Il narcotest è sufficiente per una condanna? La Cassazione fa chiarezza
L’accertamento della natura stupefacente di una sostanza è un momento cruciale nel processo penale. Ma è sempre necessaria una complessa e costosa perizia tecnica, o può bastare un semplice narcotest? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema, ribadendo un principio consolidato: un narcotest può essere sufficiente, a patto che la decisione del giudice sia supportata da una motivazione solida e da altri elementi di prova.
Il Fatto all’origine della controversia
Il caso riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La condanna si basava principalmente sulle risultanze di un narcotest effettuato sulla sostanza sequestrata. L’imputato, ritenendo questa prova insufficiente, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero una perizia tossicologica completa in grado di determinare l’esatta quantità di principio attivo.
I motivi del ricorso: validità del narcotest come prova
La difesa dell’imputato sosteneva che una condanna non potesse fondarsi esclusivamente su un esame speditivo come il narcotest. A suo avviso, solo una perizia tecnica avrebbe potuto stabilire con certezza non solo la tipologia, ma anche e soprattutto la quantità di principio attivo, elemento fondamentale per valutare la reale offensività della condotta. Inoltre, si contestava che potesse trattarsi di un derivato della canapa non drogante, circostanza che solo un’analisi approfondita avrebbe potuto escludere.
La Decisione della Cassazione e le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della decisione dei giudici di merito.
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico. Non è sempre indispensabile procedere con un accertamento peritale sulla qualità e quantità della sostanza. Il narcotest può essere ritenuto prova sufficiente a condizione che il giudice fornisca una motivazione adeguata, logica e coerente, basata su elementi univocamente significativi.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente argomentato che la positività del narcotest, pur in assenza di una determinazione quantitativa, era già di per sé sufficiente a confermare la natura drogante della sostanza, inquadrabile nella fattispecie di lieve entità. Inoltre, i giudici di merito avevano smontato la tesi difensiva del ‘derivato non drogante’ con un ragionamento logico: il quantitativo complessivo della sostanza sequestrata, tutt’altro che minimale, rendeva del tutto inverosimile che l’imputato l’avesse ricevuta senza alcun tipo di controllo sulla sua qualità ed efficacia. Tale motivazione è stata giudicata dalla Cassazione adeguata e non scalfita dalle generiche contestazioni del ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio di economia processuale e di ragionevolezza nella valutazione della prova. Non è necessario appesantire ogni procedimento con una perizia quando altri elementi sono sufficienti a raggiungere la certezza processuale. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Valore del Narcotest: Il narcotest non è una ‘prova minore’, ma un elemento di prova a tutti gli effetti, la cui sufficienza dipende dal contesto.
2. Centralità della Motivazione: Il vero fulcro della decisione non è lo strumento tecnico utilizzato (narcotest o perizia), ma la capacità del giudice di motivare la sua decisione in modo convincente, collegando il risultato del test ad altri elementi (come la quantità della sostanza, le modalità del sequestro, etc.).
3. Onere dell’Impugnazione: Un ricorso basato sulla presunta insufficienza del narcotest non può essere generico. È necessario confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e dimostrare perché, in quel caso concreto, il solo test speditivo non era sufficiente a fugare ogni ragionevole dubbio.
È sempre necessaria una perizia tecnica per provare un reato relativo a stupefacenti?
No, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, un accertamento peritale non è sempre indispensabile. Altri elementi, come il narcotest, possono essere sufficienti.
In quali condizioni un narcotest può essere considerato prova sufficiente per una condanna?
Un narcotest è sufficiente quando il giudice fornisce una motivazione adeguata e logica che si basa anche su altri elementi univocamente significativi, come la tipologia e l’entità complessiva della sostanza sequestrata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, alla dichiaratoria di inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11563 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME (CUI 01SWMQU) nato il 09/07/1984
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 38131/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che l’imputato lamenta il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva perché la condanna era stata basata sul narcotest senza perizia;
Rilevato che è pacifico in giurisprudenza che non sia indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione i merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di de sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 – 02; Sez. 3, n. 15317 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275968 – 02);
Rilevato che la Corte territoriale ha considerato che l’indicazione della presenza del princip attivo, pur in assenza della determinazione del quantitativo, era sufficiente a confermare che trattava di sostanza drogante da sussumere sotto il quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha aggiunto che il fatto che si trattasse di un mero derivato non drogante della canapa era smentito proprio dal quantitativo complessivo della sostanza sequestrata che, essendo tutt’altro che minimale, rendeva inverosimile che fosse stato ricevuto dall’imputato senza u controllo;
Ritenuto che tale motivazione sia adeguata e rilevato che il ricorso non vi si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilit consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore