Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLOGNA il 02/10/1996
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell’art.
530, comma 2, cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché
tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da viz
logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento
(si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di merito ha correttamente
ritenuto provata la responsabilità dell’odierno ricorrente sulla base delle immagini delle videocamere oltre che dal ritrovamento presso la sua abitazione di abbigliamento simile
a quello indossato da uno degli aggressori ripresi);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997
Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. nella determinazione della pena é indeducibile perché non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice ha correttamente determinato la pena avendo riguardo alla pena edittale prevista per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1) e 2), c.p.), (non essendo stata contestata, né applicata la recidiva), co aumento per la continuazione in relazione al delitto di cui al capo b);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 maggio 2025
Il Consigliere Estensore DEPOSMT A
Il Presidente