Motivi Nuovi in Cassazione: La Via Sicura per l’Inammissibilità del Ricorso
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla solidità delle prove, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un errore nella strategia difensiva, come l’introduzione di motivi nuovi in cassazione, può compromettere irrimediabilmente l’intero percorso di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una questione sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 4 del codice penale. La sentenza, emessa dal Tribunale di La Spezia, prevedeva una pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Genova. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e il difetto di motivazione.
La Decisione della Suprema Corte e i motivi nuovi in Cassazione
Nonostante la presentazione di una memoria difensiva, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione è puramente procedurale e di fondamentale importanza.
La questione sottoposta all’esame della Corte, infatti, non era mai stata sollevata nei motivi di appello. Essendo una doglianza ‘nuova’, non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità. Questo principio è saldo nella giurisprudenza e mira a preservare la corretta progressione dei gradi di giudizio.
Le Motivazioni: Il Divieto di ‘Nova’ nel Giudizio di Legittimità
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: non sono ammissibili in Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame nel giudizio precedente. Consentire l’introduzione di motivi nuovi in cassazione comporterebbe un grave rischio: quello di annullare un provvedimento per un difetto di motivazione su un punto che è stato volutamente sottratto alla cognizione del giudice d’appello.
Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Il suo perimetro è definito proprio dai motivi presentati in appello. Introdurre nuovi elementi significherebbe trasformare la natura stessa della Corte di Cassazione, snaturando la sua funzione. A supporto di questa tesi, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame è un monito per ogni difensore. La strategia processuale deve essere definita in modo completo e preciso fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale violazione di legge o vizio di motivazione deve essere eccepito nei motivi di appello. Omettere una censura in quella sede significa, di fatto, precludersi la possibilità di farla valere davanti alla Suprema Corte.
La conseguenza di tale errore non è solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa (in questo caso, 3.000,00 euro) alla Cassa delle ammende. Una pianificazione attenta e lungimirante delle impugnazioni è, quindi, essenziale per tutelare efficacemente i diritti dell’imputato.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, l’ordinanza chiarisce che non è possibile. Le questioni nuove, non sollevate nei motivi di appello, non possono essere esaminate in sede di legittimità e, di conseguenza, rendono il ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione sollevata (inosservanza di norme processuali) non era stata dedotta nei motivi di appello, configurandosi quindi come un motivo nuovo non consentito nel giudizio di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38078 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38078 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed il difett di motivazione.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso é inammissibile.
La questione sottoposta all’esame di questa Corte, peraltro in termini generici, non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello ed essendo nuova non può essere esaminata in questa sede.
Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 de/I’08/03/2017, Rv. 270316).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025 “