Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5201 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
NOME NOMECOGNOME nato a Torino il 17/07/1985
COGNOME NOMECOGNOME nata in Paraguay il 08/12/1987
avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per i ricorrenti, che ha ins
l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialme confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 luglio 2024 dal Giudi dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di NOME COGNOME
dt7
NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 e 628 c escludendo la recidiva e applicando la circostanza del danno patrimonial speciale tenuità.
Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, i due suddetti imputati, formulando un unico motivo di impugnazio con cui si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la c motivazione. In particolare, la sentenza di appello si sarebbe lim condividere in maniera asettica le considerazioni espresse dal primo giu senza vagliare in alcun modo le doglianze dell’atto di gravame.
La difesa ha presentato motivi nuovi, in ordine alla «mancata concessi della c.d. “valvola di sicurezza” prevista dalla sentenza emessa dalla costituzionale n. 86/2024».
I ricorsi sono inammissibili.
3.1. La Corte subalpina ha correttamente registrato i tre motivi di gra accogliendo il secondo e il terzo (relativi, rispettivamente, all’applicazi recidiva e all’invocato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, pen.), con conseguente rideterminazione della pena, ed ha argomentatamen rigettato il primo motivo con cui si sollecitava la riqualificazione come te (pp. 2-4). A fronte di ciò, i profili di censura articolati nel ricorso si c termini di manifesta genericità, in quanto completamente avulsi dall’eff contenuto della decisione impugnata (che lungi dall’evitare ogni confronto c deduzioni difensive, appiattendosi sulla motivazione del primo grado, correttamente chiarito, in punto di diritto, il parziale rigetto dell’a addirittura dato positivamente seguito a due delle tre doglianze proposte).
3.2. Occorre, poi, ricordare come la pronuncia della Corte costituzionale ha introdotto l’attenuante della lieve entità anche in relazione al delitto (sent. n. 86 del 13/05/2024) sia stata pubblicata sulla Gazzetta Uffici 15/05/2024, n. 20, e sia, pertanto, entrata in vigore a far data dal 16/ ai sensi dell’art. 136, primo comma, Cost., successivamente all’emissione sentenza impugnata.
Il ricorso è stato proposto solo successivamente, in data 27 giugno 2024 doglianza avrebbe, quindi, ben potuto essere tempestivamente dedotta. L’esa in questa sede del motivo aggiunto, avente ad oggetto un punto della decis non investito dall’atto di ricorso originario, resta, dunque, preclusa, ai s artt. 585, comma 4, cod. proc. pen. e 167 disp. att. cod. proc. pen. (cfr n. 11291 del 17/02/2023, COGNOME, Rv. 284520-01).
Alla declaratoria di inammissibilità, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a ti sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, d
liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugn (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2025
GLYPH
Il Con GLYPH re estensore
La Presidente