Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44366 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vasto il 31/1/1971 avverso l’ordinanza del 13/6/2024 emessa dal Tribunale di L’Aquila visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME indagato per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la sostituiva con gli arresti domiciliari.
Ha proposto ricorso l’indagato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale, pur avendo dato atto della nullità dell’accertamento tecnico svolto in relazione alla natura e qualità della sostanza stupefacente in sequestro, aveva ritenuto la perdurante sussistenza della gravità indiziaria sulla base del risultato del solo narcotest.
Evidenzia il ricorrente che, invero, non si comprenderebbe a quale dei plurimi narcotest eseguiti il Tribunale avesse fatto riferimento, sottolineando l’accertamento eseguito dai Carabinieri aveva dato risultato negativo alla cocaina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto la nullità del risultato dell’accertamento tecnico ex art. 360 cod. proc. pen., stante l’omesso avviso al difensore e la conseguente impossibilità di partecipare all’attività di campionatura (22.4.2024) e alle successive analisi (29.4.2024). Una volta eliminato il dato derivante dall’accertamento tecnico, la misura è stata ugualmente confermata sulla base del risultato del c.d. narcotest, dal quale risultava la riscontrata positività alla cocaina, tuttavia, difettando la conoscenza del dato qualitativo (principio attivo), il Tribunale derubricava il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con conseguente attenuazione della misura cautelare.
2.1. Sostiene il difensore che la motivazione risulterebbe contraddittoria, in quanto l’analisi chimica avrebbe dato un risultato negativo alla cocaina, allegando la comunicazione proveniente dal laboratorio dei Carabinieri.
2.3. Ritiene la Corte che il Tribunale, pur partendo da una premessa astrattamente corretta, non ha tenuto conto del quadro specificamente sottoposto al suo esame.
In linea generale, la giurisprudenza riconosce che ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez.6, n. 40044 del 29/9/2022, COGNOME, Rv. 283942-02).
La giurisprudenza, pertanto, non afferma una sostanziale fungibilità tra analisi chimica e narcotest, richiedendo, ove si disponga solo di quest’ultimo, l’individuazione di elementi “univocamente significativi” della tipologia e entità
della sostanza stupefacente.
In buona sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata e idonea a superare le incertezze in ordine alla natura e qualità della sostanza stupefacente, tanto più che – a prescindere dalla validità dell’accertamento tecnico – era comunque emersa una criticità in ordine al risultato ottenuto (tant’è che i Carabinieri sottolineavano la necessità della ripetizione dell’accertamento qualitativo e quantitativo presso il laboratorio della locale ASL); a fronte di tali dubbi, ove pure l’accertamento tecnico fosse stato correttamente svolto, non avrebbe comportato alcun risultato utile in ottica accusatoria.
Quanto detto, impone l’annullamento con rinvio, al fine di consentire una complessiva rivalutazione del fatto tenendo conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art.309, co.7, c.p.p.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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