Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1897 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1897 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.1587/2025
PU – 05/11/2025
-Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Nicosia il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 16 aprile 2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato di cui agli art. 56 e 500 cod. pen., consistente nell’aver tentato di diffondere la brucellosi con la movimentazione di bovini infetti dal Comune di RAGIONE_SOCIALE al Comune di Cesarò (capo A) e per il reato di cui agli art. 61 n. 2 e 650 cod. pen., consistente nell’aver violato l’ordinanza del Sindaco del Comune di RAGIONE_SOCIALE n. 29 del 2019 che vietava la predetta movimentazione (capo B).
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di sette motivi per vizio di motivazione e violazione di legge.
Con il secondo nega l’esistenza del focolaio di brucellosi, distingue le procedure tra il bovino ‘sospetto’ infetto e il bovino ‘accertato’ infetto, richiama le analisi negative per la presenza della brucellosi e ricorda che gli Uffici, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avevano dato parere favorevole alla richiesta del 15 luglio 2020 di movimentazione dei bovini dal Comune di RAGIONE_SOCIALE al Comune di Cesarò, poichØ soffrivano il clima torrido e la siccità. Dopo aver ricostruito l’iter procedimentale nella parte a sØ favorevole e aver richiamato le testimonianze processuali relative ai controlli negativi per la presenza dell’agente patogeno, precisa che non vi era certezza che i due bovini affetti da brucellosi (scoperti tali solo dopo numerosi prelievi) avessero contratto l’infezione sul pascolo ricompreso nel cluster nebroideo o in concomitanza o in epoca immediatamente successiva alla movimentazione oggetto di contestazione. In particolare, osserva che non era stata smentita la versione autoaccusatoria del padre in merito all’iniziativa di movimentare i bovini; gli esami diagnostici non avevano confermato la positività degli animali; mancavano i rapporti di prova che potevano riscontrare l’ipotesi accusatoria; dei due bovini indicati in sentenza, uno era stato macellato in epoca precedente alla movimentazione, mentre sull’altro nulla si poteva dire in mancanza dei rapporti di prova. Nega, dunque, il concreto pericolo di diffusione della malattia degli animali.
Con il quarto lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità.
Contesta poi con il sesto il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e con il settimo le statuizioni civilistiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Anche questo motivo, che corrisponde al secondo motivo di appello, Ł fattuale e rivalutativo. GLYPHLa giurisprudenza ha chiarito che il ricorrente, quando deduce il travisamento della prova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le piø recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01). La cognizione del giudice di legittimità Ł limitata alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (tra le piø recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
I Giudici di merito hanno accertato che in data 28 maggio 2019 il Sindaco di RAGIONE_SOCIALE, constatata l’esistenza di un focolaio di brucellosi nell’allevamento dell’imputato, aveva emesso un’ordinanza per il sequestro fiduciario dei capi di bestiame. I controlli eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a giugno e luglio 2020 avevano dato esito negativo per cui il 15 luglio l’imputato aveva chiesto l’autorizzazione a spostare il bestiame con assunzione di responsabilità. Il dott. COGNOME, inizialmente, aveva espresso parere favorevole, ma poi, in seguito a ulteriori sopralluoghi e valutazioni, l’aveva revocato, ritenendo che non vi erano i presupposti per la deroga al sequestro fiduciario. Il 30 luglio e il 3 agosto i veterinari erano ritornati in azienda per effettuare ‘una prova di riaccreditamento brucellosi bovina’, ma avevano trovato il cancello chiuso e nessuno in azienda. Erano seguite varie interlocuzioni tra l’imputato e gli uffici, analiticamente riportate in sentenza. All’esito, era stato accertato che i bovini erano stati trasferiti nonostante l’assenza di autorizzazione e in violazione dell’ordinanza comunale. Per tale motivo, il dott. COGNOME aveva revocato il codice di allevamento e l’ASP di RAGIONE_SOCIALE aveva revocato il codice di pascolo, provvedimenti entrambi
impugnati con esito negativo al TAR nonchØ al Consiglio di Stato che aveva rigettato la richiesta cautelare.
Il Tribunale ha quindi ritenuto integrati entrambi i reati contestati. La Corte di appello ha riesaminato criticamente tutto il compendio probatorio e ha confermato l’accertamento di responsabilità avendo constatato i veterinari che due bovini avevano contratto la brucellosi nel cluster nebroideo.
Il ricorrente ha lamentato che la positività era stata accertata dopo numerosi controlli, ma non ha confutato sotto il profilo tecnico la correttezza RAGIONE_SOCIALE procedure seguite dai veterinari i quali hanno ben spiegato la necessità di numerosi controlli prima della revoca del sequestro fiduciario. Sta di fatto che il ricorrente ha movimentato il bestiame quando ancora erano in corso i controlli, in spregio all’ordinanza sindacale e nonostante le autorità sanitarie avessero escluso il paventato stato di necessità, siccome era possibile alimentare il bestiame con foraggio secco e acqua.
3.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, Ł dunque ineccepibile la motivazione anche con riferimento all’impossibilità di configurare uno stato di necessità, di cui al quarto motivo. Il ricorrente ha molto insistito sulle eccezionali condizioni metereologiche ma nulla ha allegato in ordine all’assoluta impossibilità di tenere il comportamento alternativo lecito indicato dall’autorità. L’esimente dello GLYPHstato GLYPHdi GLYPHnecessità postula comunque il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (tra le tante, Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 28378501 e Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01).
E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo relativo all’esclusione della circostanza aggravante teleologica. I Giudici di merito hanno specificamente accertato la violazione dell’ordinanza sindacale e hanno esaurientemente motivato in ordine all’applicazione dell’art. 61 n. 2 cod. pen. In particolare, la Corte di appello ha sviscerato il tema a pag. 14 e 15 della sentenza.
Il quinto motivo riguarda il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131bis cod. pen. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall’art. 131bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, COGNOME, Rv. 266590). Non Ł, comunque, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purchØ decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01). Nello specifico, la Corte territoriale ha reso una motivazione completa e immune da censure sia in relazione al reato sub A) che al reato sub B), ritenendo la gravità della condotta consistente nella movimentazione di una mandria di cento bovini, per un lungo percorso da RAGIONE_SOCIALE fino alla provincia di RAGIONE_SOCIALE, con elevatissima esposizione a pericolo, ed evidenziando che la violazione dell’ordinanza sindacale era stata fortemente voluta, programmata e realizzata da parte dell’imputato, sottraendosi ai controlli sanitari programmati.
Del pari inconsistente Ł il sesto motivo sul diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti
generiche. Il ricorrente ha argomentato in ordine al corretto comportamento processuale e alla condizione di incensurato nonchØ all’assunzione di responsabilità da parte del padre, ma la Corte territoriale ha stimato tali elementi sub-valenti rispetto alla gravità RAGIONE_SOCIALE condotte tenute con motivazione immune da censure.
Infine, manifestamente infondato Ł anche il settimo motivo sulle statuizioni civili. L’imputato ha contestato che l’RAGIONE_SOCIALE abbia subìto un danno, senza confrontarsi affatto con la motivazione della sentenza della Corte di appello che ha ribadito la legittimazione dell’Ente a costituirsi parte civile nel processo e ha motivato in ordine alle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale per cui Ł stata disposta la condanna generica (si veda in particolare pag. 16 della sentenza impugnata).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente va condannato anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano, alla stregua RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Così deciso, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME