Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50177 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il cumulativo ricorso è inammissibile, contenendo doglianze prive di specificità e concernenti la riproposizione di critiche sulla ricostruzione del fatto non dedu sede di legittimità e già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte territoriale con co applicazione dei principi di diritto che regolano la materia e non illogica motivazione;
Ritenuto, in particolare, che non è consentito come nella specie invece avvenuto – fare generico rinvio alle censure articolate con l’atto di gravame, senza indicarne il contenuto, consentendosi in tal modo alla Corte di individuare le questioni sulle quali si sollecita il s di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni d e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2 B. e a., Rv. 264879);
Considerato, inoltre, che: la sentenza attesta che COGNOME NOME aveva riconosciuto l’autore della cessione e che anche per le altre cessioni contestate era intervenuto, tra l’a riconoscimento fotografico effettuato nell’immediatezza, attività – quest’ultima – costit accertamento di fatto che ben può essere oggetto di prova testimoniale (cfr. Sez. 5, n. 6456 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023); la sentenza fa buon governo del condivisibile principio giusta il quale per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata so è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia ch tossicologica, necessaria, invece, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei princip contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi e a, Rv. 263784); v argomentata e non illogica motivazione sulle ragioni del diniego delle circostanze attenua generiche, mentre la Corte territoriale, dichiarando la parziale prescrizione dei reato conte ha eliminato l’aumento per la continuazione per gli stessi praticato e ha contenuto la pena p residui reati a ciascun imputato contestati attestandosi in termini inferiori alla media edit sentenza afferma, senza specifica contestazione, che non vi era stato specifico e tempestiv motivo di appello sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 1 bis cod. pen., aggiungendo, ad abundantiam, che la reiterazione delle condotte quale emergente dai fatti oggetto di contestazione nel processo era comunque ostativa al suo riconoscimento; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileva che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ di ciascun ricorrente di sopportare delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.