Narcotest e Confessione: Prova Sufficiente per la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: non sempre è necessaria un’analisi di laboratorio completa per arrivare a una sentenza di condanna. Come vedremo, un narcotest positivo, se supportato da altri elementi probatori solidi come la confessione dell’imputato, può essere ritenuto sufficiente dal giudice. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per detenzione e spaccio di cocaina. I giudici di merito avevano riqualificato il reato nell’ipotesi lieve, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che sanziona i fatti di minore entità.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di legge e di motivazione. In particolare, sosteneva che la sua responsabilità penale fosse stata affermata sulla base di analisi di laboratorio inattendibili, presumibilmente eseguite su un campione di sostanza diverso da quello sequestrato.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Valenza del Narcotest
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per riaffermare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Ai fini della configurabilità del reato di spaccio, non è indispensabile un accertamento peritale che determini con esattezza la qualità e la quantità della sostanza stupefacente.
Può risultare sufficiente anche il solo narcotest, a una condizione precisa: il giudice deve fornire una motivazione adeguata che dimostri la sussistenza di altri elementi univocamente significativi, capaci di confermare la tipologia e l’entità della sostanza. La decisione si fonda sull’idea che il giudizio penale si basa sul libero convincimento del giudice, formato su una valutazione complessiva di tutte le prove disponibili.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva evidenziato un fattore decisivo. Pur non essendo stato possibile risalire al principio attivo della sostanza tramite le analisi, il Tribunale aveva già riconosciuto la lieve entità del fatto. L’elemento chiave, però, era un altro: l’imputato aveva pienamente ammesso di aver acquistato la cocaina al prezzo di 500 euro con lo scopo di rivenderla sul mercato.
Questa confessione ha assunto un valore probatorio determinante. Secondo la Cassazione, l’ammissione dell’imputato non solo ha confermato le risultanze del narcotest, ma ha anche costituito una confessione piena del reato contestato. In pratica, le parole dell’imputato hanno colmato la lacuna derivante dall’assenza di un’analisi chimica dettagliata, fornendo al giudice la prova necessaria per confermare la condanna. Essendo il ricorso inammissibile, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma un approccio pragmatico della giurisprudenza nei reati di droga di lieve entità, dove la rigidità della prova tecnica può essere superata da altri elementi di convincimento. In secondo luogo, sottolinea il peso processuale delle dichiarazioni rese dall’imputato, che possono trasformarsi nell’elemento decisivo per la sua stessa condanna. La decisione ribadisce che il sistema giudiziario non si basa su automatismi probatori, ma sulla capacità del giudice di valutare in modo logico e coerente l’intero quadro indiziario a sua disposizione.
È sempre necessaria un’analisi di laboratorio per una condanna per spaccio?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che un accertamento peritale sulla qualità e quantità della sostanza non è indispensabile ai fini della condanna.
In quali casi un narcotest è sufficiente come prova?
Un narcotest può essere considerato prova sufficiente a condizione che il giudice fornisca una motivazione adeguata, basata su altri elementi univocamente significativi che confermino la tipologia e l’entità della sostanza stupefacente.
Qual è stato l’elemento decisivo che ha supportato il narcotest in questo caso?
L’elemento decisivo è stata la piena ammissione dell’imputato, il quale ha confessato di aver acquistato cocaina per 500 euro con l’intenzione di rivenderla, avvalorando così le risultanze del test e confessando il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, previa riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, attesa la inattendibilità delle analisi di laboratorio, palesemente eseguite su un campione diverso.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità che, GLYPH ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6 – , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022) Rv. 283942 – 02; Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017 Cc. (dep. 09/05/2017 ) Rv. 270486 – 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, dato atto che, non potendosi risalire al principio attivo, il Tribunale aveva già riconosciuto l’ipotesi lieve, considera che l’imputato aveva pienamente ammesso di aver acquistato cocaina al prezzo di 500 euro per rivenderla sul mercato, così avvalorando le risultanze del narcotest e confessando il reato contestato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della assa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consiglier estensore