Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2421 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2421 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RICADI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 4 giugno 2024 con la quale NOME COGNOME Ł stato ritenuto responsabile dei reati in materia di armi a lui ascritti in rubrica condannandolo alla pena di tre anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione e 10.300 euro di multa, oltre pene accessorie e confisca.
Secondo le convergenti sentenze di merito, a seguito di perquisizione veicolare e personale dell’8 aprile 2023, venivano rivenuti 100 munizioni cal. 7,65 Browing marca Fiocchi , 150 munizioni cal. 9×19, riportanti sul fondello la scritta RAGIONE_SOCIALE e 50 munizioni cal. 357 Magnum marca Fiocchi.
Estesa la perquisizione presso l’abitazione di pertinenza dell’imputato, venivano rinvenuti una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 mm. con matricola abrasa, due caricatori vuoti e 30 cal. 7,65 Browing , marca Fiocchi .
La Corte di appello ha motivato disattendendo i rilievi difensivi in ordine alla natura delle munizioni recanti la scritta RAGIONE_SOCIALE sul fondello, alla clandestinità della pistola in ragione dell’abrasione del numero di matricola, nonchØ alla relativa ricettazione e, infine, all’autonoma rilevanza della detenzione delle cartucce TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO rinvenute a casa.
I giudici di appello hanno espressamente disatteso ogni rilievo difensivo in punto di effettiva riferibilità all’imputato della detenzione del materiale rinvenuto sia con riguardo a quello presente sull’autovettura sulla quale si trovava l’imputato, sia a quello esistente presso l’abitazione allo stesso in uso.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per
mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando sei motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione manifestamente illogica e carente in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi b), c) e d).
Si tratta dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione della stessa e detenzione delle munizioni cal. 7,65 rinvenute nell’immobile ritenuto, sulla scorta di una motivazione asseritamente viziata, nella disponibilità dell’imputato.
Sul punto non sarebbero state congruamente valutate le dichiarazioni del Carabiniere COGNOME in punto di accertamento della disponibilità dell’immobile (di proprietà del padre dell’imputato) da parte di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo Ł stata eccepita la violazione di legge con riferimento alla qualificazione delle munizioni di cui al capo a) come armi da guerra.
A tal fine, sarebbe stato omesso ogni accertamento tecnico e non avrebbe potuto assumere rilievo decisivo la sola presenza sul fondello della scritta Nato , a fronte di un calibro (9 x TARGA_VEICOLO) estraneo alle munizioni da guerra.
2.3. Il terzo motivo ha avuto ad oggetto il vizio di manifesta illogicità e motivazione carente in punto di riferibilità della detenzione delle munizioni di cui al capo a) a COGNOME.
Il rinvenimento Ł avvenuto a bordo di un veicolo di proprietà di NOME COGNOME che si trovava alla guida del mezzo, mentre l’imputato era il passeggero.
Sul punto, le censure sollevate nell’atto di appello (trascritte in ricorso) sarebbero rimaste senza adeguata risposta da parte della Corte catanzarese.
2.4. Con il quarto motivo Ł stata eccepita l’assenza di motivazione sull’eccepito assorbimento del reato di omessa denuncia di munizioni di cui al capo d) in quello di detenzione di arma clandestina di cui al capo b), vertendosi in tema di munizioni pertinenti e funzionali all’arma.
2.5. Con il quinto motivo Ł stata lamentata la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967 con riguardo alla pistola di cui al capo b), tenuto conto del cattivo stato di conservazione dell’arma.
2.6. Con il sesto motivo Ł stata eccepita l’apparenza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
Anche in tal caso lo specifico motivo di appello sarebbe stato superato con argomentazioni meramente apparenti e generiche.
Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Il primo motivo introduce in termini generici un elemento valutativo che afferisce a ciò che Ł stato riferito dal teste di polizia giudiziaria, il quale ha dichiarato, secondo quanto riportato dai giudici di merito, che l’immobile nel quale Ł stato rinvenuto il materiale di cui ai capi b), c) e d) era in uso all’imputato.
Le contrarie allegazioni difensive sono state ritenute recessive, anche alla luce della utilizzabilità delle cartucce rinvenute nell’automobile (quelle di cui al capo a), delle quali si dirà in seguito) nella pistola rinvenuta nell’immobile.
Anche dallo stralcio della trascrizione relativa alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME riportato in ricorso emerge che lo stesso ha chiaramente fatto riferimento alla disponibilità dell’immobile da parte dell’imputato.
La circostanza che a tale conclusione il medesimo teste sia pervenuto all’esito della
disamina di dati obiettivi ovvero di mera valutazione non assume rilievo decisivo, tenuto conto che anche nel secondo caso, nella fattispecie, non sono risultati elementi di segno contrario in grado di mettere in dubbio ragionevole la conclusione.
Invero, non assume rilievo decisivo il fatto (incontestato) che l’immobile fosse di proprietà del padre di NOME il quale non ha allegato, nØ dimostrato, di avere abitato in un luogo diverso o che l’abitazione fosse abitata da altri soggetti.
3. Il secondo motivo Ł infondato.
A fronte di un orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO ha natura di arma comune da sparo (con la conseguenza che anche le cartucce sono per arma comune da sparo) (Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186 – 01), si rileva che ai sensi dell’art. 1, comma 3 legge n. 110 del 1975 (ultima parte) «le munizioni di calibro TARGA_VEICOLO destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio RAGIONE_SOCIALE o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione».
Si tratta di modifica apportata dall’art. 18, comma 1, lett. a) legge 23 dicembre 2021, n. 238 che consente di ritenere superato, quindi, l’orientamento giurisprudenziale sopra segnalato .
Pertanto, in presenza del marchio RAGIONE_SOCIALE , le munizioni sono destinate alle armi da guerra utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE o dall’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, sono destinate al caricamento di armi da guerra.
4. Il terzo motivo Ł inammissibile.
Si tratta di censura con la quale il ricorrente ha contestato la ricostruzione di cui alla sentenza relativamente all’ascrivibilità della disponibilità delle munizioni rinvenute sull’automobile attaccando la motivazione della sentenza impugnata per non essersi confrontata con i dati riportati nel passaggio dell’atto di appello ampiamente trascritto in ricorso.
La Corte di appello, quindi, sarebbe incorsa in vizio di motivazione apparente o, addirittura, mancante.
Invero, nella, pur sintetica, motivazione della sentenza impugnata Ł stata data una giustificazione della conclusione alla quale si Ł pervenuti precisando che «NOME era visto dalla Pg tenere la busta poi sequestrata all’altezza della coscia tra il sedile passeggero ed il montante dell’autovettura».
Si tratta di passaggio della motivazione, in uno con l’osservazione circa l’utilizzabilità delle munizioni nell’arma rinvenuta nell’immobile nella disponibilità dell’imputato, che risulta solo genericamente contestato alla luce di argomenti già proposti in appello e congruamente smentiti.
Va ribadito il costante e uniforme orientamento per cui «Ø inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
5. Il motivo riferito al mancato assorbimento della contravvenzione di cui al capo d) nel delitto di detenzione di arma clandestina di cui al capo b) Ł relativo a questione manifestamente infondata anche perchØ contrastante con l’orientamento uniforme e costante di questa Corte di legittimità..
E’ incontestato che le munizioni afferissero all’arma clandestina.
Appare pertinente, quindi, il richiamo all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui «l’omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il possibile munizionamento di un’arma comune da sparo clandestina integra l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., in quanto la clandestinità dell’arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni» (Sez. 1, n. 7856 del 09/01/2024, T., Rv. 285813 – 01).
Giova, altresì, richiamare l’ulteriore arresto secondo cui «nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., con esclusione dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente» (Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Scalfari, Rv. 280298 – 01).
Anche il quinto motivo pone una questione manifestamente infondata se solo si considera il consolidato orientamento in base al quale «la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non Ł applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una “qualità” dell’arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l’ordine pubblico attesa l’impossibilità di risalire alla sua provenienza» (fra le molte, Sez. 1, n. 12526 del 10/01/2025, Commisso, Rv. 287784 – 01).
E’ radicalmente esclusa, pertanto, la possibilità di applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967 all’ipotesi di detenzione di arma clandestina.
7.Il sesto motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł privo di specificità.
Deve essere ribadito che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
A ciò deve aggiungersi il richiamo all’ulteriore arresto in base al quale «l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339).
Inoltre, appare pertinente il richiamo all’orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
Nel caso di specie, alla motivazione della sentenza impugnata che ha segnalato la mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione sanzionatoria, il ricorrente non contrappone una prospettazione alternativa che indichi quali specifici elementi
di fatto erano stati prospettati in sede di merito allo scopo della invocata mitigazione sanzionatoria.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME