Narcotest e spaccio: la Cassazione conferma la condanna
Il valore probatorio del narcotest nei procedimenti per spaccio di lieve entità è un tema centrale per la difesa penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di questo strumento tecnico quando viene utilizzato come base per l’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Il valore del narcotest nel giudizio penale
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Roma, lamentando l’insufficienza del solo narcotest per dimostrare la natura stupefacente della sostanza sequestrata. Secondo la difesa, tale accertamento non sarebbe stato idoneo a sostenere un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli esiti dei test speditivi eseguiti dalla polizia giudiziaria possono essere pienamente utilizzati se il giudice di merito fornisce una spiegazione adeguata e non illogica del loro valore nel contesto probatorio complessivo.
I fatti e il ricorso inammissibile
L’imputato era stato condannato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, norma che disciplina le ipotesi di lieve entità nel traffico di stupefacenti. Il ricorso presentato in Cassazione è stato giudicato inammissibile poiché non introduceva elementi nuovi, limitandosi a riproporre le medesime critiche già sollevate e risolte nel grado precedente. La Corte ha rilevato come la sentenza impugnata avesse già ampiamente motivato sulla validità degli accertamenti tecnici effettuati, rendendo la nuova censura priva di fondamento giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando i motivi di impugnazione sono meramente riproduttivi di quelli già vagliati dal giudice d’appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse operato correttamente, seguendo un iter logico coerente con i precedenti giurisprudenziali. L’accertamento tramite narcotest è stato considerato sufficiente poiché inserito in un quadro probatorio che non lasciava spazio a dubbi sulla natura illecita della sostanza e sulla condotta dell’imputato. Inoltre, l’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersa l’assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte confermano un orientamento rigoroso: la contestazione tecnica del narcotest deve essere specifica e non può limitarsi a una generica critica di insufficienza se il giudice di merito ha già fornito una motivazione solida. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento sottolinea l’importanza di strutturare i ricorsi su vizi di legittimità concreti e nuovi, evitando la semplice ripetizione di argomenti già respinti. La decisione ribadisce inoltre che la prova scientifica, anche se speditiva, mantiene una sua centralità nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, purché il suo utilizzo sia giustificato da un ragionamento giudiziale privo di vizi logici.
Il solo narcotest è sufficiente per una condanna penale?
Sì, se la motivazione del giudice è logica e coerente con gli altri elementi raccolti, il narcotest può costituire prova valida della natura della sostanza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, la legge prevede il versamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50622 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50622 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo meramente riproduttivo della medesima censura relativa al giudizio di responsabilità dell’imputato p reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla insufficienza del solo narco censura già adeguatamente vagliate e disattesa dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5) con motivazione adeguata, non illogica e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 – 02);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.