Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: a
ium~.NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia in merito alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila per nuovo giudizio sul punto; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/07/2021 il Tribunale di Pescara, con rito abbreviato, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., perché, quale proprietario nominato custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, violava i sigilli apposti sulla vettura, riutilizzando il be sequestrato.
In riforma di tale sentenza, la Corte di appello di Pescara ha riqualificato il fatto ascritto all’imputato come reato di cui all’art. 334 cod. pen. e ha, conseguentemente, rideterminato la pena. La Corte ha ritenuto che l’asportazione del cartello adesivo apposto sul veicolo e recante l’indicazione del sequestro non costituisca “violazione di sigilli” e ha ravvisato nella condotta dell’imputato il delit di sottrazione di beni sottoposti a sequestro amministrativo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il fatto per cui è intervenuta condanna è diverso a quello contestato, per cui, in assenza di modificazione della contestazione ad opera del pubblico ministero, la Corte avrebbe dovuto disporre, con ordinanza, la rimessione degli atti all’ufficio di Procura.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 334 cod. pen. Il riutilizzo di una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da parte del proprietario nominato custode integra non il reato di cui all’art. 334 cod. pen. ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 del d. Igs. n. 285/1992 (codice della strada), che è norma speciale rispetto alla prima.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine alla pena irrogata. La Corte di appello non ha adeguatamente motivato in relazione alla pena inflitta, determinata in misura prossima alla media edittale.
2.4. Con il quinto motivo si deduce il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale e l’AVV_NOTAIO hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente.
Preliminarmente va rilevato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso 1″iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
Per “fatto” si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall’evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220).
Ciò premesso, nel caso di specie all’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art. 349 cod. pen., perché quale proprietario nominato custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo violava i sigilli apposti sulla vettura, riutilizzando il bene sequestrato, “in epoca successiva al 01/04/2019”.
Dalla sentenza di primo grado, confermata, in punto di fatto, da quella di secondo grado, emerge che il veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo il giorno 01/04/2019, è stato visto circolare il 12/05/2019 e che il conducente è stato sanzionato; il successivo 29/08/2019 la polizia giudiziaria ha constatato che il veicolo non si trovava nel luogo ove doveva essere custodito.
La Corte di appello, premesso che l’asportazione del cartello adesivo recante l’indicazione del disposto sequestro amministrativo non costituisce “violazione di sigilli”, ha ritenuto che il mancato rinvenimento del veicolo integri una “sottrazione” e consenta di ricondurre la fattispecie concreta all’art. 334 cod. pen. Ha, quindi, proceduto alla riqualificazione del fatto, considerando che il riferimento alla sottrazione fosse evincibile dal capo di imputazione, che contestava il “riutilizzo” dell’autovettura.
Ritiene il collegio che la Corte non abbia operato una riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico, ma che abbia, al contrario, mutato il fatto, ledendo i diritti della difesa, che si è confrontata con la contestazione di aver violato i sigil mediante riutilizzo del bene, ma non con quella di aver sottratto il bene.
La sentenza impugnata ha accertato che i sigilli non sono stati violati, perché non erano stati apposti, e ha ritenuto che il riferimento al “riutilizzo” sia equivalente alla contestazione di sottrazione.
Così, però, non è.
La circolazione con il veicolo sottoposto a sequestro integra un illecito amministrativo (sul punto Sez. 6, Sentenza n. 18423 del 10/04/2014, Rv. 260892 – 01 che ha precisato che il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all’art. 334 cod. pen. e di cui all’art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada, è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 334 cod. pen.).
Precisato che la condotta consistente nel circolare con il veicolo sottoposto a sequestro non integra una sottrazione e che i sigilli non sono stati rimossi perché non erano mai stati apposti, la Corte avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., immutata la contestazione, disporre la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura perché contestasse il diverso reato di cui all’art. 33 cod. pen., ossia la sottrazione del bene.
In sostanza, la Corte di appello ha proceduto, in assenza di modifica della contestazione da parte del pubblico ministero, non ad una riqualificazione del fatto contestato ma ad una sua modificazione, per cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Pescara del 27 aprile 2021 e dispone la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
Così deciso il 10/07/2024