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 17.01.2023 dal Tribunale di Prato e ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, co.1 D.P.R. n. 309 /1990 ( detenzione di 100 gr lordi di cocaina).
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all’insufficienza del c.d. “narcotest” ai fini del giudizio di penale responsabilità ai sensi dell’art. 73, co.1 D.P.R. n. 309/1990 e circa l’esclusione della qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi di cui all’art. 73, comma v, DPR 309/1990.
Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale applica i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui il c.d. “narcotest “può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza e di conseguenza affermare la responsabilità dell’imputato, posto che il giudice può formare il suo libero convincimento su diverse fonti di prova, senza GLYPH disporre GLYPH necessariamente GLYPH la GLYPH perizia (Sez. 6 – , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 – 02; Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017 ,Rv. 270486 – 01). Posto che non è stata posta in discussione la natura della sostanza, i giudici di merito hanno sottolineato gli elementi fattuali venuti in rilievo, quali la disponibilità di appartamento, base logistica da cui operare, il ritrovamento di strumentazione utile al confezionamento della sostanza e di numerosi telefoni cellulari e relative schede SIM, le ammissioni del predetto imputato circa il fatto di trarre dalla attività illecita il proprio sostentamento, fatto corroborato da un precedente penale specifico. Detti elementi sono stati, con ragionamento non illogico, ritenuti idonei a dimostrare un perdurante rapporto con clienti e fornitori e la stabile contiguità con ambienti criminali per l’approvigionamento, tali da escludere la lieve entità del fatto. La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH sia per l’applicazione GLYPH che per l’esclusione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare tutti GLYPH gli elementi GLYPH indicati GLYPH dalla GLYPH norma, GLYPH sia quelli concernenti l’azione GLYPH (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e qualità GLYPH delle GLYPH sostanze stupefacenti): cfr., GLYPH ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/20 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
13 GLYPH Rv. 255856 – 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01). )
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipote di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025.