Motivo Nuovo in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione delle sentenze è un diritto fondamentale, ma è disciplinato da regole precise che ne definiscono i limiti e le modalità. Una di queste regole, di cruciale importanza, riguarda il divieto di introdurre un motivo nuovo in cassazione. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la violazione di questo principio conduca inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, nei confronti di un imputato per reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Censura Sollevata in Sede di Legittimità
Il ricorso lamentava un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato immediatamente diverse criticità nel motivo proposto. In primo luogo, il motivo è stato giudicato generico a causa di una totale indeterminatezza dell’oggetto della censura. Mancava, infatti, una qualsiasi argomentazione effettiva a sostegno della tesi difensiva, rendendo la doglianza astratta e non specifica.
L’Inammissibilità per il Motivo Nuovo in Cassazione
L’elemento decisivo che ha portato alla declaratoria di inammissibilità è stato il carattere inedito della questione sollevata. La Corte Suprema ha sottolineato che, dall’analisi degli atti processuali, non risultava che la difesa avesse mai formulato una specifica doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto nei motivi di appello.
Questo aspetto è fondamentale. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare i fatti o valutare questioni mai prima sottoposte al loro giudizio. Introdurre un motivo nuovo in cassazione, che per sua natura coinvolge profili di merito non dibattuti in appello, viola il principio del doppio grado di giurisdizione e le regole procedurali stabilite dal codice.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sul combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale. Queste norme precludono la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che non siano state specificamente sollevate nei motivi di appello. La Corte ha chiarito che, trattandosi di una questione di merito, essa avrebbe dovuto essere sottoposta all’esame della Corte d’Appello. Non avendolo fatto, il ricorrente ha perso la possibilità di farla valere in Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile non solo per genericità, ma soprattutto perché presentava una censura mai formulata prima, configurandosi come un motivo nuovo in cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la strategia difensiva deve essere costruita e articolata compiutamente fin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘riservarsi’ delle questioni per il giudizio di legittimità. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di appello completi e specifici, poiché le omissioni in quella sede possono precludere irrimediabilmente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era generico, non supportato da argomentazioni efficaci e, soprattutto, ‘inedito’, ovvero sollevava una questione sulla qualificazione giuridica del fatto che non era stata presentata nei motivi di appello.
È possibile presentare per la prima volta una questione di merito in Cassazione?
No, in base al combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale, non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità una questione che coinvolge profili di merito, se questa non è stata sollevata nei gradi precedenti del giudizio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GROTTAGLIE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena (fatti commessi in Maruggio 1’11 luglio 2022);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere generico, per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della censura e per difetto di qualsivoglia effettiva argomentazione a sostegno, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combiNOME disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente