Motivo di ricorso in Cassazione: la specificità è un requisito essenziale
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale articolare un motivo di ricorso chiaro, preciso e specifico. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un imputato condannato per bancarotta fraudolenta proprio a causa della genericità e indeterminatezza delle sue censure. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale, emessa dal Tribunale. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo un’aggravante, ma confermando la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e chiedendo l’assoluzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, ma si è fermata a un livello preliminare: l’analisi dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, risultando così irrimediabilmente generico e aspecifico.
Le Motivazioni: Perché un Motivo di Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha spiegato che, per essere valido, un motivo di ricorso deve consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con esattezza i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie, l’atto presentato dalla difesa era carente sotto questo profilo.
I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica, corretta e congrua, affrontando in modo specifico tutti i punti sollevati dalla difesa, tra cui:
* La notifica di un atto a un alias dell’imputato.
* L’elemento psicologico del dolo.
* Il valore probatorio delle dichiarazioni di un testimone.
* L’entità delle somme oggetto di distrazione.
Di fronte a questa motivazione completa, il ricorso per Cassazione si è limitato a riproporre le medesime doglianze, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha spiegato perché la risposta dei giudici di secondo grado fosse errata o illogica. Questo ha reso il ricorso un atto meramente reiterativo e, di conseguenza, aspecifico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito. Non è possibile limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, sperando in un esito diverso. È invece necessario costruire un motivo di ricorso ‘chirurgico’, che individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. La genericità e la mera riproposizione di vecchie tesi difensive conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni possibilità di revisione della condanna.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato generico?
Quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ovvero quando non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
È sufficiente reiterare in Cassazione le stesse doglianze presentate in Appello?
No. Se la Corte d’Appello ha già fornito una risposta logica e congrua a tali doglianze, la loro semplice riproposizione in Cassazione rende il motivo di ricorso reiterativo, aspecifico e quindi inammissibile.
Qual è la conseguenza di un motivo di ricorso generico e aspecifico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24818 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (alias NOMECOGNOME nato a ROMA il 30/03/1966 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato parzialmente, escludendo l’aggravante dell’art. 219, comma 1, I. fall., quella del Tribunale capitolino che lo dichiarava responsabile · del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione per mancata assoluzione dai reati contestati all’imputato – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha dato conto degli elemen essenziali posti a fondamento della responsabilità nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, confrontandosi in modo specifico con le argomentazioni difensive, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici. In particolare, vi è risposta alle doglianze, che s reiterano in questa Sede, relative alla notifica della richiesta di audizione a nome del COGNOME non dello Spirito, ampia motivazione quanto al dolo dei delitti per cui si procede, puntuale risposta sulle dichiarazioni di COGNOME mentre in relazione al quantum oggetto di distrazione la doglianza è in sé generica, a fronte della motivazione di primo grado, riportata al fol. 2 del sentenza qui impugnata. Pertanto il motivo di ricorso risulta reiterativo e del tutto aspecifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consiglier estensore
Il Presidente