Motivi Nuovi in Cassazione: La Guida Completa all’Inammissibilità del Ricorso
Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una mossa processualmente errata che conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo conferma, sottolineando l’importanza di strutturare una strategia difensiva completa fin dal primo atto di appello. Questo principio, noto come effetto devolutivo, limita il giudizio di secondo grado alle sole questioni sollevate con l’impugnazione, impedendo di sollevare censure inedite nel successivo grado di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di tale regola.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di adire la Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio: l’erronea applicazione di una circostanza aggravante prevista dall’articolo 628 del codice penale.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali emergeva un dettaglio cruciale: questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado. La questione, pertanto, si presentava come del tutto nuova davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sui Motivi Nuovi
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola cardine del nostro sistema processuale, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state proposte nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Poiché la censura relativa all’applicazione della circostanza aggravante non rientra tra quelle rilevabili d’ufficio e non era stata inclusa nei motivi di appello, la Corte ha concluso per la sua inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è lineare e rigorosa. Il giudizio di appello è governato dall’effetto devolutivo, il che significa che il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dall’appellante. Se una questione, come l’applicazione di un’aggravante, non viene contestata in appello, si forma su di essa una sorta di ‘giudicato parziale’ che ne impedisce il riesame successivo.
La Corte ha precisato che la regola dell’articolo 606, comma 3, c.p.p. è una diretta conseguenza di questo principio. Ammettere motivi nuovi in Cassazione significherebbe eludere il doppio grado di giurisdizione di merito e trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di valutazione dei fatti, compito che non le compete.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato che se il ricorrente avesse ritenuto che la sentenza d’appello avesse riportato in modo incompleto o errato i motivi di gravame originari, avrebbe avuto l’onere di contestare specificamente tale riepilogo nel suo ricorso per Cassazione, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni: L’Importanza della Strategia Difensiva
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni avvocato penalista: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere individuato e articolato in uno specifico motivo di gravame. Dimenticare o tralasciare una censura in questa fase significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre la possibilità di farla valere.
La decisione in esame è un monito sulla rigidità delle preclusioni processuali. Una strategia difensiva efficace non può prescindere da una profonda conoscenza delle regole procedurali, la cui violazione può vanificare anche le ragioni di merito più fondate, con conseguenze negative per l’assistito, inclusa la condanna a sanzioni pecuniarie aggiuntive.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base a quanto stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso non può essere presentato per la prima volta in sede di legittimità se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello, pena la sua inammissibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Qual è la conseguenza per non aver contestato una circostanza aggravante in appello?
La mancata contestazione di una circostanza aggravante nell’atto di appello preclude la possibilità di sollevare la stessa questione nel successivo ricorso per Cassazione. La censura viene considerata nuova e, pertanto, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 20/07/2003
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.