Motivo di Appello non Specificato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la specificità del motivo di appello. Se un punto non viene sollevato correttamente nel secondo grado di giudizio, la porta per discuterne in Cassazione potrebbe essere definitivamente chiusa. Analizziamo questa decisione per capire perché.
Il Fatto in Breve
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante prevista dall’articolo 648-bis del codice penale, relativo al reato di riciclaggio. Tuttavia, un’analisi degli atti processuali precedenti ha rivelato un dettaglio cruciale: questa richiesta non era mai stata formalizzata come uno specifico motivo di appello nel giudizio di secondo grado, né era stata sollevata durante le conclusioni della difesa.
La Decisione della Corte: un Richiamo alla Specificità del Motivo di Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che non è possibile, in sede di legittimità, censurare il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti se tale questione non è stata precedentemente e specificamente sollevata dalla difesa. In altre parole, la difesa non può rimanere inerte in appello per poi dolersi in Cassazione di un’omissione del giudice che non è stato chiamato a pronunciarsi su quel punto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene chiarito che, affinché la mancata applicazione di un’attenuante possa costituire un valido motivo di appello e, successivamente, di ricorso per cassazione, è necessario che l’imputato abbia formulato una richiesta esplicita. Tale richiesta non può essere generica, ma deve contenere un “preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa”.
Questo onere di specificità serve a mettere il giudice d’appello nelle condizioni di valutare nel merito la richiesta e di fornire una motivazione puntuale, sia essa di accoglimento o di rigetto. Se la difesa non solleva il punto, il giudice non è tenuto a esplorare d’ufficio ogni possibile attenuante applicabile, e la sua omissione non può essere considerata una violazione di legge o un difetto di motivazione impugnabile in Cassazione.
Nel caso di specie, la Corte ha verificato che né nell’atto di appello né nelle conclusioni difensive vi era traccia di una simile richiesta. Di conseguenza, il motivo sollevato per la prima volta in Cassazione è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: le impugnazioni devono essere costruite con precisione e completezza sin dal primo momento utile. Non è una strategia vincente “conservare” argomenti per i gradi di giudizio successivi. Ogni motivo di appello deve essere chiaramente articolato, supportato da elementi fattuali e presentato tempestivamente. In caso contrario, come dimostra questa decisione, si rischia non solo il rigetto nel merito, ma una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile lamentare in Cassazione la mancata applicazione di un’attenuante non richiesta specificamente in appello?
No. L’ordinanza chiarisce che il mancato esercizio del potere del giudice di appello di applicare un’attenuante non può essere motivo di ricorso se l’imputato non ha formulato una richiesta specifica nell’atto di appello o nelle conclusioni del relativo giudizio.
Cosa si intende per “richiesta specifica” per l’applicazione di un’attenuante?
Si intende una richiesta che faccia preciso riferimento a dati di fatto concreti e idonei a giustificare l’accoglimento dell’attenuante, elementi sui quali il giudice è chiamato a confrontarsi e a fornire una motivazione puntuale.
Qual è la conseguenza di un ricorso in Cassazione basato su un motivo non sollevato correttamente in appello?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si censura il mancat riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. p non è consentito in sede di legittimità;
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcu motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o alme sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richie specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente i all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontar la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, de 2020, G., Rv. 279063 – 02);
che, nel caso di specie, non risulta che il mancato riconosciment dell’attenuante sia stato previamente dedotto come motivo di appello, né c l’esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato dalla difesa, evince dalla sintesi dei motivi di appello e delle conclusioni difensive, ripor sentenza e non specificamente contestati nel ricorso (si vedano, in particol pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.