Motivo di Appello Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata a Fallire
Nel processo penale, la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per garantire un esame efficace e mirato da parte del giudice superiore. Un motivo di appello generico, privo di argomentazioni concrete e riferimenti puntuali, rischia di essere dichiarato inammissibile, vanificando la strategia difensiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5868/2024) ribadisce questo principio con grande chiarezza, offrendo importanti spunti di riflessione per gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pescara e successivamente confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila per reati contro il patrimonio e la fede pubblica (artt. 648, 496 e 497-bis c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiesta avanzata nell’atto di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione: il motivo di appello generico è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un’argomentazione precisa: il motivo di appello originario, riguardante le attenuanti generiche, era talmente aspecifico da essere considerato manifestamente infondato fin dall’inizio.
Secondo i giudici di legittimità, anche se la Corte d’Appello aveva omesso di motivare specificamente sul punto, tale omissione non è sufficiente per annullare la sentenza. Il problema risiedeva a monte, nella formulazione stessa dell’atto di appello.
L’Aspecificità del Motivo come Causa di Inammissibilità
La difesa, nell’atto di appello, non aveva fornito alcun elemento positivo o fatto specifico che il giudice avrebbe dovuto valutare per concedere le attenuanti. La richiesta era stata formulata in modo vago e generico. La giurisprudenza costante, richiamata dalla Cassazione, stabilisce che una richiesta di attenuanti generiche non supportata da specifiche argomentazioni equivale a un motivo manifestamente infondato.
Un motivo di questo tipo, per la sua assoluta indeterminatezza, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile già dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione che lamenta la mancata risposta a un motivo ab origine inammissibile è, a sua volta, privo di interesse.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio di diritto consolidato: non costituisce causa di annullamento della sentenza il mancato esame, da parte del giudice d’appello, di un motivo di impugnazione che risulti manifestamente infondato. L’eventuale accoglimento del ricorso in Cassazione non porterebbe ad alcun esito favorevole per l’imputato nel giudizio di rinvio, poiché il motivo originario rimarrebbe comunque inammissibile.
In sostanza, non si può pretendere che un giudice motivi sulla mancata concessione di un beneficio quando la richiesta stessa è priva di qualsiasi supporto argomentativo. L’interesse a impugnare, requisito fondamentale per la validità di ogni ricorso, viene meno quando la doglianza si basa su un presupposto giuridicamente insostenibile.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre una lezione pratica fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e concretezza. Limitarsi a formulare richieste generiche, specialmente in merito alle circostanze attenuanti, è una strategia processuale inefficace e destinata all’insuccesso. Per avere una possibilità di accoglimento, è indispensabile indicare al giudice gli elementi di fatto e di diritto specifici su cui si fonda la richiesta, consentendogli di esprimere una valutazione ponderata e motivata. In assenza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’unico motivo di appello, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, era stato formulato in modo del tutto aspecifico e generico, rendendolo manifestamente infondato sin dall’origine.
La mancata motivazione della Corte d’Appello su un motivo di impugnazione è sempre causa di annullamento della sentenza?
No. Secondo questa sentenza, se il motivo d’appello originario è inammissibile perché manifestamente infondato o generico, l’omessa motivazione del giudice d’appello su tale punto non vizia la sentenza, in quanto viene a mancare l’interesse a ricorrere.
Cosa si intende per motivo di appello specifico in relazione alle attenuanti generiche?
Un motivo specifico deve indicare concretamente gli elementi positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento) che il giudice avrebbe dovuto considerare per concedere le attenuanti. Una richiesta priva di qualsiasi allegazione fattuale è considerata generica e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5868 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FRASCATI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 21/04/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 05/05/2022 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 648,496 497-bis cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione alla richiesta tempestivamente formulata nell’atto di appello con il terzo motivo di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Occorre considerare come effettivamente manchi nella sentenza di appello una motivazione specifica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la lettura dell’atto di appello rende evidente come il motivo proposto sul punto fosse del tutto aspecifico e generico e, dunque, manifestamente infondato, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte della difesa quanto ad elementi positivi da valutare proprio al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, COGNOME, Rv. 256314-01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, COGNOME, Rv. 213220-01). È dunque inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023.